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5D_171/2019 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement Regarding Residence Permit Costs

Geschäftsnummer 5D_171/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A resident of Switzerland, identified as A.________, appealed a decision by the Tribunal of Appeals in the Canton of Ticino, which upheld a previous judgment requiring them to pay 500 Swiss Francs in procedural costs after their residence permit was revoked. The initial decision, made by the Cantonal Administrative Tribunal, was contested by A.________ but upheld by the Swiss Federal Tribunal. A.________ opposed the enforcement order issued in November 2018, and their request for judicial assistance was also denied. The Cantonal Tribunal explained that the decision was final and not subject to review in terms of the enforcement process or the waiver of costs. A subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal cited economic difficulties and argued procedural grievances, requesting the suspension of enforcement until legal domicile in Switzerland was reestablished. However, the admissibility of the appeal was questioned due to insufficient demonstration of basic constitutional rights violations.

Legislator-Regeste

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Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 17 LEF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal in Debt Enforcement Regarding Residence Permit Costs: The initial decision, made by the Cantonal Administrative Tribunal, was contested by A.________ but upheld by the Swiss Federal Tribunal. A.________ opposed the enforcement order issued in November 2018, and their request for judicial assistance was also denied. The Cantonal Tribunal explained that the decision was final and not subject to review in terms of the enforcement process or the waiver of costs. A subsequent appeal to the Swiss Federal Tribunal cited economic difficulties and argued procedural grievances, requesting the suspension of enforcement until legal domicile in Switzerland was reestablished. However, the admissibility of the appeal was questioned due to insufficient demonstration of basic constitutional rights violations.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag Aufenthaltsbewilligungen Konkursverfahren Vollstreckungskosten Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Verfassungsgerichtsbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF

Used to decide the appeal in the simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_171/2019

Sentenza del 22 ottobre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

rigetto definitivo dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2019

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2019.32).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 9 gennaio 2017 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il ricorso interposto da A.________ contro la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS, ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria e ha posto fr. 500.-- di spese processuali a carico della ricorrente. Il ricorso in materia di diritto pubblico presentato da A.________ al Tribunale federale avverso tale decisione è stato respinto in data 12 giugno 2018.

2. In accoglimento dell'istanza 14 novembre 2018 dello Stato del Cantone Ticino, med iante decisione 29 gennaio 2019 il Giudice di pace di Balerna ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatole il 2 novembre 2018 dall'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per l'incasso di fr. 500.--.

Con sentenza 2 luglio 2019 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo con cui l'escussa ha chiesto di riformare la decisione del Giudice di pace nel senso di respingere l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione e di concederle il condono delle spese processuali fissate dal Tribunale cantonale amministrativo. La Corte cantonale ha spiegato che la decisione 9 gennaio 2017, cresciuta in giudicato, giustifica senz'altro il rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell' art. 80 cpv. 1 LEF per le spese processuali di fr. 500.-- e che il giudice del rigetto non è competente né per riesaminare tale decisione né per concedere il condono delle spese processuali stabilite in essa.

3. Mediante ricorso datato 2 settembre 2019 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale 2 luglio 2019 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio, di concederle il condono delle spese processuali oggetto della procedura esecutiva " stante le condizioni economiche precarie in cui versa la ricorrente " e di sospendere la procedura esecutiva " in attesa del ripristino del domicilio legale in Svizzera ". A.________ ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.

Non sono state chieste determinazioni.

4. Nel gravame all'esame, la ricorrente afferma di non aver più, dal 22 luglio 2018, un " domicilio legale in Svizzera " e chiede, in ossequio agli art. 5, 9 e 30 cpv. 2 Cost. , di s ospendere la procedura esecutiva, " carente di un presupposto necessario ", fino al " ripristino " di tale domicilio.

L'obiezione relativa al foro d'esecuzione (v. art. 46 segg. e 84 cpv. 1 LEF) è tuttavia, in ogni modo, tardiva, dato che la ricorrente non ha impugnato il precetto esecutivo (notificatole il 2 novembre 2018, quindi già dopo l'asserita perdita del " domicilio legale in Svizzera ") mediante ricorso all'autorità di vigilanza giusta l' art. 17 LEF per contestare la competenza dell'ufficio di esecuzione (v. DTF 112 III 9 consid. 2; v. anche DTF 136 III 373 consid. 2 e 3; sentenza 5A_333/2017 del 4 agosto 2017 consid. 3.2, in SJ 2017 I pag. 469). La richiesta di sospensione risulta quindi inammissibile.

5. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne, contrariamente a quanto sostiene apoditticamente la ricorrente, una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2).

La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di aver erroneamente ritenuto che il giudice del rigetto non fosse competente per riesaminare la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nella decisione 9 gennaio 2017 del Tribunale cantonale amministrativo e per concedere il condono delle spese processuali fissate in tale decisione, nonché di aver violato le sue garanzie procedurali generali ed il suo diritto al gratuito patrocinio ed al condono. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione degli art. 81 LEF , 63 cpv. 1 PA [RS 172.021] e 112 cpv. 1 CPC [RS 272], il suo ricorso risulta tuttavia di primo acchito inammissibile, dato che non si tratta di diritti costituzionali. Nella misura in cui ella si duole della lesione degli art. 5, 9, 29, 29

a, 30, 35 e 36 Cost., degli art. 6, 13 e 17 CEDU , nonché degli art. 2 e 14 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966 (Patto ONU II; RS 0.103.2), le sue critiche - generiche ed apodittiche - non soddisfano invece le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.

Nella presente fattispecie si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diventa perciò priva di oggetto.

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 22 ottobre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini