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5D_17/2026 KI-generiert

5D_17/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 5D_17/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Con reclamo 21 marzo 2025 A.________ e B.________ hanno contestato, subentrando in lite alla defunta madre, la decisione 3 marzo 2025 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa di opposizione al sequestro promossa da D.________ nei confronti di C.________. Mediante sentenza 4 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, da un lato, respinto le istanze 14 febbraio 2026 dei reclamanti volte alla sospensione del procedimento di reclamo e alla congiunzione con quello in preparazione contro una decisione 3 febbraio 2026 (con la quale il Giudice di pace aveva respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da D.________ nell'esecuzione a convalida del sequestro) e, dall'altro, dichiarato il reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio (scaduto il 16 febbraio 2026).

Legislator-Regeste

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Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 46 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 46 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF; 5D_17/2026 · Bundesgericht: La sentenza cantonale, concernente una procedura di opposizione al sequestro, è stata emanata in una causa di natura pecuniaria il cui valore di lite (fr. 3'447.20) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'introduzione di un ricorso in materia civile. La controversia inoltre non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. La decisione impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF Art. 46 cpv. 1 lett. a LTF Art. 46 cpv. 2 lett. a LTF Art. 44 cpv. 1 LTF Art. 48 cpv. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_17/2026

Sentenza dell'8 maggio 2026

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

componenti la comunione ereditaria fu C.________,

patrocinati dall'avv. A.________,

ricorrenti,

contro

D.________,

patrocinata dall'avv. Alessia Minotti,

opponente.

Oggetto

opposizione al sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 marzo 2026

dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (14.2025.52).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con reclamo 21 marzo 2025 A.________ e B.________ hanno contestato, subentrando in lite alla defunta madre, la decisione 3 marzo 2025 del Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa di opposizione al sequestro promossa da D.________ nei confronti di C.________.

Mediante sentenza 4 marzo 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, da un lato, respinto le istanze 14 febbraio 2026 dei reclamanti volte alla sospensione del procedimento di reclamo e alla congiunzione con quello in preparazione contro una decisione 3 febbraio 2026 (con la quale il Giudice di pace aveva respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione interposta da D.________ nell'esecuzione a convalida del sequestro) e, dall'altro, dichiarato il reclamo irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine suppletorio (scaduto il 16 febbraio 2026).

2. Mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale 4 maggio 2026 A.________ e B.________, componenti la comunione ereditaria fu C.________, hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, di annullarla.

Non sono state chieste determinazioni.

3. La sentenza cantonale, concernente una procedura di opposizione al sequestro, è stata emanata in una causa di natura pecuniaria il cui valore di lite (fr. 3'447.20) non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'introduzione di un ricorso in materia civile. La controversia inoltre non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. La decisione impugnata è quindi unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. La sentenza impugnata è stata notificata ai ricorrenti il 17 marzo 2026. Essa costituisce una decisione in materia di misure provvisionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2), per cui il termine entro il quale impugnarla non era sospeso dalle ferie giudiziarie pasquali dell'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (art. 46 cpv. 2 lett. a LTF). Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 18 marzo 2026 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere il 16 aprile 2026. Il gravame all'esame, consegnato alla posta svizzera il 4 maggio 2026 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF), risulta quindi tardivo.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.

Con l'emanazione della presente sentenza, l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.

Losanna, 8 maggio 2026

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini