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5D_164/2016 KI-generiert

Debt enforcement opposition—provisional dismissal upheld; appeal inadmissible for late filing (postmark after 30-day deadline, fax transmission not proof of timely mailing).

Geschäftsnummer 5D_164/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal (II Civil Law Division) declared the appellant’s subsidiary constitutional appeal inadmissible as time-barred, upholding the cantonal appellate court’s ruling that rejected the appellant’s complaint as inadmissible; the cantonal decision—which had dismissed the challenge to a pretorial order granting a provisional dismissal of the appellant’s opposition to debt enforcement for CHF 12,000.—thus remains in force. The appeal was filed on 20 October 2016 against a judgment notified on 19 September 2016, exceeding the 30-day deadline under Articles 117 and 100(1) LTF; the appellant’s claim of having mailed the brief on 19 October, supported only by a fax transmission that evening, failed to provide full proof of timely dispatch as required by Article 48(1) LTF. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 71 LTF, Art. 24 cpv. 2 PC, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debt enforcement opposition—provisional dismissal upheld; appeal inadmissible for late filing (postmark after 30-day deadline, fax transmission not proof of timely mailing): The appeal was filed on 20 October 2016 against a judgment notified on 19 September 2016, exceeding the 30-day deadline under Articles 117 and 100(1) LTF; the appellant’s claim of having mailed the brief on 19 October, supported only by a fax transmission that evening, failed to provide full proof of timely dispatch as required by Article 48(1) LTF. Court costs of CHF 300 were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Rechtsvorschlag verspätete Einreichung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Rückzug des Rechtsbegehrens Vollstreckung Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF

Procedural basis for declaring the appeal inadmissible under the simplified procedure due to untimeliness.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Imposed court costs on the appellant as the losing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5D_164/2016

Sentenza del 26 ottobre 2016

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Massimo Bionda,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 settembre 2016 dalla Camera

di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che B.________ ha escusso l'avv. A.________ per l'incasso di fr. 12'000.--;

che con sentenza 7 settembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall'escussa contro la decisione pretorile con cui l'istanza di rigetto provvisorio della sua opposizione è stata accolta;

che A.________ ha impugnato tale sentenza (così come tre altre sentenze emanate il 7 settembre 2016 dalla medesima autorità cantonale; v. incarti 5A_793/2016, 5A_794/2016 e 5D_165/2016) dinanzi al Tribunale federale con un allegato datato 17 ottobre 2016, postulando pure la congiunzione delle quattro cause nonché il conferimento dell'effetto sospensivo;

che la richiesta di congiunzione delle cause va respinta poiché le quattro decisioni cantonali non concernono le stesse parti e/o non traggono origine dalla medesima fattispecie ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC ; DTF 131 V 59 consid. 1 con rinvio);

che la sentenza qui impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale, ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);

che giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;

che secondo l' art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine;

che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato alla ricorrente il 19 settembre 2016, come da lei stessa ammesso;

che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 20 settembre 2016 (v. art. 44 cpv. 1 LTF ) per scadere mercoledì 19 ottobre 2016;

che il timbro postale apposto sulla busta contenente il ricorso, inviato per posta A, reca la data del 20 ottobre 2016;

che con scritto 24 ottobre 2016 A.________ ha fatto sapere che la spedizione del suo allegato sarebbe però avvenuta la sera del 19 ottobre 2016 e che la prova della tempestività emergerebbe dal fatto che il ricorso è stato trasmesso per fax al Tribunale federale in quella data alle 21:16, per cui "non vi è motivo logico o di sorta per dubitare che tale memoria non sia poi stata imbucata nella buca lettera della Posta poco dopo [...] l'ora di trasmissione fax";

che in tal modo la ricorrente non riesce tuttavia a fornire la prova piena della spedizione in tempo utile del suo allegato (v. sentenza 9C_681/2015 del 13 novembre 2015 consid. 2 con rinvii) : checché ella ne dica, infatti, la circostanza che il ricorso fosse già pronto la sera del 19 ottobre 2016, tanto da poter esser trasmesso per fax al Tribunale federale, non implica che sia poi stato imbucato entro la mezzanotte dello stesso giorno;

che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che, con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva di oggetto;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 26 ottobre 2016

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini