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5P.20/2007 KI-generiert

In this case, a bank filed a public law appeal against a decision made by a civil court that dismissed its appeal regarding the citation of a witness and two decrees of summons

Geschäftsnummer 5P.20/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a bank filed a public law appeal against a decision made by a civil court that dismissed its appeal regarding the citation of a witness and two decrees of summons. The appeal was deemed inadmissible because the bank failed to pay the required advance for court costs within the stipulated deadline, leading to the conclusion that the payment was late as it was transmitted to the postal service after the deadline. Consequently, the appeal could not be heard on its merits, and the parties involved were assigned the costs associated with the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 132 cpv. 1 LTF, Art. 150 cpv. 4 OG, Art. 156 cpv. 6 OG, Art. 159 cpv. 5 OG, Art. 36a OG; In this case, a bank filed a public law appeal against a decision made by a civil court that dismissed its appeal regarding the citation of a witness and two decrees of summons: che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG ) e che pertanto si giustifica assegnare all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ( art. 159 cpv. 5 OG ).

Schlagwörter

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Abschlagszahlungen Bankenrecht nachträglicher Rechtsvorschlag Europäisches Mahnverfahren Fristversäumnis automatisierte Bankdienstleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
art. 9 Cost. etc. (assistenza giudiziaria internazionale),
Art. 132 cpv. 1 LTF
che essendo la decisione impugnata stata emanata nel 2006 è applicabile l'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF );
Art. 150 cpv. 4 OG
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito ( art. 150 cpv. 4 OG );
Art. 156 cpv. 6 OG
che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG ) e che pertanto si giustifica assegnare all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ( art.
Art. 159 cpv. 5 OG
6 OG ) e che pertanto si giustifica assegnare all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ( art. 159 cpv. 5 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.20/2007 /biz

Sentenza del 19 febbraio 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Nordmann, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

Banca A.________,

ricorrente, patrocinata dall'avv. Pietro Moggi,

contro

B.________,

opponente, patrocinata dall'avv. Raffaella Taddei Marsiglia,

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. etc. (assistenza giudiziaria internazionale),

ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 29 novembre 2006 dalla I Camera civile

del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che con sentenza 29 novembre 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un appello presentato dalla banca A.________ contro la citazione di un testimone e due decreti di edizione;

che essendo la decisione impugnata stata emanata nel 2006 è applicabile l'OG ( art. 132 cpv. 1 LTF );

che con ricorso di diritto pubblico del 19 gennaio 2007, previa concessione dell'effetto sospensivo, la banca A.________ postula l'annullamento della decisione cantonale;

che il presidente della II Corte civile ha invitato la ricorrente il 23 gennaio 2007 ad anticipare entro il 7 febbraio 2007 fr. 2'500.-- in garanzia delle spese processuali presunte, con l'avvertenza che in caso di assenza di pagamento entro il termine assegnato il rimedio sarebbe stato dichiarato inammissibile;

che nella fattispecie in esame la somma richiesta è giunta il 12 febbraio 2007 sul conto corrente postale della Cassa del Tribunale federale;

che secondo informazioni assunte da quest'ultima presso la Postfinance, l'ordine di pagamento elettronico (OPAE) le è stato teletrasmesso dalla banca A.________ il 9 febbraio 2007 e indicava quale scadenza tale giorno;

che al fine di salvaguardare il termine assegnato per il pagamento di un anticipo per spese giudiziarie presunte, la banca che effettua il pagamento deve indicare quale data di scadenza al più tardi l'ultimo giorno del termine impartito e far pervenire entro tale data l'ordine di pagamento alla Posta svizzera (cfr. DTF 117 Ib 220 consid. 2a);

che pertanto il versamento dell'anticipo spese è tardivo, l'ordine di pagamento essendo giunto alla Posta svizzera dopo la scadenza del termine fissato dal presidente con una data posteriore a quella stabilita nella richiesta dell'anticipo spese;

che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito ( art. 150 cpv. 4 OG );

che le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate ( art. 156 cpv. 6 OG ) e che pertanto si giustifica assegnare all'opponente ripetibili per le osservazioni alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo ( art. 159 cpv. 5 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 500.-- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 febbraio 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: