Federal Court Dismisses Appeal on Advance Payment in Execution Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertOn October 29, 2019, an individual filed a complaint against a decision dated October 18, 2019, by the Pretore of the Lugano District, which had rejected their request to dismiss the opposition filed by a condominium co-owners' association to an enforcement order for CHF 19,000 plus interest. A subsequent decree dated November 20, 2019, from the III Civil Chamber of the Ticino Canton's Court of Appeal, required the individual to deposit a CHF 250 advance for anticipated legal costs by December 2, 2019, for the complaint process. The individual appealed this decree to the Swiss Federal Tribunal on November 26, 2019, but did not claim an inability to pay the advance or adequately substantiate the constitutional rights violations, rendering the appeal insufficiently motivated and inadmissible for review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; Federal Court Dismisses Appeal on Advance Payment in Execution Proceedings: A subsequent decree dated November 20, 2019, from the III Civil Chamber of the Ticino Canton's Court of Appeal, required the individual to deposit a CHF 250 advance for anticipated legal costs by December 2, 2019, for the complaint process. The individual appealed this decree to the Swiss Federal Tribunal on November 26, 2019, but did not claim an inability to pay the advance or adequately substantiate the constitutional rights violations, rendering the appeal insufficiently motivated and inadmissible for review.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this provision.
The court imposed the judicial costs on the appellant following the outcome of the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_217/2019
Sentenza del 5 dicembre 2019
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Comunione dei comproprietari del Condominio
B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Pizzola.
Oggetto
anticipo spese (rigetto dell'opposizione),
ricorso contro il decreto emanato il 20 novembre 2019 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (13.2019.88).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 29 ottobre 2019 A.________ ha introdotto un reclamo avverso la decisione 18 ottobre 2019 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la sua richiesta di rigettare l'opposizione interposta dalla Comunione dei comproprietari del Condominio B.________ al precetto esecutivo fattole notificare per l'incasso di fr. 19'000.-- oltre interessi.
Con decreto 20 novembre 2019 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha fissato a A.________ un ultimo termine improrogabile fino al 2 dicembre 2019 per depositare un anticipo di fr. 250.-- in garanzia delle spese processuali presumibili in relazione al suo reclamo.
2. Con ricorso 26 novembre 2019 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco ( art. 42 cpv. 1 LTF ).
4. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
4.1. La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dei combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF , ossia un pregiudizio di natura giuridica (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo ( DTF 142 III 798 consid. 2.3.4).
Nel caso concreto il ricorrente nemmeno pretende di non essere in grado di versare l'anticipo per le spese presunte della procedura di reclamo. Il predetto requisito per un ricorso immediato al Tribunale federale non risulta quindi adempiuto.
4.2. Il gravame è inoltre insufficientemente motivato. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può infatti unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Nel caso concreto le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF non sono adempiute. Il ricorrente si limita infatti ad allegare una serie di circostanze e ad elencare vari atti compiuti da lui o da autorità giudiziarie di primo e secondo grado, senza prevalersi di alcuna lesione di diritti costituzionali.
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 dicembre 2019
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini