Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.411/2005 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Order Building Demolition Due to Unchallenged Factual Findings.

Geschäftsnummer 5P.411/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three co-owners of a property adjacent to a plot owned by another individual, who obtained a building permit without notifying the neighbors for construction work on his building. After administrative objections were ineffective, the co-owners filed a legal action seeking to demolish parts of the construction and restore the original wall, as well as compensation for damages. Initially, a local court rejected the action, and the appellate court upheld that decision, finding that the administrative ruling on the property’s compliance with regulations could not be challenged in civil court. The co-owners then appealed to the Federal Tribunal, questioning the validity of the lower courts' findings and procedural decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 88 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 6 CEDU, Art. 156 cpv. 1 OG; Inadmissibility of Appeal Against Refusal to Order Building Demolition Due to Unchallenged Factual Findings: Giusta l' art. 88 OG è unicamente legittimato ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico, tranne eccezioni che in concreto non si verificano, chi ha un interesse pratico ed attuale all'esame delle censure sollevate: il Tribunale federale si pronuncia infatti su questioni concrete e non teoriche ( DTF 131 I 153 consid. 1.2). Un tale interesse viene segnatamente a mancare quando l'asserito pregiudizio non può essere eliminato con l'accoglimento del ricorso ( DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvio).

Schlagwörter

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Abbruchbefehl Sachverständigengutachten Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Ausmass der Baute Rüge der Sachverhaltsfeststellung Bauordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
art. 9 Cost. (azione negatoria; rapporti di vicinato),
Art. 88 OG
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
6.2 Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione.
Art. 6 CEDU
La semplice elencazione di una serie di norme di rango costituzionale ( art. 6 CEDU , art.
Art. 156 cpv. 1 OG
La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare osservazioni e non è così incorso in spese per la procedura federale.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.411/2005 /viz

Sentenza del 13 dicembre 2005

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Nordmann, Escher,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

B.________,

C.________,

ricorrenti, patrocinate dall'avv. Mauro Belgeri,

contro

X.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Brenno Martignoni,

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (azione negatoria; rapporti di vicinato),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2005 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. A.________, B.________ e C.________ sono comproprietarie di un fondo sui cui sorge un edificio di due piani. Tale particella confina ad est con un mappale di proprietà di X.________ su cui si trova un deposito. Il 2 settembre 1998 il Comune di Vira ha rilasciato a X.________ la licenza edilizia, senza pubblicazione all'albo e senza comunicazione ai vicini, per la sostituzione del tetto e la riparazione della muratura.

2. Poiché le rimostranze espresse contro tali lavori per la via amministrativa non hanno portato al risultato voluto, A.________, B.________ e C.________ hanno il 31 maggio 2001 convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna X.________ con un'azione tendente alla demolizione della "falda nord", all'eliminazione di una gronda della "falda sud" e al ripristino del muro di cinta. In via subordinata hanno chiesto una somma imprecisata quale risarcimento del danno subito dal loro fondo, nonché l'ingiunzione di rispettare le distanze previste dalla legge.

Durante l'istruttoria il Pretore ha respinto sei degli otto quesiti peritali proposti dalle attrici e li ha sostituiti con due quesiti da lui formulati. Le attrici sono insorte al Tribunale federale contro l'ordinanza 14 novembre 2003 con cui il Pretore si era rifiutato di annullare tale modifica dei quesiti peritali; il ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 13 gennaio 2004. Nel proseguo di causa le attrici hanno rinunciato alla perizia.

Il 14 giugno 2004 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.

3. Con sentenza 6 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'impugnativa della parte soccombente. Dopo aver rinunciato ad effettuare il sopralluogo chiesto dalle appellanti, i giudici cantonali hanno ritenuto che basandosi sull'allegato conclusionale presentato dalle attrici il Pretore ben poteva desumere una desistenza per quanto attiene alla richiesta di demolire la gronda sporgente dalla falda sud. Con riferimento all'asserita inosservanza delle distanze legali, la Corte cantonale ha inoltre indicato che se come in concreto l'autorità amministrativa ha già statuito sulla pretesa violazione di norme contenute in ordinamenti di diritto pubblico, la relativa decisione non può più essere rimessa in discussione innanzi al giudice civile, il quale è vincolato dagli accertamenti di fatto contenuti nella decisione amministrativa. I giudici cantonali hanno poi aggiunto che, anche qualora si volesse prescindere da questa circostanza e procedere ad una valutazione delle prove agli atti, non si giungerebbe ad un risultato diverso. Essi hanno altresì negato che in concreto si sia in presenza di uno dei rari casi in cui costruzioni conformi al diritto pubblico cantonale provocano immissioni eccessive, contrarie al diritto civile federale.

4. Con ricorso di diritto pubblico del 14 novembre 2005 A.________, B.________ e C.________ hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza d'appello e di ritornare l'incarto all'autorità cantonale per un nuovo giudizio. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.

Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.

5. Giusta l' art. 88 OG è unicamente legittimato ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico, tranne eccezioni che in concreto non si verificano, chi ha un interesse pratico ed attuale all'esame delle censure sollevate: il Tribunale federale si pronuncia infatti su questioni concrete e non teoriche ( DTF 131 I 153 consid. 1.2). Un tale interesse viene segnatamente a mancare quando l'asserito pregiudizio non può essere eliminato con l'accoglimento del ricorso ( DTF 127 III 41 consid. 2a con rinvio).

Le ricorrenti censurano nuovamente l'ordinanza che è stata oggetto del ricorso di diritto pubblico deciso il 13 gennaio 2004 e concernente le domande peritali da loro formulate innanzi al Pretore. Sennonché le stesse ricorrenti riconoscono - come peraltro pure indicato nella sentenza d'appello - di aver rinunciato innanzi al giudice di primo grado all'allestimento della perizia. Ne segue che, anche qualora l'ordinanza pretorile del 14 novembre 2003 fosse incostituzionale, non sarebbe più possibile, a causa della rinuncia alla perizia, porre al perito i quesiti allora rifiutati dal Pretore. Per questo motivo le ricorrenti non sono legittimate ad impugnare la menzionata ordinanza e il ricorso si rivela di primo acchito inammissibile su questo punto.

6.

6.1 Dopo aver riassunto la fattispecie, le ricorrenti criticano pure l'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale: affermano che due fotografie agli atti sarebbero state falsificate e che i giudici cantonali avrebbero interpretato in modo fantasioso una terza fotografia. Esse sostengono altresì che i testi, che secondo la Corte cantonale contraddicono le tesi attorie, mentirebbero o non avrebbero "la più pallida idea di come stessero le cose", perché in precedenza il tetto dello stabile vicino aveva una sola falda.

6.2 Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto ( DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Quando poi una sentenza cantonale si fonda su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte nel modo previsto dalla legge, pena l'inammissibilità del gravame: infatti, in caso contrario, anche se le critiche ricorsuali dovessero rivelarsi giustificate, la decisione rimarrebbe valida nel suo risultato sulla base delle argomentazioni non censurate e il gravame diverrebbe un inammissibile litigio sui motivi senza influsso sul dispositivo della sentenza cantonale ( DTF 121 IV 94 consid. 1a; 111 II 397 consid. 2b).

In concreto occorre innanzi tutto rilevare che nella loro critica - appellatoria - della valutazione delle prove agli atti, le ricorrenti non menzionano alcuna norma costituzionale. La semplice elencazione di una serie di norme di rango costituzionale ( art. 6 CEDU , art. 8, 9 e 29 Cost. ) all'inizio del ricorso senza in alcun modo spiegare in che modo esse sarebbero violate dalla decisione impugnata non è sufficiente per soddisfare le esigenze di motivazione poste dall' art. 90 cpv. 1 lett. b OG . Le ricorrenti sembrano poi misconoscere che il disapprovato apprezzamento delle prove agli atti costituisce solo una seconda motivazione abbondanziale, indipendente dalla motivazione principale del giudizio impugnato in cui la Corte cantonale indica di essere vincolata dagli accertamenti effettuati dall'autorità amministrativa, dai quali risulta segnatamente che "il vecchio tetto a due falde dello stabile è stato sostituito con una nuova copertura di ugual foggia e dimensioni". Ne segue che la critica ricorsuale diretta contro la valutazione delle prove agli atti non risulta unicamente inammissibile a causa della sua natura appellatoria, ma pure per il fatto che le ricorrenti non censurano in alcun modo il giudizio impugnato laddove la Corte cantonale si reputa vincolata dagli accertamenti di fatto effettuati dal tribunale amministrativo cantonale.

7. La Corte cantonale ha terminato il suo giudizio ritenendo irricevibile la richiesta di ridurre le ripetibili poste dal Pretore a carico delle ricorrenti, perché in una lite di natura patrimoniale la parte appellante non può limitarsi a domande indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese.

Nel ricorso di diritto pubblico, le ricorrenti affermano di adempiere ora tale esigenza di specificazione e chiedono il dimezzamento delle ripetibili. Così facendo, le ricorrenti nemmeno tentano di dimostrare che l'assunto della Corte cantonale fosse incostituzionale e non formulano una censura che può essere esaminata in questa sede.

8. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare osservazioni e non è così incorso in spese per la procedura federale.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico delle ricorrenti in solido.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 13 dicembre 2005

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: