Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.383/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Denies Legal Aid in Divorce Appeal Regarding Curator Appointment and Marital Home Sale

Geschäftsnummer 5P.383/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a divorce proceeding between two parties, where one party sought the appointment of a special guardian for their child and requested decisions regarding the sale of their shared marital home. The lower court dismissed this request, citing a lack of necessity for the proposed guardianship and questioning the authority of a guardian to clarify the father's financial situation better than the divorce judge. Subsequently, the aggrieved party filed a public law appeal along with a plea for legal assistance to the Swiss Federal Tribunal. The tribunal found the appeals inadequately motivated and lacking the potential for a favorable outcome, leading to the rejection of the request for legal assistance. The affected party was then ordered to provide security for the anticipated costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 152 OG, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 150 cpv. 4 OG; Federal Tribunal Denies Legal Aid in Divorce Appeal Regarding Curator Appointment and Marital Home Sale: Giusta l' art. 152 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte, che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili (cpv. 1) e, se occorre, la fa assistere da un avvocato (cpv. 2).

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege Scheidungsgrund Gesuch um Ernennung Rechtsreform prozessleitende Verfügungen Bankenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 152 OG
Giusta l' art. 152 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte, che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili (cpv.
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
3.2 Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , oltre alla designazione del decreto impugnato, un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione.
Art. 150 cpv. 4 OG
Se tali garanzie non saranno fornite nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato inammissibile ( art. 150 cpv. 4 OG ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.383/2004 /bom

Decisione del 12 ottobre 2004

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Nordmann, giudice presidente,

Hohl, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente, patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini,

contro

B.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Daniele Jörg,

Pretura di Lugano, via Pretorio 16, casella postale,

6901 Lugano.

Oggetto

divorzio (misure cautelari),

domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso

di diritto pubblico, di diritto amministrativo e per riforma contro il decreto del 21 settembre 2004 della Pretura di Lugano.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nell'ambito della causa di divorzio pendente fra A.________ e B.________, il 21 settembre 2004 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha respinto una domanda supercautelare nelle more istruttorie con cui la moglie aveva chiesto la nomina di un curatore ad hoc al figlio delle parti per accertare l'esistenza di conti o altre relazioni bancarie del marito o del figlio medesimo e l'emanazione di una decisione in relazione alla necessità di vendere l'abitazione coniugale. L'autorità di prime cure ha ritenuto che dagli atti non emerge la necessità di una pronuncia supercautelare. Non è segnatamente ravvisabile né il modo in cui un tale curatore possa accertare meglio del giudice del divorzio la situazione finanziaria del padre né quale decisione possa essere emanata senza sentire la controparte in relazione alla necessità di vendere la quota di comproprietà dell'abitazione coniugale.

2. Il 4 ottobre 2004 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso per riforma riuniti in un unico atto ricorsuale, oltre che una domanda di assistenza giudiziaria.

3. Giusta l' art. 152 OG il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte, che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili (cpv. 1) e, se occorre, la fa assistere da un avvocato (cpv. 2).

3.1 L'unico rimedio che entra in linea di conto per impugnare una decisione supercautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio è il ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 261 consid. 1 con rinvii). Ne segue che il ricorso di diritto amministrativo e il ricorso per riforma paiono di primo acchito irricevibili.

3.2 Giusta l' art. 90 cpv. 1 lett. b OG , oltre alla designazione del decreto impugnato, un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista tale violazione.

Nella fattispecie la motivazione del ricorso, per larghissimi tratti oscura, contiene considerazioni generiche senza concreto riferimento alle considerazioni della decisione impugnata e non pare in tal modo ossequiare i requisiti posti dalla summenzionata norma.

4. Da quanto precede discende che la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, senza che occorra esaminare l'indigenza dell'istante, perché il gravame pare privo di possibilità di esito favorevole. Di conseguenza, la ricorrente è invitata a prestare garanzie per le spese presunte del processo ( art. 150 cpv. 1 e 153a OG ). Se tali garanzie non saranno fornite nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato inammissibile ( art. 150 cpv. 4 OG ). Si attira inoltre l'attenzione della ricorrente sul fatto che il mancato pagamento di tale anticipo non vale quale ritiro del gravame, ma che questo dev'essere dichiarato per iscritto.

Per questi motivi, visto l' art. 152 cpv. 1 e 2 OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

2. La ricorrente è invitata a fornire alla Cassa del Tribunale federale l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso entro il termine unico e secondo le modalità specificate nell'annesso formulario.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Pretura di Lugano.

Losanna, 12 ottobre 2004

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

La giudice presidente: Il cancelliere: