Federal Court Dismisses Appeal Over Debt Collection Fees Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as A.________, who contested a definitive rejection of his opposition to a debt enforcement order issued by the State of the Canton of Ticino for the collection of court fees amounting to CHF 1,850. These fees were stipulated in four decisions by the Cantonal Insurance Court. A Justice of the Peace initially dismissed A.________'s opposition, stating that claims of the decisions being fraudulent did not qualify as valid exceptions under Swiss debt enforcement law. Subsequently, the Appeal Court of the Canton of Ticino declared A.________'s appeal inadmissible due to insufficient motivation, meaning he failed to adequately address the reasoning of the lower court's decision. A.________ then brought the case to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn both the appeal court decision and the final rejection of his opposition, also requesting exemption from court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 let. b LTF; Federal Court Dismisses Appeal Over Debt Collection Fees Due to Insufficient Motivation: These fees were stipulated in four decisions by the Cantonal Insurance Court. A Justice of the Peace initially dismissed A.________'s opposition, stating that claims of the decisions being fraudulent did not qualify as valid exceptions under Swiss debt enforcement law. Subsequently, the Appeal Court of the Canton of Ticino declared A.________'s appeal inadmissible due to insufficient motivation, meaning he failed to adequately address the reasoning of the lower court's decision. A.________ then brought the case to the Swiss Federal Tribunal seeking to overturn both the appeal court decision and the final rejection of his opposition, also requesting exemption from court costs.
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KI-generiertUsed to decide on the inadmissibility of the appeal under the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_182/2023
Sentenza del 5 ottobre 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 agosto 2023
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.38).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Mediante decisione 14 marzo 2023 il Giudice di pace del Circolo della Melezza ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di tasse di giudizio di complessivi fr. 1'850.-- (contenute in quattro decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni).
Con sentenza 7 agosto 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carenza di motivazione, il reclamo interposto da A.________ avverso la decisione del Giudice di pace. La Corte cantonale ha osservato che l'escusso non si era confrontato con la motivazione del primo giudice, il quale aveva ritenuto che la censura secondo cui le decisioni, ormai passate in giudicato, del Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbero il risultato di un inganno non costituiva una valida eccezione giusta l' art. 81 cpv. 1 LEF .
2. Mediante ricorso 27 settembre 2023A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare sia tale sentenza sia l'istanza di rigetto definitivo. Il ricorrente ha chiesto di essere dispensato dal pagamento di spese per il suo rimedio e di richiamare l'incarto cantonale.
Non sono state chieste determinazioni.
3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame il ricorrente si limita invece in sostanza a ripetere quanto già fatto valere nel reclamo (" le decisioni [...] del Tribunale cantonale amministrativo di Lugano sono decisioni che sono state compiute con l'inganno e con l'imbroglio, raggirando il contenuto dei miei relativi ricorsi "). Egli non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese.
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF . La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diventa pertanto priva d'oggetto.
Nel caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), ciò che rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 ottobre 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini