Litigant fails to pay cost advance; Federal Tribunal dismisses constitutional appeal against Ticino and Confederation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal action initiated by an individual seeking to claim a sum of 24,000 Swiss francs from the Cantonal State of Ticino, the Swiss Confederation, and an attorney, based on the specific provisions of the Swiss enforcement law. The individual appealed a prior ruling from a lower court, which had dismissed the action. The federal tribunal subsequently reviewed the appeal but found it inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance court costs within the stipulated time frame, leading to a simplified processing of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 107 cpv. 5 LEF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 117 LTF; Litigant fails to pay cost advance; Federal Tribunal dismisses constitutional appeal against Ticino and Confederation: The individual appealed a prior ruling from a lower court, which had dismissed the action. The federal tribunal subsequently reviewed the appeal but found it inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance court costs within the stipulated time frame, leading to a simplified processing of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertThe appeal was decided under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible due to non-payment of the required security deposit.
Cited for the application of the simplified procedure for dismissing the appeal.
Applied to determine that the court costs are borne by the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_148/2016
Sentenza del 27 ottobre 2016
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
2. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
entrambi rappresentati dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
3. B.________,
opponenti.
Oggetto
azione di rivendicazione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 25 luglio 2016 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 25 luglio 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ contro la decisione con cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha respinto la sua azione di accertamento di una pretesa di fr. 24'000.-- promossa contro lo Stato del Cantone Ticino, la Confederazione Svizzera e l'avv. B.________ in virtù dell' art. 107 cpv. 5 LEF ;
che con ricorso 16 settembre 2016 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che con decreto 20 settembre 2016 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'000.--;
che con decreto 30 settembre 2016 a A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento di tale anticipo spese;
che quest'ultimo decreto è stato notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2016, per cui il termine suppletorio di dieci giorni è scaduto giovedì 13 ottobre 2016;
che il 26 ottobre 2016 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 ottobre 2016
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini