Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5P.106/2006 KI-generiert

Husband's Appeal on Provisional Maintenance Over Improper Rejection of Income Evidence

Geschäftsnummer 5P.106/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a divorce proceeding between two parties, during which a temporary alimony of 2,400 CHF per month was set by a local court for the husband to pay the wife. The husband later appealed to a higher court, seeking to reduce this amount to 2,050 CHF, arguing that certain income documents were not adequately considered in the initial judgment. The appellate court denied the husband's appeal, stating that the documents had not been reviewed properly in the earlier stages due to procedural issues. The husband then sought recourse from the Federal Tribunal, claiming that the appellate court had made an arbitrary decision by overlooking the evidence that had been presented and accepted during the earlier hearings, and arguing that the court's reasoning was unsustainable.

Legislator-Regeste

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Art. 137 CC, Art. 48 cpv. 1 OG, Art. 1 CC; Husband's Appeal on Provisional Maintenance Over Improper Rejection of Income Evidence: Per costante giurisprudenza, una decisione cautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio non è finale ai sensi dell' art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 261 consid. 1, con rinvii). Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dall'ultima istanza cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli art. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren vorsorgliche Unterhaltsbeiträge Widerspruchsverfahren Einkommensverminderung Herabsetzung von Unterhaltsbeiträgen hypothetisches Einkommen des Ehegatten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 CC
Art. 48 cpv. 1 OG
Per costante giurisprudenza, una decisione cautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio non è finale ai sensi dell' art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 261 consid.
Art. 1 CC
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv.

Zitierte Rechtsprechung

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11.2012.33 (2015-06-22) · ti
Appeal of Spousal and Child Support Increase Denied
«…i le parti hanno avuto modo di esprimersi vanno considerate anche a fini provvisionali (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a). Nella fattispecie l'ap…»
11.2011.90 (2013-10-09) · ti
Spousal Maintenance Modification Upon Change in Imputed Income
«…quali le parti hanno modo di esprimersi vanno considerate anche in sede provvisionale (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Per di più, al­l'udienza del 3 novembre 2010 indetta per la discussione cautelare AO 1…»
11.2009.189 (2010-03-15) · ti
Spousal Support Provisional Measure Recalculation in Divorce Appeal
«…giudizio provvisionale, circostanze emerse nel quadro della relativa causa di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). E il richiamo dell'incarto di appello è stato ammesso dal Pretore (verbale del 16 giug…»
11.2006.82 (2009-07-03) · ti
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«…nel corso di un'udienza relativa alla causa di divorzio sulle quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Ne discende, anche su questo punto, l'inconsistenza dell'appello. **5.** Il Pretore h…»
11.2006.77 (2006-09-05) · ti
Remand for Reconsideration of Provisional Spousal Support Due to Procedural Deficiency in Record Keeping
«…ll' PA 1 ) | | | contro | | | | | --- | --- | | | **AP 1** (patrocinato dall' PA 2 ); | vista la sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006 con cui il Tribunale federale ha annulla­to la sentenza emanata il 22 febbraio 2006 da questa Camera,…»
11.2006.77 · ti
Ticino Court of Appeal Post-Remand Decision on Provisional Spousal Support and Procedural Flaws
«…ovembre 2004 da **AO 1** (patrocinata dall' PA 1 ) contro **AP 1** (patrocinato dall' PA 2 ); vista la sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006 con cui il Tribunale federale ha annulla­to la sentenza emanata il 22 febbraio 2006 da questa Camera,…»
11.2006.82 · ti
Divorce Case: Freeze of Pension Assets for Equitable Compensation Claim Confirmed
«…nel corso di un'udienza relativa alla causa di divorzio sulle quali le parti avevano avuto modo di esprimersi (sentenza 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Ne discende, anche su questo punto, l'inconsistenza dell'appello. **5.** Il Pretore h…»
11.2009.189 · ti
Husband's Alimony Reduction Denied Due to Imputed Income from Remaining Property in Divorce Appeal
«…giudizio provvisionale, circostanze emerse nel quadro della relativa causa di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). E il richiamo dell'incarto di appello è stato ammesso dal Pretore (verbale del 16 giug…»
11.2011.90 · ti
Provisional Alimony Reduction Based on Recalculated Income and Imputed Rental Value
«…quali le parti hanno modo di esprimersi vanno considerate anche in sede provvisionale (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1). Per di più, al­l'udienza del 3 novembre 2010 indetta per la discussione cautelare AO 1…»
11.2012.33 · ti
Wife's Appeal for Increased Alimony Denied Due to Husband's Deteriorated Financial Capacity
«…i le parti hanno avuto modo di esprimersi vanno considerate anche a fini provvisionali (sentenza del Tribunale federale 5P.106/2006 del 6 luglio 2006, consid. 5.1; I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6a). Nella fattispecie l'ap…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.106/2006 /biz

Sentenza del 6 luglio 2006

II Corte civile

Composizione

Giudici federali Raselli, presidente,

Hohl, Marazzi,

cancelliere Piatti.

Parti

A.A.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto Haab,

contro

B.A.________,

opponente, patrocinata dall'avv. dott. Alberto Agustoni,

I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

art. 9, 29 Cost. (provvedimenti cautelari secondo

l' art. 137 CC ),

ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata

il 22 febbraio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Fra A.A.________ e B.A.________ è pendente una causa di divorzio. Il 9 gennaio 2006 il Pretore del distretto di Lugano ha fissato con un decreto cautelare in fr. 2'400.-- mensili il contributo alimentare che il marito deve versare alla moglie dal 1° novembre 2004.

2. Con sentenza 22 febbraio 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un'impugnativa con cui A.A.________ chiedeva la riduzione del predetto contributo alimentare a fr. 2'050.-- e ha dichiarato inammissibile un appello adesivo proposto dalla moglie. L'autorità cantonale ha condiviso l'opinione del marito, secondo cui il giudice di primo grado sarebbe caduto nell'arbitrio ritenendo che la percezione dal 1° agosto 2005 di prestazioni AVS non avrebbe influito sul di lui reddito. Ha però reputato che i documenti da cui risulta la modifica reddituale non sarebbero passati al vaglio del contraddittorio, come imposto dagli art. 83 cpv. 1 e 84 CPC ticinese, perché sono stati prodotti dopo la discussione finale avvenuta il 25 maggio 2005. Per tale motivo, la Corte cantonale ha considerato che essi non potevano essere utilizzati per il giudizio d'appello, ma che avrebbero semmai potuto essere posti a fondamento di una domanda di modifica dei provvedimenti cautelari.

3. A.A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico 6 marzo 2006 contro la decisione d'appello. Indica di aver presentato al Pretore una domanda di restituzione in intero 8 agosto 2005, che è stata intimata alla controparte in occasione dell'udienza tenutasi il 24 ottobre 2005 nell'ambito della procedura di divorzio. Nel verbale di tale udienza viene espressamente menzionato che, con riferimento a tale istanza, la moglie "non ha opposizioni a che la documentazione prodotta con la stessa venga acquisita agli atti. I documenti in questione verranno quindi annessi agli atti in data odierna quali doc. .....". Egli ritiene pertanto che non vi sia stata alcuna violazione del diritto al contraddittorio, atteso pure che nemmeno nelle osservazioni all'appello l'opponente si era lamentata di non essersi potuta esprimere. Anche un'eventuale violazione del diritto della moglie di essere sentita dovrebbe quindi essere considerata sanata. Suppone che l'autorità cantonale non abbia preso conoscenza del citato verbale ed afferma di non poter chiedere una modifica della decisione cautelare, perché una siffatta domanda sarebbe basata su fatti antecedenti all'emanazione della sentenza pretorile, di cui il giudice di primo grado ha tenuto conto nel suo giudizio. Rimprovera quindi all'autorità cantonale di essere caduta nell'arbitrio per aver emanato una decisione manifestamente in contrasto con gli atti, nonché un diniego di giustizia perché avrebbe ignorato un documento rilevante. Afferma infine in via subordinata che se la Corte cantonale non avesse considerato le dichiarazioni dell'opponente perché fatte nel corso di un'udienza della causa di divorzio e non in un'udienza indetta nell'ambito della procedura cautelare, essa sarebbe caduta in un eccesso di formalismo.

Con risposta 20 giugno 2006 B.A.________ propone la reiezione del gravame. Riconosce di aver preso atto della documentazione prodotta dalla controparte e di averne fatto uso nelle sue osservazioni all'appello e ritiene quindi "singolare" la motivazione dei giudici di seconda istanza, secondo cui tali documenti non sarebbero passati al vaglio del contraddittorio. Osserva tuttavia che - in seguito ad un'istanza di revisione del contributo alimentare da lei presentata - in caso di accoglimento del rimedio cantonale il ricorrente potrebbe unicamente ottenere fr. 2'450.-- (fr. 350.-- mensili per 7 mesi), importo che non ritiene proporzionato alle spese giudiziarie e di patrocinio scaturenti dalla procedura ricorsuale.

La Corte cantonale non ha invece presentato osservazioni.

4. Per costante giurisprudenza, una decisione cautelare emanata nell'ambito di una causa di divorzio non è finale ai sensi dell' art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico ( DTF 126 III 261 consid. 1, con rinvii). Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dall'ultima istanza cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli art. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.

5. Per costante giurisprudenza, una sentenza è arbitraria quando risulta manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità ( DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii).

5.1 In concreto, dal verbale dell'udienza della causa di divorzio citato dal ricorrente emerge esplicitamente che la controparte non ha formulato opposizioni a che la documentazione prodotta con l'istanza di restituzione in intero sia, come poi fatto dal Pretore, acquisita agli atti. La Corte cantonale non può pertanto essere seguita quando afferma che i documenti da cui emergerebbe, a partire dal 1° agosto 2005, una modifica del reddito non sono passati "al vaglio del contraddittorio": tale argomentazione pare essere frutto di una svista manifesta o discende da un apprezzamento insostenibile degli atti di causa. Infatti, nell'udienza del 24 ottobre 2005, l'opponente avrebbe potuto prendere dettagliatamente posizione sul contenuto di tali documenti o perlomeno chiedere un termine per poterli ulteriormente esaminare e pronunciarsi. Del resto, sembra che la stessa opponente si sia accomodata con l'agire del Pretore, che ha acquisito agli atti la documentazione prodotta dal marito, atteso che, né nella sede federale, né nella risposta all'appello del ricorrente ella si è lagnata della produzione di tali documenti e di un'eventuale impossibilità di discuterli. Come peraltro riconosciuto nelle osservazioni al ricorso di diritto pubblico, innanzi ai giudici d'appello ella si era limitata ad esporre le proprie argomentazioni tendenti al rigetto del rimedio cantonale del marito, fondandosi pure sui documenti prodotti con l'istanza di restituzione in intero dell'8 agosto 2005.

5.2 Giova inoltre rilevare che il diritto svizzero non conosce il principio "minima non curat praetor" - implicitamente invocato dall'opponente nella sua risposta - e non permette a un giudice di esimersi dal giudicare una pretesa pecuniaria unicamente in ragione della sua - pretesa - esiguità (David Dürr, Commento zurighese, n. 354 ad art. 1 CC ). Non è nemmeno possibile di genericamente affermare che procedere giudizialmente per ottenere un piccolo importo costituisca un comportamento da querulomane (cfr. Frank/Streuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3a ed., Zurigo 1997, n. 10 ad § 50 CPC /ZH). L'esistenza di una violazione dell'obbligo di agire in buona fede deve essere valutato di caso in caso alla luce delle circostanze concrete. Nella fattispecie l'opponente non allega, né sono ravvisabili elementi che depongano per una condotta processuale temeraria o abusiva del ricorrente e, del resto, alla luce delle modeste condizioni reddituali delle parti, una potenziale variazione di fr. 350.-- mensili non appare essere irrilevante.

5.3 Ne segue che, respingendo l'appello perché ha ritenuto che esso fosse fondato su documenti non passati al vaglio del contraddittorio, la Corte cantonale è caduta nell'arbitrio.

6. Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come tale va accolto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico dell'opponente, che rifonderà al ricorrente fr. 1'500.--- per ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 luglio 2006

In nome della II Corte civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: