Federal Supreme Court Dismisses Revision Request for Lack of Statutory Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision submitted by an individual after the Swiss Federal Tribunal declared a previous appeal inadmissible. The initial ruling, made on July 17, 2017, was against an appeal concerning probable costs in ongoing litigation. The applicant claimed that the Tribunal had erroneously rejected his appeal based on a non-existent issue. He also requested the recusal of two judges of the Tribunal, but his arguments were deemed insufficient or irrelevant. Ultimately, the request for revision was ruled inadmissible due to a failure to meet the legally required grounds for such a request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 124 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Revision Request for Lack of Statutory Grounds: The initial ruling, made on July 17, 2017, was against an appeal concerning probable costs in ongoing litigation. The applicant claimed that the Tribunal had erroneously rejected his appeal based on a non-existent issue. He also requested the recusal of two judges of the Tribunal, but his arguments were deemed insufficient or irrelevant. Ultimately, the request for revision was ruled inadmissible due to a failure to meet the legally required grounds for such a request.
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KI-generiertApplied to determine that court costs follow the event of the case (soccombenza).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_18/2017
Sentenza del 28 settembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Schöbi, Bovey,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
controparte.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_530/2017 del 17 luglio 2017.
Considerando:
che con sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 2 luglio 2017 presentato da A.________ contro il decreto emanato il 27 giugno 2017 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in materia di anticipazione delle spese presumibili di una procedura di appello introdotta dalla stessa A.________);
che con scritto datato 12 settembre 2017 A.________ ha presentato una domanda di revisione di tale sentenza, sostenendo che il Tribunale federale avrebbe statuito su un ricorso immaginario;
che l'istante ha pure chiesto la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher;
che in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in francese (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF );
che l'istanza di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, non è motivata (l'istante non può infatti limitarsi a rinviare all'argomentazione contenuta in una sua altra domanda di revisione datata 30 agosto 2017; v. DTF 140 III 115 consid. 2) e risulta quindi manifestamente inammissibile;
che in queste condizioni tale istanza di ricusa può essere evasa senza far capo alla procedura prevista dall' art. 37 LTF (v. DTF 114 Ia 278 consid. 1);
che l'istanza di ricusa della Giudice federale Escher risulta invece priva d'oggetto poiché non è chiamata a statuire sulla presente causa;
che la questione della tempestività della domanda di revisione giusta l' art. 124 LTF può in concreto essere lasciata aperta, atteso che tale domanda risulta in ogni modo inammissibile;
che la revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati agli art. 121 segg. LTF;
che pertanto in una domanda di revisione occorre esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato, non bastando a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_16/2015 del 23 novembre 2015);
che lo scritto datato 12 settembre 2017 non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa già per questo motivo i predetti requisiti;
che, infine, nella misura in cui l'istante formula richieste diverse dalla revisione della sentenza 5A_530/2017 del 17 luglio 2017, il suo allegato si appalesa di primo acchito irricevibile (sentenza 5F_14/2017 del 27 giugno 2017 consid. 1);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è inammissibile. La domanda di ricusa della Giudice federale Escher è priva d'oggetto.
2. La domanda di revisione è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
4. Comunicazione all'istante e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 settembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini