Federal Court Declines Revision Due to Unpaid Judicial Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought a review of a previous federal court ruling that had dismissed their appeal concerning a public auction decision made by a local enforcement authority. The individual subsequently filed a request for the recusal of two federal judges and sought legal aid, which was denied due to the perceived lack of merit in their request for review. Despite being given a deadline to pay a required advance fee for processing their request, the individual failed to do so within the stipulated time. As a result, the court concluded that it could not consider the merits of the review application due to the unpaid fee and also found the recusal request moot since the presiding judge had no involvement in the current case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 48 cpv. 4 LTF, art. 62 cpv. 3 LTF; Federal Court Declines Revision Due to Unpaid Judicial Cost Advance: The individual subsequently filed a request for the recusal of two federal judges and sought legal aid, which was denied due to the perceived lack of merit in their request for review. Despite being given a deadline to pay a required advance fee for processing their request, the individual failed to do so within the stipulated time. As a result, the court concluded that it could not consider the merits of the review application due to the unpaid fee and also found the recusal request moot since the presiding judge had no involvement in the current case.
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KI-generiertCited to confirm the right of the applicant to write the request in German.
Cited as the basis for not entering into the merits of the revision request due to non-payment of the required advance on costs.
Cited to justify the decision being written in Italian despite the request being in German.
Cited as the basis for declaring the revision request inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Cited to impose court costs on the unsuccessful applicant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_15/2017
Sentenza del 21 novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Herrmann, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. Comune di X.________,
controparti,
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 5A_439/2017 del 17 luglio 2017.
Considerando:
che con sentenza 5A_439/2017 del 17 luglio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, il ricorso inoltrato da A.________ contro la decisione 2 giugno 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, in materia di aggiudicazione di un bene all'asta pubblica;
che il 30 agosto 2017 A.________ ha chiesto la revisione della sentenza 17 luglio 2017;
che l'istante ha pure postulato la ricusa dei Giudici federali von Werdt e Escher, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che con decreto 12 settembre 2017 la domanda di ricusa della Giudice federale Escher è stata dichiarata inammissibile (poiché manifestamente abusiva) e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta (siccome l'istanza di revisione appariva priva di possibilità di successo);
che con decreto 15 settembre 2017 l'istante è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- (entro 14 giorni dalla notifica del decreto);
che con decreto 19 ottobre 2017, dato il mancato versamento dell'anticipo spese, a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 2 novembre 2017 per provvedere al pagamento;
che con scritti datati 21, 22 e 23 ottobre 2017 A.________ ha contestato i decreti 12 e 15 settembre 2017 e ha chiesto di annullare l'anticipo spese o di ridurlo a fr. 200.--, senza tuttavia addurre motivi che giustifichino un riesame dei decreti, ma limitandosi invece ad allegare un formulario per attestare la propria pretesa indigenza, nonché a genericamente e confusamente lamentare un'asserita violazione di norme procedurali ed un'asserita discriminazione per il fatto di non poter ricevere le comunicazioni all'estero ed in una lingua a lei conosciuta;
che peraltro tali richieste di riesame sono giunte per posta al Tribunale federale soltanto il 2 novembre 2017, per cui non era possibile comunicarne l'esito all'istante prima della scadenza del termine suppletorio non prorogabile scadente proprio lo stesso giorno;
che il 15 novembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito dell'istanza di revisione (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che la domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, risulta priva d'oggetto poiché non è chiamato a statuire sulla presente causa;
che in virtù dell' art. 54 cpv. 1 LTF questa sentenza è redatta in italiano, benché la domanda di revisione sia scritta in tedesco (come era diritto dell'istante, v. art. 42 cpv. 1 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto.
2. La domanda di revisione è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dell'istante.
4. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini