Dismissal of Constitutional Appeal for Non-Payment of Court Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where a party challenged a decision by a cantonal court that had rejected their opposition to an enforcement order issued for the collection of a monetary penalty and fees. The initial opposition was denied by a local judge, and although a secondary ruling partially granted a claim, it upheld the enforcement related to a significant portion of the amount. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal court but failed to pay the required court fees within the designated timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible. Furthermore, the individual attempted to recuse members of the judicial panel without clarity on whom the request targeted, and this request was ultimately determined to be meaningless in the current context.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 108 cpv. 2 LTF, art. 117 LTF, art. 48 cpv. 4 LTF; Dismissal of Constitutional Appeal for Non-Payment of Court Costs: The initial opposition was denied by a local judge, and although a secondary ruling partially granted a claim, it upheld the enforcement related to a significant portion of the amount. The individual subsequently filed a constitutional appeal to the federal court but failed to pay the required court fees within the designated timeframe, leading to the appeal being deemed inadmissible. Furthermore, the individual attempted to recuse members of the judicial panel without clarity on whom the request targeted, and this request was ultimately determined to be meaningless in the current context.
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KI-generiertProcedural ground for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance on costs in the simplified procedure.
Used in conjunction with other articles for the simplified procedure applied for the dismissal of the appeal.
Used in conjunction with other articles for the simplified procedure applied for the dismissal of the appeal.
Cited as a basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited as a basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Rule imposing court costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_88/2015
Sentenza del 22 luglio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Marazzi, in qualità di giudice unico,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 23 giugno 2014 il Giudice di pace del Circolo di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole spiccare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 960.-- (importo relativo ad una multa disciplinare ed a due tasse di diffida);
che con sentenza 13 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo presentato dall'escussa, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 900.--;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 21 maggio 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale;
che con decreto 27 maggio 2015 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 400.-- entro il 12 giugno 2015;
che con scritto 12 giugno 2015 A.________ ha chiesto una proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese;
che con decreto 25 giugno 2015 alla ricorrente è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di sette giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento;
che l'avviso di ritiro di tale decreto è stato depositato nella casella postale della ricorrente in data 26 giugno 2015 (secondo il sistema di "Track and Trace" della posta), per cui il decreto - anche se ritirato il 6 luglio 2015 - è reputato notificato il 3 luglio 2015 ( art. 44 cpv. 2 LTF );
che il termine suppletorio di sette giorni è pertanto scaduto venerdì 10 luglio 2015;
che con scritto datato 13 luglio 2015, consegnato alla posta lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale la ricusa del " Giudice presidente " e del " Presidente della II Corte di diritto Civile ", nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria per quanto concerne le spese giudiziarie, subordinatamente la concessione di un'" ultimissima proroga del termine per anticipare le spese di almeno 30 giorni ";
che non è chiaro se la domanda di ricusa sia rivolta contro il Presidente von Werdt oppure contro la Giudice federale Escher (la quale ha agito in qualità di giudice presidente in altre cause concernenti la ricorrente), oppure ancora contro entrambi;
che essi non sono in ogni modo chiamati a statuire nella presente causa, per cui la domanda di ricusa è priva d'oggetto;
che il 20 luglio 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF;
che infatti la domanda di assistenza giudiziaria non è di soccorso alla ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio (non prorogabile) assegnato per il pagamento;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. La domanda di ricusa è priva d'oggetto.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Marazzi
La Cancelliera: Antonini