Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_6/2020 KI-generiert

Federal Supreme Court Revision Denial on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 5F_6/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision by two individuals against a decision made by the Swiss Federal Tribunal. The court had previously declared inadmissible their appeal challenging the enforcement orders issued by the Office of Execution in Lugano on behalf of the Canton of Ticino against one of the individuals. The couple's revision request was based on alleged procedural violations under specific articles of Swiss law. They further requested the withdrawal of certain judicial officials due to their involvement in prior decisions. Additionally, there was an issue regarding the legal capacity of one of the applicants, who was represented by curators. Ultimately, the request for revision was deemed inadmissible by the Tribunal, which noted the insufficient clarity and lack of specific legal grounds in the applicants' arguments.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LEF, Art. 38 cpv. 3 LTF, Art. 38 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF; Federal Supreme Court Revision Denial on Procedural Grounds: The court had previously declared inadmissible their appeal challenging the enforcement orders issued by the Office of Execution in Lugano on behalf of the Canton of Ticino against one of the individuals. The couple's revision request was based on alleged procedural violations under specific articles of Swiss law. They further requested the withdrawal of certain judicial officials due to their involvement in prior decisions. Additionally, there was an issue regarding the legal capacity of one of the applicants, who was represented by curators. Ultimately, the request for revision was deemed inadmissible by the Tribunal, which noted the insufficient clarity and lack of specific legal grounds in the applicants' arguments.

Schlagwörter

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Revisionsgründe Verletzung von Verfahrensvorschriften Schriftenwechsel Rückzug des Revisionsgesuchs prozessuale Einreden Normenkontrolle

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 LEF
Art. 38 cpv. 3 LTF
Rispondendo a una lettera 30 novembre 2019 di A.________ e B.________, con scritto 3 dicembre 2019 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha comunicato loro che, conformemente all' art. 38 cpv. 3 LTF , non si giustificava l'apertura di una procedura di annullamento giusta l' art.
Art. 38 cpv. 1 LTF
3 LTF , non si giustificava l'apertura di una procedura di annullamento giusta l' art. 38 cpv. 1 LTF .
Art. 34 cpv. 1 LTF
La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF .
Art. 34 cpv. 2 LTF
Contrariamente a quanto ritengono gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid.
Art. 37 LTF
In tali circostanze, la domanda di "astensione" può essere evasa dai Giudici e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (cfr.
Art. 36 LTF
a ed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF ).
Art. 394 CC
Con decisioni cautelari 30 settembre/1° ottobre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato in suo favore due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC nelle persone di D.________ e dell'avv.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 127 LTF

Used to justify the decision to rule on the revision request without an exchange of written submissions.

art. 42 cpv. 7 LTF

Used to reserve the right to file away future submissions concerning the decision without response.

art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to justify the exceptional waiver of court fees for the federal level.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_6/2020

Sentenza del 7 aprile 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Escher, Marazzi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

istanti,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano,

Stato del Cantone Ticino,

rappresentato dall'Ufficio della tesoreria e delle fatturazioni,

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza,

via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_772/2019 dell'11 novembre 2019.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con sentenza 5A_772/2019 dell'11 novembre 2019, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dai coniugi A.________ e B.________ avverso il giudizio 10 settembre 2019 mediante cui la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha a sua volta dichiarato irricevibile il ricorso ex art. 17 LEF che i predetti coniugi avevano presentato contro i precetti esecutivi notificati dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti di A.________.

2. Rispondendo a una lettera 30 novembre 2019 di A.________ e B.________, con scritto 3 dicembre 2019 il Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha comunicato loro che, conformemente all' art. 38 cpv. 3 LTF , non si giustificava l'apertura di una procedura di annullamento giusta l' art. 38 cpv. 1 LTF .

3. Mediante scritto 27 dicembre 2019 A.________ e B.________ si sono rivolti al Tribunale federale postulando la revisione della sentenza 5A_772/2019 per le "violazioni di norme procedurali secondo [...] art. 121 lett. a-c-d LTF". Essi hanno anche chiesto di conoscere la composizione della Corte giudicante in via anticipata e invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente) e Escher nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Con lo scritto 27 dicembre 2019 A.________ e B.________ hanno chiesto la revisione anche della sentenza 5A_771/2019 dell'11 novembre 2019 del Tribunale federale. Tale istanza è trattata separatamente (v. incarto 5F_5/2020).

Qui di seguito il Tribunale federale vaglierà unicamente le richieste inerenti all'istanza di revisione della sentenza 5A_772/2019.

4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto agli istanti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di "astensione" dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, la domanda di "astensione" può essere evasa dai Giudici e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all' art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2

a ed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF ).

5. Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione all'esame. Con decisioni cautelari 30 settembre/1° ottobre 2019 e 9 dicembre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha nominato in suo favore due curatori di rappresentanza giusta l' art. 394 CC nelle persone di D.________ e dell'avv. E.________, con il compito, in particolare, di rappresentare l'interessato nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. La questione a sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica ( art. 42 cpv. 5 LTF ) può tuttavia essere lasciata aperta, dato che l'istanza, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.

6. Gli istanti contestano la sentenza 5A_772/2019 dell'11 novembre 2019 "secondo [...] art. 121 lett. a-c-d LTF".

Giusta l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione ( art. 42 cpv. 2 LTF ).

Nel prolisso e confuso scritto all'esame, gli istanti criticano punto per punto la sentenza 5A_772/2019, ossia la scelta di emanare due sentenze separate (5A_771/2019 e 5A_772/2019) malgrado un unico allegato, la mancata indicazione preventiva della composizione della Corte giudicante e dell'ammontare delle spese giudiziarie, la partecipazione della Giudice Escher e della Cancelliera Antonini al giudizio, l'accertamento dei fatti, la rinuncia a uno scambio di scritti, il rimprovero della mancata firma in originale del ricorso, la soluzione giuridica in quanto carente di motivazione, la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria, nonché l'ammontare delle spese giudiziarie. Gli istanti omettono però di spiegare con sufficiente chiarezza in che modo il Tribunale federale sarebbe incorso in un motivo di revisione previsto all'art. 121 lett. a-c-d LTF. Del tutto generica, l'istanza di revisione va ritenuta insufficientemente motivata ( art. 42 cpv. 2 LTF ).

7. Da quanto precede discende che la domanda di revisione risulta inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti ( art. 127 LTF ).

Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili né " indennità di inconvenienza ".

8. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 5A_772/2019 dell'11 novembre 2019 ( art. 42 cpv. 7 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e, per conoscenza, ai curatori D.________ e avv. E.________.

Losanna, 7 aprile 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini