Debt collection: Definitive opposition dismissal based on ratified maintenance agreement; debtor's financial inability to pay is an inadmissible new argument and irrelevant at this stage.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant’s subsidiary constitutional law appeal inadmissible, upholding the cantonal appellate court’s decision that had dismissed the appellant’s objection to debt enforcement. The lower court’s final rejection of the opposition to a debt collection order (for CHF 2,000 in child maintenance arrears) thus remains in force, and the appellant must pay CHF 100 in court costs. The dispute concerned the definitive dismissal of the debtor’s opposition to a debt enforcement notice based on a maintenance agreement ratified by the guardianship authority, which qualified as a valid enforcement title under Art. 80 para. 2 no. 2 LEF; the debtor’s claim of financial inability to pay was deemed a new, inadmissible argument and irrelevant at this stage. The appeal failed because the appellant did not sufficiently substantiate any violation of constitutional rights as required by Art. 116 LTF and Art. 106 para. 2 LTF, instead merely citing constitutional provisions and restating his financial hardship.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 287 cpv. 1 CC, Art. 81 cpv. 1 LEF, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; Debt collection: Definitive opposition dismissal based on ratified maintenance agreement; debtor's financial inability to pay is an inadmissible new argument and irrelevant at this stage: The lower court’s final rejection of the opposition to a debt collection order (for CHF 2,000 in child maintenance arrears) thus remains in force, and the appellant must pay CHF 100 in court costs. The dispute concerned the definitive dismissal of the debtor’s opposition to a debt enforcement notice based on a maintenance agreement ratified by the guardianship authority, which qualified as a valid enforcement title under Art. 80 para. 2 no. 2 LEF; the debtor’s claim of financial inability to pay was deemed a new, inadmissible argument and irrelevant at this stage. The appeal failed because the appellant did not sufficiently substantiate any violation of constitutional rights as required by Art. 116 LTF and Art. 106 para. 2 LTF, instead merely citing constitutional provisions and restating his financial hardship.
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KI-generiertProcedural basis, combined with Art. 108 LTF, for declaring the subsidiary constitutional appeal inadmissible in simplified proceedings.
Ground for declaring the appeal inadmissible due to insufficiently substantiated constitutional grievances.
Basis for imposing court costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_89/2012
Sentenza del 6 giugno 2012
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 21 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di X.________ ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per il pagamento di fr. 2'000.-- oltre spese esecutive (importo relativo a contributi di mantenimento arretrati a favore della figlia dell'escusso);
che con sentenza 27 aprile 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo di A.________ avverso la decisione del Giudice di pace;
che la Corte cantonale ha giudicato la convenzione regolante il contributo di mantenimento a carico dell'escusso, ratificata dalla competente commissione tutoria in virtù dell' art. 287 cpv. 1 CC , quale valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 3 (recte: n. 2) LEF;
che i Giudici cantonali hanno inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie previste dall' art. 81 cpv. 1 LEF ;
che secondo la Corte cantonale l'argomento dall'escusso secondo il quale egli non sarebbe in grado di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua disperata situazione finanziaria costituisce un fatto nuovo inammissibile in virtù dell' art. 326 cpv. 1 CPC e sfugge inoltre al potere di cognizione del giudice del rigetto;
che mediante ricorso 30 maggio 2012 A.________ si aggrava al Tribunale federale contro la sentenza 27 aprile 2012;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che in concreto il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti il ricorrente non si confronta minimamente con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita a citare alcune norme costituzionali e a ribadire la sua incapacità di saldare quanto preteso dal creditore procedente a causa della sua difficile situazione finanziaria dovuta anche all'impossibilità di trovare un impiego;
che a questo stadio l'impossibilità di pagare il debito posto a fondamento della procedura esecutiva è in ogni modo irrilevante, essa potrà essere presa in considerazione dall'Ufficio di esecuzione nell'eventualità in cui il creditore procedente chieda la continuazione dell'esecuzione (v. art. 92 segg. LEF);
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 giugno 2012
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini