Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_22/2025 KI-generiert

Appellant challenges curator remuneration ruling; appeal inadmissible due to pecuniary threshold and lack of specific constitutional grievance.

Geschäftsnummer 5D_22/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Con decisione 17 febbraio 2023 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito una curatela di rappresentanza del minore ai sensi dell' , designando l'avv. D.________ quale curatrice. Con decisione 18 febbraio 2025 l'autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice un'indennità di fr. 5'498.-- per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 18 ottobre 2024, ponendola integralmente a carico del padre (non essendo in grado la madre di far fronte alla sua quota).

Legislator-Regeste

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Art. 40 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Appellant challenges curator remuneration ruling; appeal inadmissible due to pecuniary threshold and lack of specific constitutional grievance: D.________ quale curatrice. Con decisione 18 febbraio 2025 l'autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice un'indennità di fr. 5'498.-- per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 18 ottobre 2024, ponendola integralmente a carico del padre (non essendo in grado la madre di far fronte alla sua quota).

Schlagwörter

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Vermögenswert unentgeltliche Rechtspflege gesetzlicher Anspruch Zahlungsbefehl Beistandschaftsaufhebung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision applied in conjunction with Art. 117 LTF.

art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 para. 1 lit. b LTF to decide the appeal in simplified procedure due to insufficient motivation.

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal had no prospect of success.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_22/2025

Sentenza del 26 maggio 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,

via dott. Polar 46, 6932 Breganzona.

Oggetto

remunerazione della curatrice di rappresentanza

del figlio,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2025

dal Presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.35).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. B.________, nato nel 2013, è figlio di A.________ e C.________.

Con decisione 17 febbraio 2023 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito una curatela di rappresentanza del minore ai sensi dell'

art. 314a

bis

CC

, designando l'avv. D.________ quale curatrice. Con decisione 18 febbraio 2025 l'autorità di protezione ha riconosciuto alla curatrice un'indennità di fr. 5'498.-- per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 18 ottobre 2024, ponendola integralmente a carico del padre (non essendo in grado la madre di far fronte alla sua quota).

Mediante sentenza 2 aprile 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 24 febbraio 2025 da A.________ avverso la decisione 18 febbraio 2025 dell'autorità di protezione. Per il Presidente il rimedio risultava insufficientemente motivato: non indicando con precisione i punti della decisione che intendeva impugnare e i motivi a sostegno di un diverso giudizio, A.________ non aveva sostanziato né comprovato in maniera sufficiente le ragioni per cui l'approvazione della mercede della curatrice e la sua messa a carico sarebbero da annullare o riformare.

2. Con ricorso 14 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di annullare la decisione 18 febbraio 2025 dell'autorità di protezione, di rinviare il caso all'istanza precedente per una nuova valutazione garantendo il suo diritto di essere sentito, di accertare l'arbitrio nella valutazione delle prove (in particolare per quanto riguarda le perizie psicologiche e i tentativi di fuga del minore), di ordinare un'analisi del DNA per chiarire la paternità, di dichiarare illegale il trattamento con risperidone senza indicazione medica, di ordinare l'avvio di un'indagine indipendente sul presunto maltrattamento del minore da parte della madre, sulla somministrazione di farmaci e sulle violazioni dei doveri delle autorità, e infine di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. Il ricorso pare essere stato firmato da E.________ e al rimedio giudico è stata allegata una procura conferitale nel 2021.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Nelle cause civili sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (

art. 40 cpv. 1 LTF

). Nel caso concreto E.________ non è quindi ammessa come patrocinatrice dinanzi al Tribunale federale. La fissazione di un termine ai sensi dell'

art. 42 cpv. 5 LTF

per sanare tale vizio appare però inutile, perché, come si vedrà, il rimedio non può comunque essere esaminato nel merito.

4. Giusta l'

art. 54 cpv. 1 LTF

il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (

art. 42 cpv. 1 LTF

).

5. La decisione qui impugnata, concernente la remunerazione della curatrice di rappresentanza del figlio, è stata emanata in una causa di natura pecuniaria (v. sentenza 5A_119/2025 del 17 marzo 2025 consid. 1.1 con rinvio), il cui valore di lite non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

. La controversia inoltre non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'

art. 74 cpv. 2 lett. a LTF

. La sentenza impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

5.1.

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (

art. 116 LTF

). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'

art. 106 cpv. 2 LTF

;

DTF 143 II 283

consid. 1.2.2). La parte ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (

DTF 134 II 244

consid. 2.2).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v.

DTF 144 II 184

consid. 1.1 con rinvii).

5.2.

Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita in sostanza a criticare l'operato dell'autorità di primo grado con riferimento alla procedura principale di protezione del minore. Il gravame esula insomma del tutto dall'oggetto qui litigioso, ovvero la remunerazione della curatrice di rappresentanza del minore, e il ricorrente non si confronta minimamente con l'argomentazione posta a fondamento del giudizio cantonale di inammissibilità e non spiega in che modo essa violerebbe i suoi diritti di rango costituzionale (

art. 116 LTF

). Il ricorso non soddisfa pertanto le severe esigenze di motivazione previste dai combinati

art. 117 e 106 cpv. 2 LTF

.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati

art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (

art. 66 cpv. 1 LTF

). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 maggio 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini