Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_306/2020 KI-generiert

Debtor's Appeal Timeliness in Foreclosure Rejection Challenge

Geschäftsnummer 5D_306/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual was subjected to debt enforcement by the State of Ticino and the Canton of Grisons for several financial claims, totaling amounts with interest and fees. The individual objected to four debt enforcement orders. Both cantons requested the definitive dismissal of these objections, which was granted by the Justice of the Peace in Lugano East. The individual did not collect the notifications regarding the deadlines to respond to the claims, leading to the acceptance of the cantons' requests. Upon learning of the enforcement orders during asset seizure actions, the individual filed a complaint, claiming to have only recently become aware of the judgments. The appeal court declared the complaint inadmissible for being filed late, as the individual did not act to inquire about the judgments in a timely manner, despite indications of their existence in related legal proceedings. The individual later appealed the cantonal court's decision to the Swiss Federal Tribunal, challenging it on constitutional grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debtor's Appeal Timeliness in Foreclosure Rejection Challenge: The individual objected to four debt enforcement orders. Both cantons requested the definitive dismissal of these objections, which was granted by the Justice of the Peace in Lugano East. The individual did not collect the notifications regarding the deadlines to respond to the claims, leading to the acceptance of the cantons' requests. Upon learning of the enforcement orders during asset seizure actions, the individual filed a complaint, claiming to have only recently become aware of the judgments. The appeal court declared the complaint inadmissible for being filed late, as the individual did not act to inquire about the judgments in a timely manner, despite indications of their existence in related legal proceedings. The individual later appealed the cantonal court's decision to the Swiss Federal Tribunal, challenging it on constitutional grounds.

Schlagwörter

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nachträglicher Rechtsvorschlag Grundpfandverwertungsverfahren Anspruch auf rechtliches Gehör Streitgegenstand Pfändung Aufsichtsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal under the simplified procedure due to insufficient motivation.

art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to impose court costs on the losing party (the appellant).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_306/2020

Sentenza dell'11 gennaio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Frascini 6, 6501 Bellinzona,

2. Cantone dei Grigioni, 7000 Coira, rappresentato dalla Finanzverwaltung Graubünden, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira,

opponenti.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 26 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.77).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. A.________ è stato escusso dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 140.--, fr. 40.-- e fr. 40.-- (esecuzioni uuu, vvv e www) e dal Cantone dei Grigioni per l'incasso di fr. 1'780.-- oltre interessi, fr. 39.35 e fr. 100.-- (esecuzione ttt). L'escusso ha interposto opposizione ai quattro precetti esecutivi. Lo Stato del Cantone Ticino e il Cantone dei Grigioni ne hanno chiesto il rigetto in via definitiva alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est. L'escusso non ha ritirato né le raccomandate con cui il Giudice di pace gli ha impartito un termine di venti giorni per presentare le sue eventuali osservazioni alle istanze né le raccomandate contenenti la decisione 27 gennaio 2020 e le tre decisioni 4 febbraio 2020 mediante le quali il Giudice di pace ha accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni.

A.________ ha interposto un reclamo in data 12 giugno 2020 (data del timbro postale), affermando di essere venuto a conoscenza delle quattro decisioni di rigetto soltanto in occasione dell'esecuzione del pignoramento il 10 giugno 2020.

Con sentenza 26 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato il reclamo irricevibile per tardività. La Corte cantonale ha ricordato che un interessato non può differire la decorrenza di un termine a suo piacimento e che il principio della buona fede gli impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l'esistenza. Essa ha quindi ritenuto che, in concreto, A.________ avrebbe dovuto informarsi presso l'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'esistenza e del contenuto delle decisioni di rigetto perlomeno al più tardi quando gli è giunto il giudizio 15 maggio 2020 dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti che, respingendo un ricorso dell'escusso avverso gli avvisi di pignoramento, menzionava le decisioni di rigetto in questione (giudizio che l'escusso ha peraltro impugnato dinanzi al Tribunale federale; v. sentenza 5A_464/2020 del 4 dicembre 2020). Secondo i Giudici cantonali, il termine di dieci giorni dell' art. 321 cpv. 2 CPC (RS 272) era pertanto da considerarsi già scaduto quando l'escusso ha interposto il suo reclamo in data 12 giugno 2020.

2. Mediante ricorso 9 dicembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo che "sia respinta".

Non sono state chieste determinazioni.

3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nell'impugnativa all'esame, il ricorrente lamenta (oltre alla semplice violazione di norme di diritto federale) la lesione dell'art. "29 (1) (2) della Costituzione" e in particolare del suo diritto di essere sentito. La sua censura - generica e priva di un serio confronto con i considerandi dell'impugnata sentenza - non soddisfa però le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 gennaio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini