Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5F_11/2025 KI-generiert

Corporate entity Bankruptcy Warning Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs

Geschäftsnummer 5F_11/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Il 27 febbraio 2025, mediante sentenza 5A_83/2025 emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente - il ricorso in materia civile interposto dalla A.________ SA contro una sentenza 3 gennaio 2025 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che aveva a sua volta respinto (nella misura della sua ricevibilità) il ricorso di tale società avverso le comminatorie di fallimento notificatele dall'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano nelle esecuzioni promosse dalla B.________ SA per l'incasso di fr. 2'227.50 (oltre accessori) e fr. 869.25 (oltre accessori).

Legislator-Regeste

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Art. 62 cpv. 1 prima, Art. 32 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 44 cpv. 2 LTF, Art. 48 cpv. 4 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Corporate entity Bankruptcy Warning Appeal Inadmissible Due to Unpaid Court Costs: 2'227.50 (oltre accessori) e fr. 869.25 (oltre accessori).

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Gesellschaftsschuld Betreibungsbegehren juristische Person Konkursverfahren Revisionsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The request for revision was declared inadmissible under this simplified procedure rule.

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was applied to impose the judicial costs on the party that lost (the applicant).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5F_11/2025

Sentenza del 26 maggio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

istante,

contro

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,

B.________ SA.

Oggetto

revisione,

domanda di revisione della sentenza 5A_83/2025

del Tribunale federale svizzero del 27 febbraio 2025.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 27 febbraio 2025, mediante sentenza 5A_83/2025 emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile - poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente - il ricorso in materia civile interposto dalla A.________ SA contro una sentenza 3 gennaio 2025 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che aveva a sua volta respinto (nella misura della sua ricevibilità) il ricorso di tale società avverso le comminatorie di fallimento notificatele dall'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano nelle esecuzioni promosse dalla B.________ SA per l'incasso di fr. 2'227.50 (oltre accessori) e fr. 869.25 (oltre accessori).

2. Con domanda 20 marzo 2025 la A.________ SA, rappresentata dal suo amministratore unico C.________, ha chiesto al Tribunale federale la revisione della sentenza 5A_83/2025 in applicazione dell'art. 121 lett. c e d LTF. L'istante ha anche chiesto la "sospensione immediata dell'esecuzione fino alla revisione del caso".

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

3. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (

art. 32 cpv. 1 LTF

), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (

art. 62 cpv. 3 LTF

).

Con decreto 24 marzo 2025 l'istante è stata invitata a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte pari a fr. 1'000.-- entro l'8 aprile 2025. L'atto giudiziario contenente il decreto non è stato ritirato durante il periodo di giacenza postale. In applicazione dell'

art. 44 cpv. 2 LTF

, la notificazione di questo decreto va però reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; in ragione del rapporto procedurale pendente in questa sede, l'istante doveva infatti aspettarsi l'invio di comunicazioni da parte del Tribunale federale (v.

DTF 130 III 396

consid. 1.2.3).

Scaduto infruttuoso detto termine, mediante un ulteriore decreto 14 aprile 2025 all'istante è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 7 maggio 2025, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile. Il 15 aprile 2025 l'atto giudiziario contenente il decreto è stato rinviato al Tribunale federale con l'annotazione dell'ufficio postale secondo cui vi era un ordine di trattenere la corrispondenza. Giusta l'

art. 44 cpv. 2 LTF

la notificazione di tale decreto va ritenuta avvenuta il settimo giorno dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale (v.

DTF 141 II 429

consid. 3.3).

Dato che l'anticipo richiesto non è stato fornito nemmeno nel termine suppletorio (v.

art. 48 cpv. 4 LTF

), conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 14 aprile 2025 il Tribunale federale non può entrare nel merito della domanda di revisione.

4. Da quanto precede discende che l'istanza di revisione, manifestamente inammissibile, può essere decisa nella procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

.

La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta alla sospensione dell'esecuzione.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. La domanda di revisione è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 maggio 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini