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6A.29/2005 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds License Revocation for Recurring Speeding Offender

Geschäftsnummer 6A.29/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who had his driving license revoked due to a history of traffic violations, culminating in a significant speeding infraction where he was recorded driving 81 km/h in a 50 km/h zone. Following this incident, he was fined and subsequently faced administrative action resulting in a six-month revocation of his driving privileges. The individual appealed the revocation decision through several legal channels, ultimately contesting the ruling at the federal level. Various prior offenses and administrative decisions against him were taken into account, leading to the revocation being upheld amidst claims of incomplete fact assessment and procedural violations, including a purported lack of a public hearing.

Legislator-Regeste

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Art. 24 cpv. 2 LCStr, Art. 105 cpv. 2 OG, Art. 6 CEDU, Art. 16 cpv. 2 vLCStr, Art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr, Art. 33 cpv. 2 vOAC; Federal Supreme Court Upholds License Revocation for Recurring Speeding Offender: Following this incident, he was fined and subsequently faced administrative action resulting in a six-month revocation of his driving privileges. The individual appealed the revocation decision through several legal channels, ultimately contesting the ruling at the federal level. Various prior offenses and administrative decisions against him were taken into account, leading to the revocation being upheld amidst claims of incomplete fact assessment and procedural violations, including a purported lack of a public hearing.

Schlagwörter

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Geschwindigkeitsüberschreitung Entzug der Konzession Rückfall bei Straftaten Ermessen der Verwaltung wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Fahren trotz Führerausweisentzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 24 cpv. 2 LCStr
This provision is cited as the basis for the admissibility of challenging the cantonal decision regarding the revocation of the driving license via administrative appeal.
Art. 105 cpv. 2 OG
L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ).
Art. 6 CEDU
4.4 Irricevibile è d'altro canto la censura relativa ad una pretesa violazione del diritto ad un'udienza pubblica giusta l' art. 6 n.
Art. 16 cpv. 2 vLCStr
Secondo l'art. 16 cpv. 2 vLCStr, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento.
Art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr
Tuttavia se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione la revoca è obbligatoria (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr).
Art. 33 cpv. 2 vOAC
4b), la cui durata, secondo l'art. 33 cpv. 2 vOAC qui ancora da applicare, va stabilita in funzione della gravità della colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli.
Art. 17 cpv. 1 lett. c vLCstr
In caso di recidiva entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca, l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCstr prescrive tuttavia una durata di almeno sei mesi.
Art. 152 cpv. 1 OG
Giusta l' art. 152 cpv. 1 OG , tale beneficio va concesso solo alla parte le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 24 cpv. 2 LCStr

This provision is cited as the basis for the admissibility of challenging the cantonal decision regarding the revocation of the driving license via administrative appeal.

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52.2007.221 (2007-09-25) · ti
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«…el caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2). 3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 5 novem…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6A.29/2005 /biz

Sentenza del 31 ottobre 2005

Corte di cassazione penale

Composizione

Giudici federali Schneider, presidente,

Wiprächtiger, Karlen,

cancelliere Garré.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano.

Oggetto

Revoca della licenza di condurre,

ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 18 maggio 2005 dal Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. A.________ è nato il 15 ottobre 1962 ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel gennaio del 1981. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

14 febbraio 1983 - revoca di un mese per essere incorso in un incidente a causa della velocità eccessiva, con allontanamento dal luogo del sinistro e opposizione alla prova del sangue;

22 giugno 1983 - revoca di un anno per eccesso di velocità (178 km/h sul limite di 100 km/h) e susseguente guida nonostante il sequestro della licenza da parte della polizia;

3 gennaio 1984 - revoca di suppletivi otto mesi per avere circolato malgrado la revoca in atto;

21 novembre 1986 - revoca di sei mesi con esame psicotecnico per avere circolato a velocità eccessiva (153 km/h sul limite di 100 km/h);

19 aprile 1988 - revoca definitiva per avere provocato un incidente omettendo di osservare un semaforo indicante "fermata"; decisione annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 8 agosto 1990;

25 giugno 1993 - ammonimento per velocità eccessiva (153 km/h sul limite di 120 km/h);

28 febbraio 1997 - ammonimento per velocità eccessiva (73 km/h sul limite di 50 km/h);

9 marzo 2000 - revoca di un mese per aver effettuato sorpassi irregolari il 21 giugno 1999 e, tre mesi dopo, avere provocato un incidente;

13 settembre 2001 - revoca di un mese per velocità eccessiva (110 km/h sul limite di 80 km/h).

B. L'8 agosto 2003, verso le ore 01.30, A.________ circolava nell'abitato di Cadenazzo, alla guida dell'autovettura Fiat targata xxx, ad una velocità accertata tramite rilevamento radar di 81 km/h, laddove vigeva il limite di 50 km/h.

C. A seguito di quest'ultima infrazione, con decreto d'accusa del 23 febbraio 2004 il Ministero pubblico proponeva la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 500.--.

Statuendo sull'opposizione dell'interessato, con sentenza del 6 luglio 2004 il giudice della Pretura penale confermava tanto l'imputazione quanto la proposta di pena.

Il 18 agosto 2004 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, in quanto ammissibile, il gravame interposto da A.________ contro la sentenza pretorile.

Il 20 settembre 2004 la stessa autorità respingeva altresì, nella misura della sua ammissibilità, un'istanza con cui il condannato postulava la revisione della sentenza di prima istanza, invocando fatti e mezzi di prova che sarebbero stati ignoti al giudice della Pretura penale.

D. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 20 gennaio 2005 la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino revocava la licenza di condurre di A.________ per la durata di sei mesi, dal 28 febbraio 2005 al 27 agosto 2005, autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M.

E. La risoluzione dipartimentale veniva confermata il 9 marzo 2005 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il quale respingeva il ricorso dell'interessato.

F. Il 18 maggio 2005 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) respingeva il ricorso interposto da A.________ contro la decisione governativa.

G. A.________ insorge contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, domandandone l'annullamento. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, con relativo esonero dalle spese.

H. Con decreto del 28 giugno 2005 il giudice presidente della Corte di cassazione penale del Tribunale federale concedeva al ricorso l'effetto sospensivo.

I. Nelle proprie osservazioni al ricorso il TRAM si riconferma nelle motivazioni e nelle conclusioni contenute nella sentenza impugnata. Non sono state chieste altre osservazioni.

Diritto:

1. Una decisione cantonale di ultima istanza di revoca della licenza di condurre può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale ( art. 24 cpv. 2 LCStr ). Nell'ambito di tale ricorso, può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compresi l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento, nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 104 lett. a/b OG). L'accertamento dei fatti è tuttavia vincolante per il Tribunale federale se l'istanza inferiore è, come nella fattispecie, un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ).

2. Il ricorrente lamenta essenzialmente la violazione di garanzie di natura formale, segnatamente del diritto ad una pubblica udienza anche nella procedura amministrativa giusta l' art. 6 CEDU , nonché un accertamento dei fatti manifestamente incompleto e inesatto, in particolare per quanto riguarda la visibilità della segnaletica al momento dei fatti. Contesta inoltre il peso dato dall'autorità cantonale ai suoi precedenti.

3. Il provvedimento impugnato si basa su fatti verificatisi prima del 1° gennaio 2005, ossia prima dell'entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (v. ordinanza del 28 aprile 2004 concernente la messa in vigore di altre disposizioni della modifica del 14 dicembre 2001 della legge federale sulla circolazione stradale, RU 2004 pag. 2849). Alla fattispecie si applica dunque ancora il previgente diritto, come esplicitamente prescritto dalle disposizioni transitorie della modifica in questione (RU 2002 pag. 2780).

4. Secondo l'art. 16 cpv. 2 vLCStr, la licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi; nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento. Tuttavia se il conducente ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione la revoca è obbligatoria (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr). Secondo giurisprudenza costante del Tribunale federale, un superamento di 25 km/h o più della velocità massima consentita nelle località comporta revoca obbligatoria, in quanto una simile infrazione configura oggettivamente una grave messa in pericolo della circolazione, indipendentemente dalle circostanze concrete della fattispecie ( DTF 124 II 475 consid. 2a pag. 478, 97 consid. 2b pag. 99; 123 II 106 consid. 2c pag. 112 e seg., 37 consid. 1d).

4.1 Nel caso concreto l'autorità cantonale ha accertato un superamento di 31 km/h del limite di velocità massimo consentito all'interno di località. Che questo genere di infrazione comporti caso grave ai sensi della predetta giurisprudenza è pacifico. Contestati sono tuttavia gli accertamenti, che hanno portato l'autorità cantonale a ritenere commessa l'infrazione stessa.

4.2 Come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale qualora quest'ultimo sia stato pronunciato secondo la procedura ordinaria, salvo che sussistano indizi tali da far ritenere inesatto l'accertamento compiuto, nel cui caso essa può assumere le prove ritenute necessarie ( DTF 123 II 63 consid. 2a; 119 Ib 158 consid. 3). Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, tale principio vale pure ove il giudizio penale sia stato emanato in un procedimento sommario, qualora l'interessato sapeva che nei suoi confronti era in corso una procedura di revoca della licenza e ciononostante non ha fatto valere, all'occorrenza esaurendo i rimedi giuridici disponibili, i diritti garantiti alla difesa nell'ambito del procedimento penale ( DTF 121 II 214 consid. 3a).

4.3 Nel caso in esame la Pretura penale ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per avere circolato alla velocità di 81 km/h laddove vige un limite di 50 km/h, condannandolo pertanto al pagamento di una multa di fr. 500.--. Adita a due riprese dal condannato, la CCRP ha confermato sia la qualificazione giuridica che la pena, rilevando in particolare come il primo giudice sia giunto alle sue conclusioni dopo avere esaminato tutte le argomentazioni difensive sollevate, comprese quelle riferite alla posizione della segnaletica ed al riverbero provocato in loco dal faro alogeno di un'esposizione. In questa sede il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti e il proprio apprezzamento delle prove, che sono già stati vagliati e respinti in sede penale dalla CCRP, le cui decisioni - non essendo state ulteriormente impugnate - sono per altro cresciute in giudicato. Si tratta quindi di critiche che non sollevano nuovi quesiti (fattuali o giuridici) ai sensi della giurisprudenza ( DTF 119 Ib 158 consid. 3c/aa). Dato che anche in questa sede non sono ravvisabili elementi particolari, tali da far apparire manifestamente inesatti o incompleti gli accertamenti contestati, la censura sollevata va disattesa siccome infondata.

4.4 Irricevibile è d'altro canto la censura relativa ad una pretesa violazione del diritto ad un'udienza pubblica giusta l' art. 6 n. 1 CEDU , visto che non risulta agli atti che il ricorrente abbia mai sollevato una simile richiesta in sede cantonale. Egli si è piuttosto limitato a domandare un equo processo, che nel caso concreto ha senz'altro ottenuto sia in ambito penale che amministrativo. In questo senso, dato che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente non abbia avuto la possibilità obiettiva e concreta di postulare un'udienza pubblica, in base a giurisprudenza e dottrina si può concludere che egli vi abbia tacitamente rinunciato ( DTF 121 II 22 consid. 4c pag. 28; 120 Ia 19 consid. 2c/bb; 119 Ib 311 consid. 6b-e pag. 329 e seg.; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 342). L'obbligo di organizzare un'udienza pubblica presuppone infatti una domanda formulata in maniera chiara ed indiscutibile da una parte in un processo ( DTF 130 II 425 consid. 2.4 e rinvii).

4.5 Per quanto riguarda infine il presunto peso eccessivo che l'autorità cantonale avrebbe dato ai precedenti del ricorrente, occorre preliminarmente ribadire che la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura a carattere penale ( DTF 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 2b). Essa serve a correggere i conducenti, a impedire la recidiva e ad aumentare la sicurezza del traffico (sentenza 6A.82/2002 del 22 gennaio 2003, consid. 5). Trattasi quindi di una misura con compiti repressivi, preventivi ed educativi ( DTF 125 II 396 consid. 2a/aa; 122 II 180 consid. 5a; 121 II 22 consid. 3b; 120 Ib 504 consid. 4b), la cui durata, secondo l'art. 33 cpv. 2 vOAC qui ancora da applicare, va stabilita in funzione della gravità della colpa, della reputazione e della necessità professionale di condurre veicoli. Nell'ambito della determinazione della durata della revoca, l'autorità amministrativa dispone di un ampio potere d'apprezzamento ( DTF 123 II 63 consid. 3c/bb). In caso di recidiva entro due anni dalla scadenza dell'ultima revoca, l'art. 17 cpv. 1 lett. c vLCstr prescrive tuttavia una durata di almeno sei mesi.

Dato che nel caso in esame la nuova infrazione è stata commessa l'8 agosto 2003 e quindi a distanza di meno di due anni dalla scadenza dell'ultima revoca del 13 settembre 2001, va obbligatoriamente applicata una revoca di almeno sei mesi. Pertanto, stabilendo una durata di sei mesi, l'autorità cantonale non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere d'apprezzamento, ma ha pronunciato la misura minima che la legge esigeva, dando addirittura prova di mitezza, visto che i numerosi e preoccupanti precedenti di ogni genere che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente, avrebbero anche potuto giustificare una misura più severa (v. DTF 120 Ib 504 consid. 4b pag. 507).

5.

5.1 Visto tutto quanto precede, il ricorso, manifestamente infondato, dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità.

5.2 Il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di essere in particolare esonerato dal pagamento delle spese processuali. Giusta l' art. 152 cpv. 1 OG , tale beneficio va concesso solo alla parte le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Orbene, nella fattispecie tale premessa non è soddisfatta. In effetti, il presente ricorso appariva, sin dall'inizio, privo di possibilità di successo. Tuttavia, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino nonché al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 31 ottobre 2005

In nome della Corte di cassazione penale

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: