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5P.441/2002 KI-generiert

Creditor v. Bank: Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement

Geschäftsnummer 5P.441/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a private individual and a bank regarding a claim for repayment of CHF 3,222,675 based on an extract from a bank account. The individual argues that a letter from the bank's director, accompanying the unendorsed account statement, serves as a recognition of debt despite the bank's assertion that it contains a reservation regarding the obligation to pay. Initially, a lower court granted provisional rejection of the bank’s objection to the debt claim. However, upon appeal, the higher court found that the documentation presented by the bank did not conclusively indicate an unconditional acknowledgment of the debt, leading to the rejection of the individual’s claim. The individual subsequently filed a public law appeal against this decision, alleging arbitrary interpretation by the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 87 OG, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 LEF, Art. 156 cpv. 1 OG; Creditor v. Bank: Provisional Rejection of Opposition to Debt Enforcement: Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame - dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali (cfr. art. 87 OG ), che possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1). Il ricorso, tempestivo (89 cpv. 1 OG) e fondato sul divieto dell'arbitrio, è pertanto in linea di principio ammissibile.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Edition von Bankunterlagen Abschlagszahlung Vollstreckungsentscheid Dokumente Dritter fehlende Unterschrift

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.441/2002 /bom

Sentenza del 19 giugno 2003

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Meyer, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Andrea Maria Balerna, studio legale avv. Roberto Macconi, via Ginevra 5, casella postale 3140, 6901 Lugano,

contro

Banca X.________,

opponente, patrocinata dall'avv. Pietro Moggi, studio

legale Sganzini, Bernasconi, Peter & Gaggini, via Somaini 10, casella postale 3406, 6901 Lugano,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, casella postale 45853, 6900 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (rigetto provvisorio dell'opposizione),

ricorso di diritto pubblico del 18 novembre 2002 contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Il 13 marzo 2002 la Banca X.________ ha trasmesso al legale di A.________ un estratto conto (non sottoscritto) della relazione bancaria Y.________ e una lettera accompagnatoria, firmata dal direttore dell'istituto di credito, del seguente tenore:

"Relazioni Z.________ - Y.________

Egregio avvocato,

la documentazione da lei richiesta le viene trasmessa allegata alla presente; il leggero ritardo è dovuto al fatto che le relazioni in oggetto sono state aperte alla succursale di Zurigo.

Sul tema del sig. C.________ mi limito invece a confermare quanto le ho scritto. Ho incontrato il sig. C.________ a colazione in Banca X.________ l'8 febbraio e mi ha espressamente detto di tenere in sospeso il tutto nell'attesa di sue istruzioni (cioè del sig. C.________).

Il sig. C.________ in quella occasione non mi ha specificato con chi avrebbe parlato; ricordo ancora che il sig. C.________ è stato per lustri il tramite della Famiglia in seno al Consiglio d'Amministrazione del nostro Instituto."

Nel mese di aprile 2002 A.________ ha escusso la Banca X.________ per l'incasso di fr. 3'222'675.--, oltre interessi. Sul precetto esecutivo ha indicato quale titolo di credito il saldo della predetta relazione bancaria, come da estratto conto al 12 marzo 2002.

B. Con sentenza 26 giugno 2002 il Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano ha accolto l'istanza del procedente e ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo, reputando che la documentazione prodotta dal creditore costituisce un riconoscimento di debito.

C. In accoglimento di un appello della Banca X.________, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 23 ottobre 2002, respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione e ha posto le spese processuali e le ripetibili a carico del creditore. In sostanza, secondo il Tribunale cantonale, nella lettera allegata all'estratto della relazione bancaria l'escussa ha posto una riserva, che ha concretizzato poco dopo con una dichiarazione di compensazione. In tali circostanze, la documentazione agli atti non permette di concludere che l'escussa abbia riconosciuto un suo obbligo di pagamento nei confronti del procedente.

D. Con ricorso di diritto pubblico del 18 novembre 2002, fondato sulla violazione dell' art. 9 Cost. , A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale. Sostiene che è arbitrario individuare nella lettera allegata all'estratto conto una riserva da parte della banca.

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1. Per costante giurisprudenza le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate - come nel caso in esame - dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali (cfr. art. 87 OG ), che possono essere impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1). Il ricorso, tempestivo (89 cpv. 1 OG) e fondato sul divieto dell'arbitrio, è pertanto in linea di principio ammissibile.

2. Giusta l' art. 82 cpv. 1 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione, se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata. Al fine di poter essere considerata un riconoscimento di debito, una scrittura privata dev'essere firmata dall'escusso - o da un suo rappresentante - e deve contenere la volontà di pagare al creditore procedente, senza riserve o condizioni, un importo di denaro determinato o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può anche essere dedotto da un insieme di documenti se da essi risultano gli elementi necessari ( DTF 122 III 125 consid. 2 con rinvii).

2.1 L'autorità cantonale ha innanzi tutto rilevato che l'estratto conto trasmesso al procedente non è firmato. Essa ha poi ritenuto che l'escussa, con la lettera accompagnatoria sottoscritta dal suo direttore, ha da un lato riconosciuto un saldo attivo a favore del procedente, ma ha nel contempo posto una riserva, manifestando l'intenzione di lasciare tutto in sospeso in attesa di istruzioni. Tale riserva sarebbe in seguito stata concretizzata in una lettera, pure datata 13 marzo 2002, in cui la banca ha invocato la compensazione di "crediti esigibili i quali sembrerebbero essere stati dimenticati dai debitori ed amministratori". Alcuni giorni dopo, con lettera 18 marzo 2002, l'escussa ha poi menzionato un credito in conto corrente del quale avrebbe chiesto da due anni il rimborso, che però è avvenuto solo in parte. Infine, atteso che in quest'ultimo scritto la banca evoca pure l'esistenza di un problema più complesso, la Corte cantonale - ricordato il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto dell'opposizione - ha reputato che dall'insieme di documenti agli atti non è possibile dedurre il riconoscimento di un incondizionato obbligo di pagamento della banca nei confronti del procedente.

2.2 Secondo il ricorrente, invece, l'estratto conto della relazione bancaria e la lettera accompagnatoria del 13 marzo 2002, firmata dal direttore dell'escussa, costituiscono un riconoscimento di debito. La decisione contraria dell'autorità cantonale sarebbe arbitraria. Infatti, la citata lettera non contiene alcuna riserva della banca, atteso che il secondo e il terzo capoverso trattano un tema distinto, concernente il signor C.________. Inoltre, in base alla lettera in discussione, è stato quest'ultimo (che rappresentava il ricorrente), e non la banca, a formulare la richiesta di tenere tutto in sospeso. A mente del ricorrente, trasmettendo l'estratto conto, l'escussa non aveva emesso alcuna riserva, motivo per cui il riconoscimento di debito è incondizionato e le riserve espresse successivamente sono irrilevanti ai fini della pronuncia del rigetto dell'opposizione.

2.3 Per costante giurisprudenza l'autorità cantonale cade nell'arbitrio quando emana una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica il diritto d'ufficio, ma esamina unicamente le censure sollevate ( DTF 125 I 71 consid. 1c pag. 76), ed annulla la decisione cantonale quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato ( DTF 129 I 8 consid. 2.1 con rinvii).

In concreto, a giusta ragione, nemmeno il ricorrente pretende che l'estratto della relazione bancaria - sprovvisto di una qualsiasi firma che ne esprima il benestare - costituisca da solo un riconoscimento di debito ai sensi dell' art. 82 LEF . Egli sostiene però che tale estratto assurge a titolo di rigetto dell'opposizione se combinato con la lettera accompagnatoria del 13 marzo 2002 sottoscritta dal direttore dell'escussa, ragione per cui la conclusione contraria dei giudici cantonali sarebbe arbitraria. Tale tesi, visto il tenore della lettera in discussione, non può essere condivisa. Infatti, nel primo capoverso, l'escussa si limita a segnalare la trasmissione della documentazione richiesta, scusandosi per il ritardo. Il secondo e il terzo capoverso non risultano invece comprensibili per terze persone estranee al rapporto fra le parti e si riferiscono a un certo signor C.________, che avrebbe segnatamente detto di lasciare "il tutto in sospeso". La lettera non contiene, per contro, elementi sulla scorta dei quali sia possibile concludere che l'escussa abbia esternato la volontà di pagare l'importo risultante dall'estratto bancario, riconoscendo il saldo ivi indicato. Ne segue che per questo motivo il dispositivo della sentenza impugnata, che rifiuta il rigetto dell'opposizione, non si rivela arbitrario. In queste circostanze non occorre esaminare l'argomentazione ricorsuale, secondo la quale, contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, la banca non avrebbe formulato alcuna riserva, atteso che la richiesta di sospensione è attribuita al signor C.________, che agiva in qualità di rappresentante del ricorrente. Si può infine ancora osservare che il firmare una lettera accompagnatoria costituisce un atto di cortesia: nel caso concreto, la firma apposta sulla missiva può poi anche essere spiegata con il fatto che il direttore dell'escussa non si è limitato a segnalare la trasmissione di documenti, ma vi ha pure incluso altre informazioni, inerenti al signor C.________.

3. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a produrre una risposta.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 12'000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 giugno 2003

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: