Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_30/2020 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Revision Request Over Insufficiently Substantiated Constitutional Complaint Regarding Italian Enforcement Order Recognition

Geschäftsnummer 5F_30/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Swiss Federal Tribunal case involved individuals A.________ and B.________ contesting two decisions from February 6, 2020, by the Pretore of the District of Lugano, which recognized and enforced in Switzerland a payment order from the ordinary court of Como for a claim of EUR 12,049.24 related to Condominium C.________. A.________ and B.________ appealed these decisions, but their appeal was declared inadmissible due to procedural errors by the Cantonal Appellate Court of Ticino. They further pursued a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was deemed inadmissible due to inadequate motivation regarding alleged constitutional violations. Subsequently, A.________ and B.________ submitted a request for revision of the Federal Tribunal's decision, arguing procedural errors and omission of relevant facts, which the Federal Tribunal reviewed in this case.

Legislator-Regeste

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Art. 132 cpv. 1 CPC, Art. 121 lett. c-d LTF, Art. 126 LTF, Art. 127 LTF, Art. 121 lett. c LTF, Art. 121 lett. d LTF; Federal Tribunal Dismisses Revision Request Over Insufficiently Substantiated Constitutional Complaint Regarding Italian Enforcement Order Recognition: A.________ and B.________ appealed these decisions, but their appeal was declared inadmissible due to procedural errors by the Cantonal Appellate Court of Ticino. They further pursued a constitutional appeal to the Swiss Federal Tribunal, which was deemed inadmissible due to inadequate motivation regarding alleged constitutional violations. Subsequently, A.________ and B.________ submitted a request for revision of the Federal Tribunal's decision, arguing procedural errors and omission of relevant facts, which the Federal Tribunal reviewed in this case.

Schlagwörter

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Revision eines Entscheids Verfassungsänderung Vollstreckungsentscheid Verfassungsbeschwerde im Ausland ungenügend begründete Rüge Anerkennung des Entscheides

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 121 lett. c-d LTF

The main ground for the decision is that the request for revision was unfounded and rejected based on the criteria set out in this article concerning the grounds for revision.

Art. 126 LTF

The request to suspend the execution of the challenged decision, based on this article, became moot.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision was applied to order the applicants to pay the judicial costs following their defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_30/2020

Sentenza del 3 febbraio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Herrmann, Presidente,

Escher, Marazzi,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

istanti,

contro

Condominio C.________,

patrocinato dallo studio legale Verda,

controparte,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia,

via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5D_166/2020 del 7 settembre 2020.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con due decisioni 6 febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto due istanze del Condominio C.________ volte a ottenere, nei confronti di A.________ e B.________, il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera di un decreto ingiuntivo del 10 luglio 2018 del Tribunale ordinario di Como (relativo a una pretesa di EUR 12'049.24).

2. A.________ e B.________ hanno impugnato le due decisioni pretorili mediante reclamo 2 marzo 2020, rimedio che è stato dichiarato irricevibile dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con sentenza 18 giugno 2020 per vizi procedurali non sanati nel termine fissato a tale scopo (v. art. 132 cpv. 1 CPC [RS 272]).

3. Con sentenza 5D_166/2020 del 7 settembre 2020 (emanata nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b TF), la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale introdotto il 4 luglio 2020 da A.________ e B.________ avverso la predetta sentenza cantonale, osservando che i ricorrenti avevano segnalato la violazione di alcune garanzie costituzionali (in particolare dell' art. 29 cpv. 1 e 2 LTF ), ma che tali censure erano generiche e prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio e non soddisfacevano pertanto le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .

4. Fondandosi sull'art. 121 lett. c-d LTF, con scritto datato 9 ottobre 2020 (spedito il 12 ottobre 2020) A.________ e B.________ hanno chiesto la revisione della sentenza del Tribunale federale. Essi hanno pure chiesto di sospendere l'esecuzione di tale sentenza in applicazione dell' art. 126 LTF .

Non è stato ordinato una scambio di scritti (v. art. 127 LTF ).

5.

5.1. Secondo l'art. 121 lett. c LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se esso non ha giudicato su singole conclusioni. La motivazione di una richiesta di giudizio non costituisce una conclusione ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ragione per cui l'eventuale mancata trattazione di una critica ricorsuale presentata in maniera processualmente conforme non è un motivo di revisione (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1).

L'art. 121 lett. d LTF prevede invece la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del tribunale e non alla sua valutazione giuridica ( DTF 122 II 17 consid. 3). Tale motivo di revisione non è pertanto dato né per lamentarsi di un apprezzamento (giuridico) asseritamente errato di uno scritto o per correggere altri presunti errori di diritto (erronea non entrata nel merito, violazione del diritto di essere sentito, ecc.) né per sanare eventuali omissioni del ricorso (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 con rinvii).

5.2. Nella domanda in esame gli istanti affermano di aver "sollevato e (...) motivato le violazioni del diritto fondamentale nel procedimento civile svolto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino" e rimproverano al Tribunale federale di aver effettuato una " applicazione giuridicamente errata (...) delle norme procedurali art. 106 (2) LTF e art. 108 LTF , siccome (...) non è stato tenuto conto di fatti rilevanti, che sono stati presentati nel ricorso del 4 luglio 2020".

Sennonché, nella misura in cui elencano tutta una serie di fatti che il Tribunale federale non avrebbe preso in considerazione e dai quali risulterebbe la violazione, da parte del Tribunale d'appello, delle loro garanzie procedurali generali e in particolare del loro diritto di essere sentiti, gli istanti tentano di perfezionare la motivazione del rimedio presentato contro la sentenza cantonale, dimenticando che ciò è unicamente ammissibile durante il termine ricorsuale. Nella misura invece in cui dissentono dal giudizio di inammissibilità che questo Tribunale ha reso perché ha ritenuto il ricorso 4 luglio 2020 insufficientemente motivato, gli istanti misconoscono la portata, spiegata sopra, dell'art. 121 lett. c-d LTF.

6. Da quanto precede discende che, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione risulta infondata e come tale va respinta.

Con l'evasione della domanda di revisione, la richiesta di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata in applicazione dell' art. 126 LTF , peraltro nemmeno motivata, diventa priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico degli istanti.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento.

Losanna, 3 febbraio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini