Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_20/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Artisan's Lien Registration

Geschäftsnummer 5D_20/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where the appellant, A.________, challenged the decision of the District Court of Lugano, which ordered the definitive registration of a legal lien of artisans and contractors for 12,000 Swiss francs plus interest on a property owned by A.________. This registration was sought by B.________ AG for plastering work done on the property. The Court of Appeal of the Canton of Ticino dismissed A.________'s appeal, noting the lack of evidence for defects or fraud by the contractor and stating there was no obligation for the contractor to inform about the right to obtain a legal lien. The appellant then filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to clearly articulate constitutional rights violations.

Legislator-Regeste

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Art. 54 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 4 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal Against Artisan's Lien Registration: This registration was sought by B.________ AG for plastering work done on the property. The Court of Appeal of the Canton of Ticino dismissed A.________'s appeal, noting the lack of evidence for defects or fraud by the contractor and stating there was no obligation for the contractor to inform about the right to obtain a legal lien. The appellant then filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking annulment of the lower court's decision, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to clearly articulate constitutional rights violations.

Schlagwörter

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Eintragung eines gesetzlichen Pfandrechts Streitwert Eröffnung des Entscheids Unternehmer Eigentumsrecht verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used in conjunction with Art. 117 LTF to decide the appeal via simplified procedure due to insufficient motivation.

art. 117 LTF

Cited for the application of the simplified procedure due to insufficient motivation, relating to the examination of constitutional rights.

art. 66 cpv. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_20/2024

Sentenza del 14 maggio 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________ AG,

patrocinata dall'avv. Sara Gianoni Pedroni,

opponente.

Oggetto

ipoteca legale degli artigiani e imprenditori

(iscrizione definitiva),

ricorso contro la sentenza emanata il 20 marzo 2024 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2022.175).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Mediante sentenza 20 marzo 2024 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con la quale il Pretore del Distretto di Lugano aveva ordinato l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 12'000.-- (oltre interessi) sulla sua particella n. 569 RFD di X.________, in accoglimento di una petizione della B.________ AG che aveva eseguito opere di gessatura nell'abitazione posta su tale fondo. La Corte cantonale ha in sostanza osservato che A.________ non aveva dimostrato né l'esistenza di difetti che avrebbero comportato una riduzione della mercede né un dolo dell'appaltatrice. La Corte cantonale ha inoltre spiegato che quest'ultima non aveva alcun obbligo di informare A.________ del proprio diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori e che la proprietaria del fondo ("del valore di un milione di franchi") avrebbe potuto, per evitare l'iscrizione, fornire altre garanzie per il credito preteso (art. 839 cpv. 3 in fine CC).

2. Con ricorso sussidiario in materia costituzionale datato 25 aprile 2024 (spedito per via elettronica il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (ted esco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (v. art. 42 cpv. 1 LTF ).

4. La ricorrente ha trasmesso il suo ricorso per via elettronica, ma esso non è munito di una firma elettronica qualificata ai sensi dell' art. 42 cpv. 4 LTF . Non occorre tuttavia assegnarle un termine per sanare il vizio ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che il gravame è in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

5. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione dell' art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e degli art. 2, 3 e 8 della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), ella non si prevale di diritti costituzionali.

Laddove la ricorrente si duole invece di una lesione del principio della buona fede e della proporzionalità (rinviando all' art. 6 CEDU e agli art. 5 cpv. 2 e 3 e 36 Cost. ) e del suo diritto di essere sentita ( art. 29 cpv. 2 Cost. ), le sue critiche risultano confuse, superficiali e prive di un serio confronto con la sentenza impugnata; anzi, in parte esse non sono nemmeno rivolte contro la decisione pronunciata dall'ultima istanza cantonale (v. combinati art. 114 e 75 cpv. 1 LTF ), bensì contro il giudizio pretorile.

Le rigorose esigenze di motivazione poste dai combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi in concreto del tutto disattese.

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 14 maggio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini