Creditor v. Debtor: Definitive Lifting of Objection and Inadmissibility of Constitutional Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a borrower who was being pursued by a creditor for payment of over CHF 29,000, plus interest and costs. The borrower had submitted an opposition to the enforcement action, but this opposition was definitively rejected by a lower court. Subsequent appeals were also deemed inadmissible, leading the borrower to file a constitutional appeal with the Federal Tribunal. In this appeal, the borrower cited financial difficulties due to illness and claimed a violation of human dignity, but failed to adequately address the reasons for the lower court's decision. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently justified and ruled it inadmissible, while also rejecting the request for legal assistance due to the unfavorable prospects of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cpv. 1 LEF, Art. 116 LTF, Art. 7 Cost, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, art. 117 LTF; Creditor v. Debtor: Definitive Lifting of Objection and Inadmissibility of Constitutional Appeal: The borrower had submitted an opposition to the enforcement action, but this opposition was definitively rejected by a lower court. Subsequent appeals were also deemed inadmissible, leading the borrower to file a constitutional appeal with the Federal Tribunal. In this appeal, the borrower cited financial difficulties due to illness and claimed a violation of human dignity, but failed to adequately address the reasons for the lower court's decision. Consequently, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently justified and ruled it inadmissible, while also rejecting the request for legal assistance due to the unfavorable prospects of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, applied in conjunction with Art. 117 LTF, due to insufficient reasoning.
Used in conjunction with Art. 108 para. 1 lit. b LTF for the simplified procedure declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to impose court fees on the appellant based on the outcome of the main decision (inadmissibility).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_144/2013
Sentenza del 2 luglio 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG ,
patrocinata dall'avv. Patrik Odermatt,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ AG ha escusso A.________ per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre interessi e spese;
che con decisione 8 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 29 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile;
che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dalla creditrice procedente (sentenza 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei Grigioni, passata in giudicato, e dichiarazione di cessione 15 novembre 2012) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui all' art. 81 cpv. 1 LEF ;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale 26 giugno 2013 con cui ha chiesto di stralciare la cessione di credito, di pronunciare " l'ammissibilità dell'opposizione ", di stralciare la procedura d'esecuzione e - implicitamente - di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura ( art. 117 e 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente imputa il mancato pagamento del credito posto in esecuzione alle difficoltà finanziarie nelle quali si troverebbe in seguito a malattia ed invoca la violazione dell' art. 7 Cost. (dignità umana), ma non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento del giudizio querelato, di mancanza di adeguata motivazione del reclamo;
che la pretesa insolvenza del ricorrente in seguito a malattia potrà essere esaminata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti nell'ambito del pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini