Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_304/2020 KI-generiert

Municipality v. Debtor: Enforcement of Municipal Debt and Rejected Set-Off Claim

Geschäftsnummer 5D_304/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a financial dispute between an individual, referred to as A.________, and the Comune di X.________ in Switzerland. The municipality pursued A.________ for the collection of a sum totaling CHF 22,493.20, citing four fines, a decision from the Council of State of the Canton of Ticino concerning demolition expenses of an illegal structure, and dog tax calculations for the years 2014 and 2015. On May 4, 2020, the Pretore of the District of Blenio rejected A.________'s appeal against the enforcement order for this sum, excluding interest. A.________ failed to address this ruling adequately in an appeal, and her request to offset the municipality's claim against a CHF 50,000 damage allegedly caused by police officers to her husband during the demolition of the structure was denied due to insufficient evidence. Further, A.________ lodged another appeal on December 4, 2020, with the Swiss Federal Tribunal, seeking to counter the claim with new assertions of a CHF 100,000 credit purportedly owed to her husband for constitutional violations during the demolition incident, but again faced procedural and substantive deficiencies.

Legislator-Regeste

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Art. 81 LEF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF; Municipality v. Debtor: Enforcement of Municipal Debt and Rejected Set-Off Claim: The municipality pursued A.________ for the collection of a sum totaling CHF 22,493.20, citing four fines, a decision from the Council of State of the Canton of Ticino concerning demolition expenses of an illegal structure, and dog tax calculations for the years 2014 and 2015. On May 4, 2020, the Pretore of the District of Blenio rejected A.________'s appeal against the enforcement order for this sum, excluding interest. A.________ failed to address this ruling adequately in an appeal, and her request to offset the municipality's claim against a CHF 50,000 damage allegedly caused by police officers to her husband during the demolition of the structure was denied due to insufficient evidence. Further, A.________ lodged another appeal on December 4, 2020, with the Swiss Federal Tribunal, seeking to counter the claim with new assertions of a CHF 100,000 credit purportedly owed to her husband for constitutional violations during the demolition incident, but again faced procedural and substantive deficiencies.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Verrechnung Zulassung der Zwangsvollstreckung Gemeindesteuern Gemeindepolizei Schuldtilgungserklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court imposed judicial costs on the appellant following the outcome of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_304/2020

Sentenza del 21 dicembre 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Comune di X.________,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.64).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il Comune di X.________ ha escusso A.________ per l'incasso di complessivi fr. 22'493.20 (oltre interessi).

Con decisione 4 maggio 2020 il Pretore del Distretto di Blenio ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo limitatamente a fr. 22'493.20 (senza interessi). Il Giudice di prime cure ha ritenuto che le decisioni prodotte dal Comune (quattro multe per complessivi fr. 1'440.--, una sentenza 8 luglio 2015 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino relativa alle spese di demolizione di un capanno giudicato abusivo pari a fr. 19'354.05 e due conteggi per le tasse sui cani per gli anni 2014 e 2015 per complessivi fr. 1'699.15) erano esecutive (v. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF ), seppure sprovviste della relativa attestazione, dato il tempo trascorso tra la loro notificazione e l'avvio dell'esecuzione (fra tre e quattro anni e mezzo).

Mediante sentenza 23 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha osservato che l'escussa non si era confrontata con la predetta argomentazione del Giudice di prime cure. Secondo i Giudici cantonali, inoltre, la richiesta dell'escussa di compensare il credito vantato dal Comune con il danno di fr. 50'000.-- che i poliziotti avrebbero causato al marito e al suo consulente in occasione della demolizione del capanno non poteva essere accolta: l'asserito danno non era stato causato all'escussa personalmente e comunque i documenti da lei prodotti non permettevano di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pretesa (v. art. 81 LEF ).

2. Con ricorso 4 dicembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di compensare il credito posto in esecuzione con il danno subito dal marito in occasione della demolizione del capanno e di revocare il sequestro nel frattempo ottenuto dal Comune. La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al suo rimedio.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

4.

4.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. La ricorrente afferma di essere autorizzata, in qualità di moglie, a far valere il credito (cifrato ora a fr. 100'000.--) vantato dal marito nei confronti del Comune per la violazione, in relazione agli avvenimenti occorsi durante la demolizione del capanno, degli art. 2, 4, 7, 8, 9, 10 cpv. 2-3, 16 cpv. 3 e 26 Cost. e quindi di poter compensare tale credito con la somma posta in esecuzione qui discussa. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono però del tutto disattese: la ricorrente, oltre a inammissibilmente addurre nuovi fatti e mezzi di prova (combinati art. 117 e 99 cpv. 1 LTF ) e nuove conclusioni (combinati art. 117 e 99 cpv. 2 LTF ), non si confronta a sufficienza con la sentenza cantonale impugnata e non spiega in che modo essa violerebbe i suoi diritti costituzionali.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF . Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 21 dicembre 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini