Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.452/2005 KI-generiert

Partition Action Costs and Legal Fees Based on Share Value

Geschäftsnummer 5P.452/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute among co-owners of a property located in the Mendrisiotto region, where one co-owner requested the dissolution of co-ownership through an auction. The local court granted the request, exempting some co-owners from costs, while ordering others to jointly cover litigation expenses and pay a sum for reimbursable costs to the requesting co-owner. The decision was appealed, and the appellate court upheld the initial ruling regarding cost allocations. The appellants argued that the lower court's decisions were arbitrary and sought to challenge the joint liability for costs. The case revolves around the interpretation of costs related to the division of co-owned property and the calculation of reimbursable costs based on individual ownership shares versus the total property value.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 650 cpv. 1 CC, Art. 651 cpv. 2 CC, Art. 132 LTF, Art. 150 CPC, Art. 651 CC; Partition Action Costs and Legal Fees Based on Share Value: The local court granted the request, exempting some co-owners from costs, while ordering others to jointly cover litigation expenses and pay a sum for reimbursable costs to the requesting co-owner. The decision was appealed, and the appellate court upheld the initial ruling regarding cost allocations. The appellants argued that the lower court's decisions were arbitrary and sought to challenge the joint liability for costs. The case revolves around the interpretation of costs related to the division of co-owned property and the calculation of reimbursable costs based on individual ownership shares versus the total property value.

Schlagwörter

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Anwaltskosten Streitwert Solidarhaftung Kostenberechnung Wert der Umsätze Erbteilungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
art. 9 Cost. (scioglimento di comproprietà; spese e ripetibili),
Art. 650 cpv. 1 CC
I giudici cantonali hanno ritenuto che il valore di lite di una causa di divisione ( art. 650 cpv. 1 CC ) corrisponde al valore della quota di comproprietà chiesta dalla parte attrice, mentre quello attinente ad un'azione sulle modalità della divisione ( art.
Art. 651 cpv. 2 CC
1 CC ) corrisponde al valore della quota di comproprietà chiesta dalla parte attrice, mentre quello attinente ad un'azione sulle modalità della divisione ( art. 651 cpv. 2 CC ) corrisponde a quello dell'intera comproprietà.
Art. 132 LTF
Procedural provision determining the applicability of the new Federal Tribunal Law (LTF) based on the date of the decision under appeal (confirming that OG applies).
Art. 150 CPC
I ricorrenti richiamano la DTF 108 Ia 19 , affermano che le ripetibili debbono essere calcolate sulla base del valore della quota della parte interessata e ritengono che l'autorità cantonale abbia applicato in modo arbitrario l' art. 150 CPC ticinese.
Art. 651 CC
1 CC ) corrisponde al valore della quota di comproprietà chiesta dalla parte attrice, mentre quello attinente ad un'azione sulle modalità della divisione ( art. 651 cpv.
Art. 36 OG
Art. 148 cpv. 4 CPC
Affermano che l' art. 148 cpv. 4 CPC ticinese contiene unicamente la facoltà e non l'obbligo di procedere ad una condanna in via solidale e che nel caso concreto la stessa porterebbe a risultati inaccettabili, poiché l'eventualità di dover pagare quasi fr.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 132 LTF

Procedural provision determining the applicability of the new Federal Tribunal Law (LTF) based on the date of the decision under appeal (confirming that OG applies).

Art. 68 cpv. 4 LTF

Cited as the rule for joint and several liability for court fees and indemnities before the Federal Tribunal (though the decision is governed by OG, the article is mentioned as current rule for comparison).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.452/2005 /biz

Sentenza del 14 febbraio 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Escher, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

B.________,

C.________,

componenti la Comunione ereditaria fu Giuliano Pozzoli,

D.________SA in liquidazione,

E.________,

F.________,

ricorrenti,

patrocinati dall'avv. A.________,

contro

G.________,

patrocinata dall'avv. Fiamma Bindella,

e litisconsorti,

opponenti,

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (scioglimento di comproprietà; spese e ripetibili),

ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. G.________, comproprietaria in ragione 4/240 di un fondo sito nel Mendrisiotto, ha chiesto ed ottenuto dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord lo scioglimento della comproprietà mediante vendita all'incanto dell'immobile, con un piede d'asta di fr. 627'750.--. Nella sua sentenza, il Pretore aveva esonerato dal pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili i comproprietari che avevano aderito alla petizione. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- e le spese di fr. 8'992.75 sono state messe solidalmente a carico dei rimanenti convenuti, che sono pure stati condannati a rifondere all'attrice fr. 18'000.-- per ripetibili con vincolo di solidarietà.

B. Con sentenza 21 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello diretto contro il giudizio sulle spese processuali e le ripetibili inoltrato da A.________, da B.________, da C.________, dalla D.________SA in liquidazione, da E.________ e da F.________. La Corte cantonale ha pure condannato gli insorgenti al pagamento degli oneri e delle ripetibili d'appello. I giudici cantonali hanno ritenuto che il valore di lite di una causa di divisione ( art. 650 cpv. 1 CC ) corrisponde al valore della quota di comproprietà chiesta dalla parte attrice, mentre quello attinente ad un'azione sulle modalità della divisione ( art. 651 cpv. 2 CC ) corrisponde a quello dell'intera comproprietà. Essi hanno poi reputato che il Pretore avrebbe dovuto distinguere le due azioni e statuire sulle spese e sulle ripetibili di ognuna, ma che in ogni caso, anche prendendo in considerazione unicamente la seconda azione, l'importo stabilito dal giudice di primo grado rientra nei limiti della relativa tariffa per quanto attiene alla tassa di giustizia ed è inferiore ad essa con riferimento alle ripetibili.

C. Con ricorso di diritto pubblico del 9 dicembre 2005 A.________, B.________ e C.________, la D.________SA in liquidazione, E.________ e F.________ chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione cantonale. Affermano che l'autorità cantonale sarebbe caduta nell'arbitrio per aver confermato la condanna al pagamento di fr. 18'000.-- di ripetibili con vincolo di solidarietà e per aver previsto tale vincolo pure per la tassa di giustizia il cui ammontare non viene però più contestato.

Con risposta 27 febbraio 2006 G.________ propone la reiezione del ricorso, mentre con scritto 22 aprile 2006 altri due litisconsorti hanno comunicato di rinunciare a presentare osservazioni. Il 1° settembre 2006 è stato possibile notificare l'ultimo invito a presentare osservazioni.

Diritto:

1. Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore ( art. 132 LTF ). Poiché la decisione impugnata è stata emanata nel 2005, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG.

2.

2.1 Il ricorso di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale in materia di oneri processuali e ripetibili fissate dal diritto cantonale e fondato sul divieto dell'arbitrio. Il tempestivo ricorso è in linea di principio ammissibile.

2.2 L'opponente G.________ indica nelle proprie osservazioni che la ricorrente D.________SA in liquidazione è stata radiata dal registro di commercio. Tale affermazione è esatta, atteso che questa società è stata cancellata il 20 gennaio 2006 dal predetto registro. Ne segue che, nella misura in cui è stato presentato per tale ricorrente, il gravame si rivela inammissibile, atteso che la capacità di essere parte, quale presupposto processuale, dev'essere ancora data al momento dell'emanazione della sentenza (Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 394).

3. L'autorità cantonale ha dapprima rilevato che 34 comproprietari avevano acconsentito allo scioglimento della comproprietà mediante una vendita all'asta, 7 vi si erano opposti, 2 avevano dichiarato di voler ritirare le quote degli altri e 27, fra cui i qui ricorrenti, erano rimasti silenti. I giudici cantonali hanno poi ritenuto che nemmeno dopo l'inoltro della petizione - intesa in sostanza ad ottenere la divisione della comproprietà mediante una vendita all'asta dell'immobile e a cui circa una dozzina di comproprietari avevano aderito - i qui ricorrenti avevano reagito. Dopo aver indicato che quest'ultimi non hanno contestato la loro soccombenza, la Corte cantonale ha reputato che il Pretore avrebbe dovuto distinguere l'azione di divisione fondata sull' art. 650 cpv. 1 CC da quella concernente le modalità di divisione basata sull' art. 651 cpv. 2 CC e avrebbe dovuto stabilire le spese processuali e le ripetibili in modo separato per ognuna di esse. Tuttavia, a mente dei giudici cantonali, quest'ultima circostanza sarebbe irrilevante per l'esito del giudizio di appello, poiché il valore di lite della seconda causa corrisponderebbe - anche secondo la dottrina - al valore del fondo e l'importo assegnato dal Pretore sarebbe inferiore a quanto previsto dalla Tariffa dell'ordine degli avvocati. Tale tariffa prevede per un valore di lite situato tra fr. 500'000.-- e fr. 1'500'000.-- un compenso che può variare dal 4 al 7 % del valore medesimo e che quindi in applicazione della percentuale più bassa le ripetibili avrebbero potuto ammontare a circa fr. 25'000.--. L'autorità cantonale ha altresì considerato che nell'ambito di un'azione fondata sull' art. 651 cpv. 2 CC i comproprietari formano un litisconsorzio necessario e che può essere tenuto a pagare in solido non solo le spese e gli oneri processuali, ma anche le ripetibili.

4. I ricorrenti richiamano la DTF 108 Ia 19 , affermano che le ripetibili debbono essere calcolate sulla base del valore della quota della parte interessata e ritengono che l'autorità cantonale abbia applicato in modo arbitrario l' art. 150 CPC ticinese.

Nella DTF 108 Ia 19 il Tribunale federale ha ritenuto che nel quadro di una lite fra comproprietari relativa alla divisione della cosa è arbitrario decidere che in presenza di più comproprietari vittoriosi patrocinati da avvocati diversi, le indennità di tali avvocati siano calcolate in base al valore complessivo della cosa e ha segnatamente ritenuto "scioccante" che il comproprietario di unicamente 1/8 della cosa possa chiedere alla controparte ripetibili sull'intero valore della comproprietà. Con riferimento alla dottrina citata dall'autorità cantonale giova inoltre rilevare che Brunner/Wichtermann, pur affermando che il valore di lite per cause fondate sull' art. 651 CC corrisponde a quello di tutta la cosa, indicano che le ripetibili debbono essere calcolate sulla base del valore delle singole quote (Commento basilese, n. 17 ad art. 651 CC ). Anche Jean-François Poudret si limita ad esprimersi sul calcolo del valore litigioso, ritenendo che in siffatte cause esso corrisponde a quello della cosa, senza però menzionare alcunché concernente il calcolo delle ripetibili (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad art. 36 OG ). Si può inoltre osservare che pure secondo la stessa giurisprudenza cantonale la Tariffa dell'ordine degli avvocati è unicamente un parametro indicativo per il calcolo delle ripetibili e che in cause con valore litigioso elevato possono essere fissate ripetibili inferiori ai limiti previsti dalla tariffa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 e 24 ad art. 150 CPC ticinese; Rep. 1985, pag. 129).

In concreto l'attrice e qui opponente G.________ è unicamente comproprietaria di 4/240 del fondo stimato in fr. 627'750.-- ed il valore della sua quota corrisponde quindi a fr. 10'462,50. In queste circostanze, l'importo di fr. 18'000.-- per ripetibili, giustificato con il valore dell'intero fondo, risulta insostenibile. Ne segue che il ricorso si rivela fondato su questo punto.

5. I ricorrenti, pur non contestando nella sede federale l'ammontare delle spese processuali, ritengono poi che queste e le ripetibili non possano essere poste a loro carico in solido. Affermano che l' art. 148 cpv. 4 CPC ticinese contiene unicamente la facoltà e non l'obbligo di procedere ad una condanna in via solidale e che nel caso concreto la stessa porterebbe a risultati inaccettabili, poiché l'eventualità di dover pagare quasi fr. 27'000.-- sarebbe del tutto sproporzionata, se riferita al valore delle loro quote di comproprietà. Essi potrebbero inoltre essere chiamati ad assumersi il rischio di insolvenza degli altri litisconsorti e "i costi di una miriade di azioni di regresso".

In concreto i ricorrenti non fanno apparire insostenibile la decisione di condannare i litisconsorti soccombenti al pagamento in via solidale delle spese e delle ripetibili. Essi non contestano l'assunto dell'autorità cantonale secondo cui per le tasse e le spese la solidarietà è prevista dall'art. 10 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG) e misconoscono che le conseguenze ritenute sproporzionate, e cioè il rischio di dover pagare una somma elevata, sono in primo luogo causate dagli importi fissati dai giudici cantonali per gli oneri processuali e le ripetibili e non dal vincolo di solidarietà. Non si vede, né i ricorrenti spiegano poi perché toccherebbe piuttosto all'attrice vittoriosa procedere con "una miriade di azioni" per ottenere il rimborso delle ripetibili. Inoltre, poiché i ricorrenti nemmeno affermano di aver contestato con il proprio appello la loro soccombenza, poco importa che essi siano semplicemente rimasti passivi. Giova infine osservare che una condanna solidale al pagamento delle spese e delle ripetibili non costituisce nulla di eccezionale: innanzi al Tribunale federale la responsabilità solidale per la tassa di giustizia e le ripetibili costituisce la regola ( art. 156 cpv. 7 e art. 159 cpv. 5 OG ; art. 66 cpv. 5 e art. 68 cpv. 4 LTF ). Ne segue che la censura, in larga parte meramente appellatoria (v. sulle esigenze di motivazione di un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312), dev'essere respinta nella ridotta misura in cui risulta ricevibile

6. Da quanto precede discende che in quanto inoltrato dalla D.________SA in liquidazione il ricorso si rivela inammissibile (supra, consid. 2.2). In quanto inoltrato da A.________, B.________ e C.________, E.________ e F.________ il gravame deve invece essere parzialmente accolto, nella misura in cui risulta ammissibile. Occorre inoltre precisare che un ricorso di diritto pubblico esplica i suoi effetti unicamente nei confronti dei ricorrenti ( DTF 117 Ia 157 consid. 4b pag. 166) e che la - parziale - liberazione di un debitore in un processo non giova agli altri debitori solidali (von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Zurigo 1974, vol. II, pag. 311 seg., n. 8). Nella nuova decisione l'autorità cantonale dovrà quindi unicamente stabilire nuove ripetibili concernenti i ricorrenti qui vincenti.

7. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG e art. 159 cpv. 1 OG ). Il Tribunale federale rinuncia a notificare questa sentenza ai ricorrenti non rappresentati domiciliati in Germania che non hanno dato seguito all'invito di eleggere - per le notificazioni - un domicilio in Svizzera ai sensi dell' art. 29 cpv. 4 OG .

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso inoltrato dalla D.________SA in liquidazione è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della D.________SA in liquidazione.

3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso inoltrato da A.________, B.________, C.________, E.________ e F.________ è parzialmente accolto e la sentenza impugnata annullata.

4. La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico dell'opponenente G.________, che rifonderà ai ricorrenti menzionati alla cifra 3 del dispositivo fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.

5. Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova presso il Tribunale federale a disposizione degli opponenti domiciliati in Germania, che non hanno eletto domicilio per le notificazioni in Svizzera.

Losanna, 14 febbraio 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: