Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5D_166/2020 KI-generiert

Recognition and Enforcement of Italian Payment Order in Switzerland Denied Due to Procedural Defaults

Geschäftsnummer 5D_166/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where the Condominium C.________ sought recognition and enforcement in Switzerland of an injunction issued on July 10, 2018, by the Ordinary Court of Como, against individuals A.________ and B.________, regarding a claim of EUR 12,049.24. The pretore of the Lugano District had approved the condominium's request. A.________ and B.________ contested this decision on March 2, 2020, but failed to comply with procedural requirements after being given a deadline to rectify their submission. Their request for an extension, sent on April 3, 2020, was denied as it was made after the deadline had passed. Consequently, their appeal was declared inadmissible by the Ticino Court of Appeal on June 18, 2020, due to their failure to meet procedural standards. They then appealed to the Swiss Federal Tribunal, attempting to have the time limit reinstated, citing constitutional rights violations, but their appeal was considered insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 132 cpv. 1 CPC, Art. 144 cpv. 2 CPC, Art. 148 CPC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 74 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 116 LTF; Recognition and Enforcement of Italian Payment Order in Switzerland Denied Due to Procedural Defaults: The pretore of the Lugano District had approved the condominium's request. A.________ and B.________ contested this decision on March 2, 2020, but failed to comply with procedural requirements after being given a deadline to rectify their submission. Their request for an extension, sent on April 3, 2020, was denied as it was made after the deadline had passed. Consequently, their appeal was declared inadmissible by the Ticino Court of Appeal on June 18, 2020, due to their failure to meet procedural standards. They then appealed to the Swiss Federal Tribunal, attempting to have the time limit reinstated, citing constitutional rights violations, but their appeal was considered insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Zahlungsauftrag Verletzung von Verfahrensrechten Zulassung der Zwangsvollstreckung Streitwert Fristversäumnis nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was dismissed via the simplified procedure based on this provision.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellants to bear the judicial costs according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5D_166/2020

Sentenza del 7 settembre 2020

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

Condominio C.________,

patrocinato dallo studio legale Verda,

opponente.

Oggetto

exequatur,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2020

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2020.30).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con due decisioni 6 febbraio 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto due istanze del Condominio C.________ volte a ottenere, nei confronti di A.________ e B.________, il riconoscimento e l'esecutività in Svizzera di un decreto ingiuntivo del 10 luglio 2018 del Tribunale ordinario di Como (relativo a una pretesa di EUR 12'049.24).

Mediante reclamo 2 marzo 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato le due decisioni pretorili. Con disposizione ordinatoria processuale 5 marzo 2020, in applicazione dell' art. 132 cpv. 1 CPC (RS 272), il Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha imposto loro un termine scadente il 16 marzo 2020 per ripresentare il reclamo firmato da entrambi (o per produrre una procura di B.________ a favore di A.________) e per produrre una decisione pretorile che era mancante, con l'avvertenza che in caso di omissione l'atto sarebbe stato ritenuto come non presentato. Mediante scritto 3 aprile 2020 (spedito il giorno successivo) A.________ e B.________ hanno chiesto una proroga del termine, spiegando di aver ricevuto la raccomandata 5 marzo 2020 soltanto il 3 aprile 2020 a causa della loro assenza dal domicilio. Con sentenza 18 giugno 2020 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo, osservando che la domanda di proroga non poteva essere accolta dato che era stata presentata dopo la scadenza del termine (v. art. 144 cpv. 2 CPC ) e che non vi erano i presupposti per concedere una restituzione del termine (v. art. 148 CPC ).

2. Mediante ricorso 4 luglio 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di restituire loro il predetto termine.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa di carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale ( art. 74 cpv. 2 lett. a LTF ). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF ). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

Nell'impugnativa all'esame, i ricorrenti segnalano la violazione di alcune garanzie costituzionali (in particolare dell' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. ), ma le loro censure - generiche e prive di un serio confronto con i considerandi dell'impugnato giudizio - non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF .

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 settembre 2020

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini