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5P.275/2002 KI-generiert

Debt Enforcement Under Lugano Convention: Incidental Recognition of Foreign Judgment

Geschäftsnummer 5P.275/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor contesting a payment enforcement initiated by a creditor based on a foreign judgment. The creditor sought to collect an amount exceeding 16,800 Swiss francs, relying on a ruling from an Italian court. The debtor filed an opposition to the enforcement procedure, which was initially rejected in part by a local authority. Subsequently, the debtor's appeal to a higher court was also dismissed, with the court affirming that existing laws permitted the creditor to continue the enforcement process without needing a specific exequatur request for the foreign judgment. The debtor later challenged this dismissal in a public law appeal, arguing that local legislation required a distinct exequatur process for judgments under the Lugano Convention, which the court ultimately found unnecessary under the circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 36 CL, Art. 38 CL, Art. 512 CPC, Art. 513b CPC, Art. 513c CPC; Debt Enforcement Under Lugano Convention: Incidental Recognition of Foreign Judgment: 1.1 La decisione dell'ultima istanza cantonale, che accorda il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo con cui il creditore procede per l'incasso di un credito fondato su una sentenza pronunciata in uno Stato che partecipa alla Convenzione di Lugano, può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 534 consid. 1 con rinvii). Il gravame, tempestivo (combinati art. 34 cpv. 1 lett. b e 89 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile.

Schlagwörter

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Luganer Übereinkommen Vollstreckung ausländischer Entscheide Rechtsvorschlag Anerkennung ausländischer Entscheide verfahrensrechtliche Erläuterung Inzidenzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
Convenzione di Lugano, art. 9 Cost.
Art. 36 CL
La contraria soluzione della Corte cantonale impedisce alla controparte di interporre un'opposizione ai sensi dell' art. 36 CL e di chiedere la sospensione del procedimento conformemente all' art.
Art. 38 CL
36 CL e di chiedere la sospensione del procedimento conformemente all' art. 38 CL .
Art. 512 CPC
2.1 La Corte cantonale ha osservato che l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano e la modifica delle norme cantonali sull'exequatur non impediscono al creditore di procedere secondo l' art. 512 CPC ticinese, se egli non vuole godere dei specifici vantaggi, non previsti dalla LEF, offerti dalla Convenzione.
Art. 513b CPC
L' art. 513b CPC ticinese indica nel suo primo capoverso che il Pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano.
Art. 513c CPC
Per quanto attiene alla procedura, l' art. 513c CPC ticinese stabilisce che l'istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di Camera di consiglio (cpv.
Art. 81 cpv. 3 LEF
pregiudiziale ( art. 81 cpv. 3 LEF ; sentenza inedita del 13 settembre 2001 consid.
Art. 80 LEF
22 all' art. 80 LEF ), non è nemmeno necessario che sia stata formulata una specifica domanda di concessione dell'exequatur e che il suo esito sia espressamente menzionato nel dispositivo (sentenza inedita del 20 febbraio 1998 consid.

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BGE 135 III 324
Creditor's Right to Unilateral Exequatur of Foreign Monetary Judgment Under Lugano Convention
«…cas particulier, après poursuite préalable (consid. 3a; cf. aussi arrêts 5P.253/2001 du 13 septembre 2001 consid. 2a et 5P.275/2002 du 20 novembre 2002 consid. 2.3). Récemment, il a reconnu incidemment l'admissibilité de la procédure d'exequatur indép…»
34.2013.49 (2014-03-14) · ti
Recognition and Enforcement of Foreign Divorce Decree Concerning Pension Division
«…zione in via pregiudiziale la stessa non necessita di essere menzionata nel dispositivo del presente giudizio; cfr. STF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002). 2.3 **Divisione** 2.3.1 Il gi…»
14.2013.226 (2014-03-10) · ti
Creditor Enforcement Against Debtor Based on German Judgment Upheld
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5A_366/2013 (2013-09-26)
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«….; 5P.494/1997 vom 20. Februar 1998 E. 3; 5P.15/1998 vom 10. März 1998 E. 3a; 5P.253/2001 vom 13. September 2001 E. 2a; 5P.275/2002 vom 20. November 2002 E. 2.3; aus der jüngeren Rechtsprechung: BGE 135 III 670 E. 1.3.2 S. 673; 5A_162/2009 vom 15. M…»
5A_367/2013 (2013-09-26)
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«….; 5P.494/1997 vom 20. Februar 1998 E. 3; 5P.15/1998 vom 10. März 1998 E. 3a; 5P.253/2001 vom 13. September 2001 E. 2a; 5P.275/2002 vom 20. November 2002 E. 2.3; aus der jüngeren Rechtsprechung: BGE 135 III 670 E. 1.3.2 S. 673; 5A_162/2009 vom 15. M…»
5A_160/2010 (2011-01-07)
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«…3 SchKG ; AMONN/ WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. Aufl. 2008, § 19 Rz. 28 S. 146; Urteil 5P.275/2002 vom 20. November 2002 E. 2,3). 2.2 Nach Art. 47 Ziff. 1 LugÜ hat die Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreibe…»
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«…one di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di *exequatur*, art. 32 CL; DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002). **5.** Anche il giudice del rigetto definitivo dell'opp…»
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«…one di esecutività da parte del giudice del rigetto (procedura di *exequatur*, art. 32 CL; DTF 125 III 386; Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002). **2.** Anche il giudice del rigetto definitivo dell'opp…»
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«…cas particulier, après poursuite préalable (consid. 3a; cf. aussi arrêts 5P.253/2001 du 13 septembre 2001 consid. 2a et 5P.275/2002 du 20 novembre 2002 consid. 2.3). Récemment, il a reconnu incidemment l'admissibilité de la procédure d'exequatur indép…»
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14.2005.86 (2006-09-13) · ti
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«…rigetto (procedura di *exequatur*, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002). In concreto, non è contestata l'applicabilità della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'ese…»
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14.2005.109 · ti
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«…l rigetto (procedura di exequatur, art. 32 CL; Staehelin, op. cit., n. 59 e 68 ad art. 80; DTF 125 III 386, Sentenza TF 5P.275/2002 del 20 novembre 2002). In concreto -come rilevato dal Segretario assessore- è data l'applicabilità della Convenzione c…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.275/2002 /viz

Sentenza del 20 novembre 2002

II Corte civile

Giudici federali Bianchi, presidente,

Raselli ed Escher,

cancelliere Piatti.

R.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Stefano Romelli,

via Tesserete 59, 6900 Lugano,

contro

F.________,

opponente, patrocinato dall'avv. Marco Frigerio, studio legale avv. Gian Mario Pagani, piazza Col. C. Bernasconi 5,

casella postale 1546, 6830 Chiasso,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Convenzione di Lugano, art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione)

(ricorso di diritto pubblico del 10 agosto 2002 presentato

contro la sentenza emanata il 12 giugno 2002 dalla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino)

Fatti:

A. Con precetto esecutivo del novembre 2001 spiccato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, F.________ ha escusso R.________ per l'incasso di complessivi fr. 16'805,70. Il creditore ha fondato la propria pretesa su una sentenza del 13 febbraio 2001 emanata dal Tribunale di Como. L'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo è stata rigettata il 12 febbraio 2002 dalla segretaria assessore della Pretura di Lugano limitatamente a fr. 10'678,70. Tale importo si compone dell'ammontare per il quale è stata accolta la domanda riconvenzionale del procedente e delle spese indicate nella sentenza italiana.

B. Il 12 giugno 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'appellazione introdotta da R.________. I Giudici cantonali hanno rilevato che né la Convenzione di Lugano (CL) né il Codice di procedura civile (CPC) ticinese impediscono al creditore di ricorrere alla procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione, nell'ambito della quale il giudice procede in via preliminare al riconoscimento della sentenza estera. L'esecutività di quest'ultima, essendo una questione pregiudiziale da esaminare d'ufficio, non necessita né di un petitum né di essere menzionata nel dispositivo della decisione di rigetto dell'opposizione. Infine, nemmeno la mancata crescita in giudicato della sentenza italiana impedisce una sua esecuzione.

C. Con ricorso di diritto pubblico del 10 agosto 2002 R.________ postula l'annullamento sia della decisione di appello che di quella di prima istanza. Narrati i fatti afferma che, per il riconoscimento di decisioni di pagamento in denaro sottoposte alla Convenzione di Lugano, il legislatore cantonale ha previsto una specifica normativa, la quale esclude la possibilità di semplicemente inoltrare un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo. Il creditore deve pertanto presentare una specifica domanda di exequatur su cui il giudice deve pronunciarsi nel dispositivo del proprio giudizio. La contraria soluzione della Corte cantonale impedisce alla controparte di interporre un'opposizione ai sensi dell' art. 36 CL e di chiedere la sospensione del procedimento conformemente all' art. 38 CL .

Non è stata chiesta una risposta al ricorso.

Diritto:

1.

1.1 La decisione dell'ultima istanza cantonale, che accorda il rigetto definitivo dell'opposizione interposta a un precetto esecutivo con cui il creditore procede per l'incasso di un credito fondato su una sentenza pronunciata in uno Stato che partecipa alla Convenzione di Lugano, può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 534 consid. 1 con rinvii). Il gravame, tempestivo (combinati art. 34 cpv. 1 lett. b e 89 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile.

1.2 La decisione di un'autorità cantonale inferiore può essere impugnata con il giudizio dell'ultima istanza cantonale, se a questa non potevano essere sottoposte tutte le censure ammissibili nella sede federale o se l'autorità cantonale superiore godeva di un potere d'esame meno esteso di quello del Tribunale federale ( DTF 126 II 377 consid. 8b pag. 395 con rinvii). Le predette ipotesi non si realizzano in concreto: l'ultima istanza cantonale, adita con un appello, non solo poteva procedere a un riesame completo della causa (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, pag. 689), ma ha pure permesso al ricorrente di prevalersi di nova. Ne segue che la richiesta di annullare la sentenza di primo grado si rivela di primo acchito irricevibile.

2. L' art. 512 CPC ticinese recita che il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzie avviene ad opera del giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano. L' art. 513b CPC ticinese indica nel suo primo capoverso che il Pretore del domicilio del convenuto o del luogo dell'esecuzione è competente per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o ad altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano. Il secondo capoverso di tale norma prevede che la Camera civile d'appello è competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli art. 36 e 40 della Convenzione. Per quanto attiene alla procedura, l' art. 513c CPC ticinese stabilisce che l'istanza di riconoscimento o di exequatur è inoltrata al Pretore nelle forme della procedura non contenziosa di Camera di consiglio (cpv. 1) e che l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (cpv. 2).

2.1 La Corte cantonale ha osservato che l'entrata in vigore della Convenzione di Lugano e la modifica delle norme cantonali sull'exequatur non impediscono al creditore di procedere secondo l' art. 512 CPC ticinese, se egli non vuole godere dei specifici vantaggi, non previsti dalla LEF, offerti dalla Convenzione. In tal caso il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della sentenza estera nell'abituale procedura di rigetto definitivo dell'opposizione, senza che esso non debba essere oggetto di un punto specifico del dispositivo.

2.2 Il ricorrente, invece, fondandosi sulle citate norme procedurali, afferma che il creditore doveva inoltrare una domanda di exequatur ai sensi dell'art. 513b seg. CPC ticinese su cui il giudice doveva pronunciarsi nel dispositivo della sentenza. Negando la necessità di una specifica richiesta di exequatur, la Corte cantonale ha pure violato la Convenzione di Lugano, la quale menziona espressamente una siffatta istanza negli art. 32 n. 1 lett. a e 35. Quest'ultima disposizione prevede poi l'obbligo di indicare nel dispositivo della sentenza la dichiarazione di esecuzione del giudizio estero. Non procedendo in tal modo, i giudici cantonali hanno impedito al ricorrente di contestare l'exequatur e di chiedere una sospensione della procedura ex art. 38 CL , motivata con l'impugnazione della sentenza italiana innanzi al Tribunale di Milano.

2.3 Se la decisione straniera avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro è stata pronunciata in uno Stato estero con il quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, compete al giudice del rigetto dell'opposizione statuire sull'exequatur quale questione incidentale risp. pregiudiziale ( art. 81 cpv. 3 LEF ; sentenza inedita del 13 settembre 2001 consid. 2a nella causa 5P.253/2001). Poiché il diritto federale impone al giudice di verificare d'ufficio l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 all' art. 80 LEF ), non è nemmeno necessario che sia stata formulata una specifica domanda di concessione dell'exequatur e che il suo esito sia espressamente menzionato nel dispositivo (sentenza inedita del 20 febbraio 1998 consid. 3 nella causa 5P.494/1997). Il ricorrente pare poi misconoscere che quando, come in concreto, il giudice è stato adito con una domanda di rigetto dell'opposizione, le disposizioni procedurali della Convenzione di Lugano (ad esempio gli art. 31 segg.) non sono applicabili ( DTF 125 III 386 consid. 3a; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6a ed., § 19 n. 29). L'esclusione di tali norme si giustifica peraltro anche nei confronti del debitore per il fatto che il rigetto dell'opposizione viene pronunciato dopo una procedura contraddittoria in cui vengono esaminati i presupposti convenzionali per ammettere l'esecuzione della sentenza straniera (Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a edizione, pag. 449). Giova infine aggiungere che non soccorre il ricorrente neppure l'opinione della dottrina maggioritaria (cfr. i riferimenti contenuti nella DTF 125 III 386 consid. 3a), secondo cui il creditore ha la facoltà di domandare, senza avviare un'esecuzione ai sensi della LEF, l'exequatur in una procedura distinta e unilaterale conformemente agli art. 26 e 31 segg. CL: in virtù del diritto federale il procedente, che ha fatto notificare un precetto esecutivo, non può essere obbligato a farvi capo (sentenza inedita del 10 marzo 1998 consid. 3a nella causa 5P.15/1998; DTF 116 Ia 394 consid. 2c pag. 400). L'interpretazione data alle norme del CPC ticinese dalla Corte cantonale è pertanto conforme al diritto federale e non può essere considerata arbitraria.

3. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non occorre assegnare ripetibili alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta.

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 novembre 2002

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: