Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Rejected for Lack of Constitutional Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision by a cantonal unemployment insurance fund to collect an amount of 8,244.10 CHF, which was based on a prior decision concerning unemployment benefits issued in 2011. The individual initially opposed the debt collection, but their opposition was definitively rejected by a local court, a decision that was subsequently upheld by the appellate court. Following these rulings, the individual filed a constitutional complaint to the Federal Tribunal, but the appeal was found to lack the necessary legal basis and specificity required to substantiate claims of constitutional rights violations, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Debtor's Appeal Against Debt Enforcement Rejected for Lack of Constitutional Substantiation: The individual initially opposed the debt collection, but their opposition was definitively rejected by a local court, a decision that was subsequently upheld by the appellate court. Following these rulings, the individual filed a constitutional complaint to the Federal Tribunal, but the appeal was found to lack the necessary legal basis and specificity required to substantiate claims of constitutional rights violations, rendering it inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, citing this article in conjunction with Art. 117 LTF.
The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure, citing this article in conjunction with Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs following the outcome of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_21/2017
Sentenza del 22 febbraio 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 gennaio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'244.10, indicando quale titolo di credito la " decisione di restituzione del 02.05.2011 quale indennità di disoccupazione ";
che con decisione 20 settembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 19 gennaio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dall'escusso avverso la decisione pretorile;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 17 febbraio 2017 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche la concessione dell'effetto sospensivo;
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF );
che in tali condizioni è effettivamente soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali severe esigenze di motivazione: il ricorrente si limita a censurare la violazione del suo diritto di essere sentito in relazione a diverse procedure antecedenti la presente, omettendo però del tutto di spiegare in che modo la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello avrebbe violato anch'essa tale diritto oppure altre garanzie costituzionali;
che il rimedio si rivela quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 febbraio 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini