Lack of Procedural Capacity to Act in Appeal Due to Curator Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute initiated by a couple against the State of the Canton of Ticino. Initially, the Justice of the Peace in Bellinzona partially removed from the docket a procedure to dismiss opposition brought by the couple since it became irrelevant, imposing a fee on one of the individuals. Subsequently, an appeal was made by the same individual, challenging a decision requiring an advance payment for anticipated court costs related to their claim. This decision was issued by the President of the Chamber of Execution and Bankruptcy of the Cantonal Court of Appeal. The individual sought judicial assistance and contested several decisions before the Swiss Federal Tribunal, although they acted without the necessary legal guardian despite restrictions on their civil rights, resulting in a procedural examination at the federal level.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 394 CC, Art. 42 cpv. 5 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 117 LTF; Lack of Procedural Capacity to Act in Appeal Due to Curator Non-Compliance: Initially, the Justice of the Peace in Bellinzona partially removed from the docket a procedure to dismiss opposition brought by the couple since it became irrelevant, imposing a fee on one of the individuals. Subsequently, an appeal was made by the same individual, challenging a decision requiring an advance payment for anticipated court costs related to their claim. This decision was issued by the President of the Chamber of Execution and Bankruptcy of the Cantonal Court of Appeal. The individual sought judicial assistance and contested several decisions before the Swiss Federal Tribunal, although they acted without the necessary legal guardian despite restrictions on their civil rights, resulting in a procedural examination at the federal level.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal based on the simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used in conjunction with Art. 108 para. 1 lit. a LTF for the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.
Applied to exceptionally waive the collection of judicial costs for the federal level.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_224/2021
Sentenza del 14 febbraio 2022
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Canton e Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
anticipo spese (rigetto dell'opposizione),
ricorso contro il decreto emanato il 19 novembre 2021 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.117).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Con decisione 18 agosto 2021 il Giudice di pace supplente del circolo di Bellinzona ha (parzialmente) stralciato dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto, una procedura di rigetto dell'opposizione promossa dai coniugi A.________ e B.________ avverso lo Stato del Cantone Ticino e ha posto le spese di fr. 75.-- a carico di B.________.
Mediante decreto 19 novembre 2021 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha assegnato a B.________ un ultimo termine fino al 6 dicembre 2021 per provvedere al versamento dell'anticipo di fr. 150.-- in garanzia delle spese processuali presumibili in relazione al reclamo da lei presentato (assieme al marito) in data 1° settembre 2021 avverso la predetta decisione.
2. Con ricorso 6 dicembre 2021 A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un altro decreto emanato il 19 novembre 2021 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, nonché una sentenza 5 novembre 2021 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5D_223/2021 e 5A_1011/2021 pronunciate in data odierna).
4. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale ( DTF 142 III 798 consid. 2.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo ( DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). Il decreto impugnato è pertanto unicamente suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
5. Sebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo.
In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l' art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito.
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF .
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
Losanna, 14 febbraio 2022
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini