Federal Supreme Court: Inadmissibility of Revision due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought a revision of a previous decision made by a civil court of a Swiss federal tribunal which had dismissed a request for legal assistance due to lack of appropriate justification. Subsequently, the individual requested legal assistance for the revision process. However, the court denied this request citing the potential lack of success for the revision and required a monetary advance for costs, which was not paid. The individual later made an implicit request for reconsideration without new justification. Ultimately, the court dismissed both the reconsideration request and the revision application, stating that without the advance payment, they could not consider the matter further.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 62 sgg. LTF; Federal Supreme Court: Inadmissibility of Revision due to Unpaid Cost Advance: Subsequently, the individual requested legal assistance for the revision process. However, the court denied this request citing the potential lack of success for the revision and required a monetary advance for costs, which was not paid. The individual later made an implicit request for reconsideration without new justification. Ultimately, the court dismissed both the reconsideration request and the revision application, stating that without the advance payment, they could not consider the matter further.
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KI-generiertThe appeal for revision is deemed inadmissible as the required advance on costs was not paid (Art. 48 cpv. 4 LTF).
The appeal for revision is deemed inadmissible due to failure to pay the required advance on costs (Art. 62 cpv. 3 LTF).
Costs are imposed on the applicant following the outcome of the procedure.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5F_2/2009
Sentenza del 3 luglio 2009
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hohl, Presidente,
Marazzi, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
istante,
contro
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, controparte.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_767/2008 del 15 dicembre 2008.
Considerando:
che con sentenza 15 dicembre 2008 la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, vista l'assenza di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, un ricorso di A.________ diretto contro la decisione con cui la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino aveva respinto una domanda di assistenza giudiziaria;
che con allegato datato 21 aprile 2009 A.________ domanda la revisione della menzionata sentenza e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ambito della procedura di revisione;
che con decreto del 30 aprile 2009 la Corte adita ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria, per carenza di possibilità di successo della domanda di revisione, e ha invano invitato l'istante a versare un anticipo per le spese;
che con decreto del 2 giugno 2009 all'istante è stato concesso un termine suppletorio di 10 giorni dalla ricezione di tale decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo di fr. 1'000.--;
che quest'ultimo decreto è pervenuto all'istante il 3 giugno 2009;
che con scritto 10 giugno 2009 l'istante ha - implicitamente - chiesto una riconsiderazione, senza però prevalersi di motivi che potrebbero giustificarla, della decisione sulla domanda di assistenza giudiziaria;
che in queste circostanze la domanda di riconsiderazione dev'essere respinta;
che il 24 giugno 2009 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
che infine si avverte l'istante che il Tribunale federale archivierà senza risposta ulteriori scritti abusivi (e segnatamente domande di revisione abusive) analoghe alla domanda in esame e concernenti questa procedura;
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di riconsiderazione del decreto del 30 aprile 2009 è respinta.
2. La domanda di revisione è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
4. Comunicazione alle parti.
Losanna, 3 luglio 2009
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Hohl Piatti