Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.176/2005 KI-generiert

City Electricity Charges: Final Rejection of Objection Upheld

Geschäftsnummer 5P.176/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a dispute between an individual and a municipal authority regarding the enforcement of a debt for electricity supply. The individual was pursued for an unpaid amount based on a specific invoice for the winter season 2001-2002, which he claimed was never properly notified to him. After initial unsuccessful proceedings, the municipality obtained a definitive dismissal of the individual's opposition to the debt collection. The individual appealed this decision to a higher court, arguing that the invoice was invalid due to issues surrounding its notification and that he had not officially challenged the associated municipal decision. The appeals court concluded that the individual had sufficient knowledge of the invoice and the proceedings leading to the collection, thus upholding the municipality's claim.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cost, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 90 cpv. 1 lett. b OG, Art. 80 LEF, Art. 5 cpv. 3 Cost, Art. 156 cpv. 1 OG; City Electricity Charges: Final Rejection of Objection Upheld: Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non essendosi servita del patrocinio di un avvocato non è incorsa in particolari spese per la presente procedura.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Stromversorgung Konkursverhandlung vollstreckbarer Entscheid Zahlung von Zuschlägen abstraktes Schuldbekenntnis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 9 Cost
art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione),
Art. 80 cpv. 1 LEF
La Corte ticinese ha innanzi tutto rilevato che, in base alla normativa cantonale e comunale applicabile, la fattura per la fornitura di elettricità posta a fondamento dell'esecuzione è parificata entro il territorio cantonale ad una sentenza esecutiva ai sensi dell' art. 80 cpv. 1 LEF .
Art. 90 cpv. 1 lett. b OG
Il ricorrente, affermando che la fattura menzionante un periodo di consumo errato da lui prodotta all'udienza del 24 febbraio 2004 "era l'unica messa in circolazione in tutta questa fattispecie" non contesta il predetto accertamento con una censura conforme alle esigenze di motivazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG .
Art. 80 LEF
110 ad art. 80 LEF , Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol.
Art. 5 cpv. 3 Cost
Ora, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 Cost.
Art. 156 cpv. 1 OG
La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non essendosi servita del patrocinio di un avvocato non è incorsa in particolari spese per la presente procedura.

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BGE 141 I 97
Student Loan Enforcement Proceedings and Article 6 ECHR
«…d trotzdem rechtskräftig und vollstreckbar wird ( BGE 136 V 295 E. 5.9 S. 309 f.; BGE 105 III 43 E. 3 S. 46; Urteile 5P.176/2005 vom 19. Oktober 2005 E. 6; 5P.190/1999 vom 25. August 1999 E. 4a). 7.2 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten und…»
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«…tile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid.…»
80.2016.5 (2016-09-16) · ti
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«…tile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid.…»
80.2016.70 (2016-09-16) · ti
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«…tile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid.…»
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«…tile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid.…»
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«…tile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenze del Tribunale federale n. 5P.176/2005 del 19 ottobre 2005, consid. 6; n. 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; n. 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid.…»
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«…TF 5D\_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D\_166/2008 du 6 février 2009 c. 3.1; TF 5A\_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 c. 6). Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification découle de l'id…»
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«…TF 5D\_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D\_166/2008 du 6 février 2009 c. 3.1; TF 5A\_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 c. 6). Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification découle de l'id…»
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«…TF 5D\_173/2008 du 20 février 2009 c. 5.1; TF 5D\_166/2008 du 6 février 2009 c. 3.1; TF 5A\_74/2007 du 26 mars 2007; TF 5P.176/2005 du 19 octobre 2005 c. 6). Cet assouplissement de la preuve stricte de la notification découle de l'id…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.176/2005 /viz

Sentenza del 19 ottobre 2005

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Nordmann, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Comune di Bellinzona, 6500 Bellinzona, rappresentato dalle Aziende Municipalizzate di Bellinzona, sezione elettricità, vicolo Muggiasca 1A, 6501 Bellinzona,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,

6900 Lugano.

Oggetto

art. 9 Cost. (rigetto definitivo dell'opposizione),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 aprile 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il Comune di Bellinzona aveva una prima volta invano escusso A.________ per l'incasso di fr. 10'379,20. La procedura esecutiva era basata su una fattura 11 settembre 2002 - relativa al periodo inverno 2001-2002 - per la fornitura di elettricità e si è conclusa con una sentenza pretorile 26 febbraio 2004, che aveva respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione del creditore. Dopo aver fatto spiccare un nuovo precetto esecutivo per la medesima pretesa, il 1° dicembre 2004 il Comune di Bellinzona ha ottenuto dal Segretario assessore della Pretura di Bellinzona il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escusso. In tale giudizio di prime cure veniva rilevato che il creditore procedente si fonda su una fattura 11 settembre 2002 e su una decisione su reclamo 8 marzo 2004 del Municipio di Bellinzona, cresciuta in giudicato, poiché il 29 luglio 2004 la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino non era entrata nel merito dello scritto 25 marzo 2004 dell'escusso, atteso che quest'ultimo non aveva risposto alle lettere con le quali gli si chiedeva se il predetto scritto doveva essere considerato un reclamo ai sensi dell'art. 40 della legge ticinese sulla municipalizzazione dei servizi pubblici.

2. Con sentenza 13 aprile 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello dell'escusso. La Corte ticinese ha innanzi tutto rilevato che, in base alla normativa cantonale e comunale applicabile, la fattura per la fornitura di elettricità posta a fondamento dell'esecuzione è parificata entro il territorio cantonale ad una sentenza esecutiva ai sensi dell' art. 80 cpv. 1 LEF . I giudici cantonali hanno altresì ritenuto che tale fattura era già stata versata agli atti nella precedente procedura esecutiva e che l'escusso ne aveva sicuramente preso conoscenza. Infatti, il debitore non solo aveva ammesso nelle osservazioni scritte presentate in occasione dell'udienza di rigetto dell'opposizione del 24 febbraio 2004 di aver ricevuto il 2 giugno 2003 una copia - tuttavia errata perché indicante il periodo inverno 2002-2003 - della fattura di cui viene chiesto il pagamento, ma aveva pure presenziato personalmente a tale prima udienza, motivo per cui egli ha sicuramente al più tardi in quel momento preso atto della fattura prodotta dal creditore. Infine, sempre secondo i giudici cantonali, sebbene nell'incartamento risulti una decisione del Municipio di Bellinzona da cui parrebbe che l'invisa fattura sia stata impugnata dall'escusso con lettera 10 febbraio 2003, questi avrebbe sempre negato di aver interposto un reclamo. In queste circostanze la Corte cantonale ha ritenuto la fattura su cui si fonda - anche - il secondo precetto esecutivo un titolo idoneo al rigetto definitivo dell'opposizione.

3. Il 12 maggio 2005 A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico, con cui postula l'annullamento della decisione cantonale. Narrati e completati i fatti, nella parte dedicata al diritto cita innanzi tutto l'art. 14 della legge ticinese sulla procedura per le cause amministrative, norma che prevede che l'intimazione degli atti avviene, a giudizio dell'autorità competente, mediante invio postale semplice o raccomandato. Sostiene che la fattura per il periodo "inverno 2001-2002" non gli è mai stata notificata, atteso che la fattura trasmessagli e poi prodotta all'udienza del 24 febbraio 2004 menzionava il periodo "inverno 2002-2003". Anche la decisione dell'8 marzo 2004 sarebbe nulla, perché essa si riferiva ad una fattura (quella del periodo inverno 2001-2002) che non gli sarebbe stata notificata e che quindi non poteva essere contestata. Il ricorrente afferma però pure che la decisione dell'8 marzo 2004 non sarebbe cresciuta in giudicato, perché egli l'ha impugnata il 25 marzo 2004 al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino. A titolo abbondanziale, indica che sarebbe notorio che la casa a cui si riferisce la fattura è disabitata dal mese di dicembre 1994, circostanza che farebbe apparire la pretesa dell'azienda municipalizzata non solo fantasiosa, ma addirittura vessatoria. Ritiene altresì che la Corte cantonale sia caduta nell'arbitrio per aver avallato un procedimento esecutivo svolto in violazione del suo diritto di essere sentito e reputa che il creditore procedente debba indicare in modo formalmente corretto ed univoco anche la causa esatta della sua pretesa e il preciso periodo a cui si riferisce il consumo di energia elettrica, affinché sia possibile esprimere - eventuali - contestazioni con piena cognizione di causa.

Con osservazioni del 27 giugno 2005 il Comune di Bellinzona propone la reiezione del ricorso.

4. Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione ( art. 90 cpv. 1 lett. b OG ), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche ( DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi ( DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto ( DTF 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii; 123 I 1 consid. 4a pag. 5). Giova ribadire che nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale ( DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).

5. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non contiene alcuna censura diretta contro le considerazioni con cui la Corte cantonale spiega perché una fattura per la fornitura dell'energia elettrica come quella in discussione possa di principio essere considerata un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione. Il ricorrente contesta invece che tale fattura gli sia mai stata notificata nelle forme legali, motivo per cui essa non potrebbe in concreto avere "efficacia giuridica" senza violare "insanabilmente" il suo diritto di essere sentito.

6. L' art. 80 cpv. 2 n. 3 LEF presuppone l'esistenza di una decisione di un'autorità amministrativa fondata sul diritto pubblico cresciuta in giudicato (Daniel Staehlin, Commento basilese, n. 110 ad art. 80 LEF , Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 45 ad art. 80 LEF ). Una decisione amministrativa è cresciuta in giudicato se non può più essere impugnata con un rimedio di diritto ordinario (Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, §16 n. 990). Ora, se in caso di omessa o anomala notifica il destinatario di una decisione amministrativa ha diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, il principio della buona fede ( art. 5 cpv. 3 Cost. ) non gli permette di procrastinare a piacimento il deposito di un rimedio di diritto: l'interessato, a conoscenza del fatto che l'amministrazione ha emanato una decisione che lo grava (rispettivamente al quale tale conoscenza dev'essere imputata), non può passivamente attendere che tale decisione gli venga - nuovamente - notificata nelle forme di rito, ma deve ad esempio contestare i richiami pervenutigli e domandare in tempo utile che la decisione che pretende di non aver ricevuto gli sia nuovamente intimata (sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a; sentenza 2P.163/1995 del 13 giugno 1996 consid. 5a, riprodotto in RDAT 1997 I pag. 535; DTF 105 III 43 consid. 3). Giova inoltre rilevare che in linea di principio il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notifica formale, dal momento in cui l'interessato ha effettivamente avuto conoscenza della decisione ( DTF 124 II 124 consid. 2d/aa; 130 IV 43 consid. 1.3). Si può infine ancora aggiungere che notoriamente nell'ambito dell'amministrazione di massa le decisioni vengono per motivi di costo unicamente comunicate per posta semplice e che in tali casi la giurisprudenza non richiede la prova piena della notificazione da parte dell'autorità, qualora le circostanze concrete permettano di concludere con verosimiglianza preponderante che la decisione sia stata notificata ( DTF 124 V 400 consid. 2b; 121 V 5 consid. 3b; 120 V 33 consid. 3c e 3d; sentenza 5P.190/1999 del 25 agosto 1999 consid. 4a).

6.1 In concreto occorre innanzi tutto ricordare che nella sentenza impugnata la Corte cantonale ha indicato che, per stessa ammissione contenuta nelle osservazioni del ricorrente, la decisione da lui prodotta in occasione della prima procedura di rigetto dell'opposizione - menzionante il periodo di riferimento errato inverno 2002-2003 - era una copia della fattura che il creditore intende incassare. Questo accertamento è rimasto incontestato nel ricorso di diritto pubblico. La Corte cantonale pare pertanto essere giunta alla conclusione che l'escusso era venuto a conoscenza della fattura (corretta) prima dell'udienza del 24 febbraio 2004, atteso che per poter affermare che l'esemplare ricevuto fosse una copia (con un'indicazione errata) della fattura di cui si prevale il creditore, occorre aver visto quest'ultima.

6.2 La Corte cantonale non si è tuttavia limitata a ritenere quanto appena esposto, ma ha pure accertato che la fattura (indicante il periodo corretto inverno 2001-2002) era già stata versata dal creditore negli atti della - precedente - procedura di rigetto dell'opposizione. Il ricorrente, affermando che la fattura menzionante un periodo di consumo errato da lui prodotta all'udienza del 24 febbraio 2004 "era l'unica messa in circolazione in tutta questa fattispecie" non contesta il predetto accertamento con una censura conforme alle esigenze di motivazione dell' art. 90 cpv. 1 lett. b OG . Il ricorrente nemmeno sostiene di non aver preso conoscenza nel corso dell'udienza 24 febbraio 2004 della fattura concernente il periodo 2001-2002 versata agli atti dal creditore. La constatazione dei giudici cantonali secondo cui l'escusso ha preso atto della fattura (corretta) al più tardi il giorno in cui aveva avuto luogo l'udienza della prima procedura di rigetto dell'opposizione, non appare pertanto arbitraria.

6.3 Nella fattispecie il ricorrente non afferma di aver impugnato (né prima né dopo il 24 febbraio 2004) la predetta fattura. In queste circostanze essa era cresciuta in giudicato, perché non poteva manifestamente più essere impugnata, quando il creditore procedente, dopo aver fatto spiccare un nuovo precetto esecutivo, ha chiesto il 5 novembre 2004 un'ulteriore volta il rigetto dell'opposizione. Con il ricorso di diritto pubblico il ricorrente indica invero di aver nuovamente chiesto l'8 novembre 2004 al creditore di inviargli la fattura, ma a quel momento, oltre 8 mesi dopo l'udienza del 24 febbraio 2004, il termine utile per una siffatta richiesta era ampiamente trascorso.

7. Il ricorrente sostiene pure - con un'argomentazione perlomeno singolare, atteso che egli nega di aver presentato un reclamo all'esecutivo comunale - che la decisione emanata l'8 marzo 2004 dal Municipio di Bellinzona non sarebbe cresciuta in giudicato, perché da lui impugnata il 25 marzo 2004. A prescindere dal fatto che il Segretario assessore aveva accertato che il 29 luglio 2004 la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino non era entrata nel merito dello scritto 25 marzo 2004 dell'escusso, quest'ultimo pare dimenticare che già la sola fattura per la fornitura di elettricità cresciuta in giudicato costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (supra consid. 5).

8. Infine giova ricordare che nell'ambito di una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione i mezzi di difesa dell'escusso sono limitati e non possono essere proposte censure contro la fondatezza materiale della decisione su cui si basa l'istanza di rigetto dell'opposizione: le argomentazioni ricorsuali - definite abbondanziali - concernenti la plausibilità della fattura si rivelano pertanto irricevibili.

9. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella minima parte in cui risulta ammissibile, infondato. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte, che non essendosi servita del patrocinio di un avvocato non è incorsa in particolari spese per la presente procedura.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Comune di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 ottobre 2005

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: