Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_170/2021 KI-generiert

Payment Order Objection Lifting Dispute

Geschäftsnummer 5D_170/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss Federal Tribunal reviewed an appeal from an individual contesting a provisional rejection of their opposition to a debt enforcement order notified for unpaid rent and related costs totaling CHF 29,667.40. The original decision made by the District Court of Lugano accepted the creditor's application, as the debtor failed to attend the hearing on January 18, 2021, where the notification of the hearing was deemed to have been delivered on January 14, 2021, despite the debtor's claims of receiving it only on the hearing day. The debtor's appeal to the Cantonal Appeal Tribunal's Execution and Bankruptcy Chamber was dismissed, and their subsequent appeal to the Federal Tribunal was also under scrutiny. The Federal Tribunal found the appeal particularly unsatisfactory in its reasoning, as it failed to mention which constitutional rights were allegedly violated by the contested decision.

Legislator-Regeste

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Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Payment Order Objection Lifting Dispute: The original decision made by the District Court of Lugano accepted the creditor's application, as the debtor failed to attend the hearing on January 18, 2021, where the notification of the hearing was deemed to have been delivered on January 14, 2021, despite the debtor's claims of receiving it only on the hearing day. The debtor's appeal to the Cantonal Appeal Tribunal's Execution and Bankruptcy Chamber was dismissed, and their subsequent appeal to the Federal Tribunal was also under scrutiny. The Federal Tribunal found the appeal particularly unsatisfactory in its reasoning, as it failed to mention which constitutional rights were allegedly violated by the contested decision.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Streitwert verfassungsmässige Anforderung Mietzinsausstand Vorladung Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used in conjunction with Art. 117 LTF to decide the appeal under the simplified procedure because it was insufficiently motivated.

art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to order the appellant to bear the court costs due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_170/2021

Sentenza del 24 settembre 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 agosto 2021

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.11).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 18 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto un'istanza presentata da B.________, rigettando in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare per l'incasso di fr. 29'667.40 oltre interessi e spese (importo relativo a pigioni arretrate e altri costi). All'udienza di discussione dell'istanza, tenutasi in data 18 gennaio 2021, si era presentato unicamente B.________.

Mediante sentenza 4 agosto 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto il 4 febbraio 2021 da A.________. In relazione all'argomento di quest'ultimo secondo cui avrebbe ritirato la citazione all'udienza del 18 gennaio 2021 solo quello stesso giorno, i Giudici cantonali hanno osservato che egli non aveva contestato, nel termine impartitogli con ordinanza 9 aprile 2021, le osservazioni del 24 febbraio 2021 della Posta, secondo le quali la collaboratrice incaricata di consegnare la citazione aveva chiesto al destinatario, in adempimento della "regola della distribuzione per Covid", di poter firmare lei stessa l'attestazione di ricezione dell'atto, e che la citazione risultava pertanto essere stata notificata già in data 14 gennaio 2021 (su questo tema v. la recente sentenza 5A_44/2021 del 23 agosto 2021 consid. 2).

2. Con ricorso 17 settembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di non ritenerla valida e di concedergli la possibilità di esporre le sue motivazioni. Con scritto 21 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale federale della " documentazione integrativa ".

Non sono state chieste determinazioni.

3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nell'impugnativa all'esame le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono del tutto disattese: il ricorrente si limita infatti a ribadire di essere "stato impossibilitato a presenziare all'udienza in quanto non h[a] potuto ritirare l'avviso in tempo" e ad affermare che le sue dichiarazioni non dovrebbero valere meno di quelle della Posta (anche tenuto conto del fatto che la sua mancata presa di posizione al riguardo sarebbe "stata già spiegata" in un suo scritto 24 marzo 2021), ma omette di indicare quali norme costituzionali ritiene violate dalla sentenza impugnata e di sostanziare una tale violazione (ricordato peraltro che il rinvio a quanto già scritto nel reclamo 4 febbraio 2021 o nello scritto 24 marzo 2021 non può essere tenuto in alcuna considerazione, visto che la motivazione del ricorso deve essere contenuta nello stesso; v. DTF 140 III 115 consid. 2).

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 24 settembre 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini