Seizure Debtor's Appeal Against Incidental Appellate Remand Ruling Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal from a debtor against a decision by the cantonal court, which revisited a prior ruling related to a seizure order issued by a creditor. The creditor had initiated the seizure due to concerns regarding the debtor's ownership of a villa, suspecting the debtor was attempting to misuse the corporate form to evade creditor claims. Initially, the seizure was annulled, but the creditor appealed, leading the court to suggest that the debtor might have been abusing the rights of ownership associated with another company's property. The debtor then filed a public law appeal, which was ultimately deemed inadmissible by the federal tribunal, as it was found to pose no irreparable harm.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Seizure Debtor's Appeal Against Incidental Appellate Remand Ruling Inadmissible: Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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[AZA 0]
5P.348/2000
II CORTE CIVILE
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18 ottobre 2000
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Nordmann.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 presentato da A.________, patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi e dall'avv. Manuela Rainoldi, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 5 luglio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente alla B.________ GmbH, in materia di sequestro (opposizione);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che nell'ambito di una procedura di opposizione contro il decreto di sequestro pronunciato il 19 agosto 1999 ad istanza della B.________ GmbH nei confronti di A.________, la Pretura del distretto di Lugano ha annullato il sequestro con decisione 24 gennaio 2000;
che contro la premessa decisione la creditrice sequestrante ha presentato tempestivo gravame alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che all'accoglimento dello stesso si è opposto il debitore, contestando in particolare di essere proprietario (anche solo economico) dell'oggetto sequestrato e di volere abusare della forma societaria per sottrarre beni ai suoi creditori;
che con sentenza 5 luglio 2000 i giudici cantonali hanno ritenuto sufficientemente verosimile l'abuso del debitore nel cercare di richiamarsi al diritto di proprietà della società C.________ S.A. sulla villa sequestrata e hanno rinviato gli atti al giudice di primo grado per verificare l'esistenza delle altre condizioni alle quali in concreto soggiace il sequestro;
che con ricorso di diritto pubblico del 12 settembre 2000 A.________ ha postulato, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione cantonale;
che il 13 settembre 2000 il Presidente della Corte adita ha respinto in via supercautelare la domanda di misure d'urgenza; che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con piena cognizione sui rimedi giuridici sottopostigli ( DTF 126 I 81 consid. 1 e rinvii);
che un ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali - non concernenti la competenza o domande di ricusazione - notificate separatamente dal merito, se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile ( art. 87 cpv. 1 e 2 OG );
che una decisione di rinvio non pone manifestamente fine alla procedura, motivo per cui essa non può essere considerata finale, ma è da qualificarsi incidentale;
che tuttavia per costante giurisprudenza una decisione cantonale di rinvio non cagiona all'interessato, nemmeno per quanto concerne le spese processuali, alcun pregiudizio irreparabile ( DTF 122 I 39 consid. 1; Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., pag. 344 in alto);
che pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile; che la tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte non essendo essa stata invitata a produrre una risposta;
per questi motivi
visto l' art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 ottobre 2000 MDE
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,