Debt Collection Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Value in Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between a debtor and a creditor in which the creditor sought to recover an outstanding amount. The debtor contested the enforcement order, leading to a provisional rejection of the opposition by a lower court. Subsequently, the appellant partially succeeded in an appeal, but the amount contested remained with a provisional rejection. The debtor then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which determined the appeal was inadmissible due to a missed filing deadline, concluding that the matter did not meet the civil appeal requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Debt Collection Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Value in Dispute: The debtor contested the enforcement order, leading to a provisional rejection of the opposition by a lower court. Subsequently, the appellant partially succeeded in an appeal, but the amount contested remained with a provisional rejection. The debtor then filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which determined the appeal was inadmissible due to a missed filing deadline, concluding that the matter did not meet the civil appeal requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure applicable to late remedies.
The court ordered costs to be borne by the appellant due to the rejection of the appeal (soccombenza).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_205/2017
Sentenza del 2 novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Luca Trisconi,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.83 e 14.2017.84).
Considerando:
che lo studio legale B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'542.80 oltre interessi;
che con decisione 2 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 18 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo di A.________, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20 oltre interessi;
che con ricorso datato 19 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che la sentenza qui impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ), ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
che giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che in virtù dell' art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 19 settembre 2017, come da lui stesso ammesso;
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 20 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF ) per scadere giovedì 19 ottobre 2017;
che il ricorso datato 19 ottobre 2017 è stato consegnato alla posta svizzera unicamente il 20 ottobre 2017;
che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini