Appeal Regarding Waiver of Court Costs in Divorce Proceedings Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual challenging a decision made by a cantonal appellate court regarding the denial of a motion to waive legal fees associated with a divorce procedure. The individual had previously faced costs ordered against them in a related legal matter, which they sought to have condoned. After the cantonal court rejected their request, the individual filed an appeal to the federal court. However, the federal court determined that the appeal was inadmissible due to the lack of sufficient grounds and failed to address any constitutional violations as claimed by the appellant. Thus, the federal court rejected the appeal and decided not to levy any judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 lett. m LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 112 cpv. 1 CPC, Art. 115 lett. b LTF; Appeal Regarding Waiver of Court Costs in Divorce Proceedings Dismissed for Procedural Defects: The individual had previously faced costs ordered against them in a related legal matter, which they sought to have condoned. After the cantonal court rejected their request, the individual filed an appeal to the federal court. However, the federal court determined that the appeal was inadmissible due to the lack of sufficient grounds and failed to address any constitutional violations as claimed by the appellant. Thus, the federal court rejected the appeal and decided not to levy any judicial fees.
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KI-generiertThe appeal was dismissed under the simplified procedure based on this article.
The decision to dismiss the appeal was made under the simplified procedure combining the stated article with Art. 108 LTF.
The final order stipulates that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_139/2017
Sentenza del 15 agosto 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
condono delle spese processuali (procedura di divorzio),
ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2017
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 9 dicembre 2015 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato senza interesse un appello incidentale introdotto da A.________ contro una decisione emessa il 17 maggio 2013 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Sud, ponendo a carico dell'appellante incidentale le spese processuali di fr. 500.--;
che con sentenza 17 luglio 2017 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha respinto la richiesta di condono di tali spese processuali presentata da A.________;
che con scritto 10 agosto 2017 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale contro quest'ultima sentenza;
che la sentenza cantonale non può essere impugnata né con un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 83 lett. m LTF) né con un ricorso in materia civile, il valore di lite minimo previsto dall' art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio non essendo raggiunto (v. sentenza 4D_70/2014 dell'8 ottobre 2014);
che pertanto entra in linea di conto unicamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ) alle condizioni previste dall' art. 106 cpv. 2 LTF , e cioè con una motivazione puntuale e precisa, riferita al giudizio impugnato, in cui viene spiegato quali diritti si pretendono violati e in cosa consiste la violazione ( DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2);
che giusta l' art. 112 cpv. 1 CPC (RS 272) per il pagamento delle spese processuali il giudice
può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono;
che la questione a sapere se la ricorrente abbia un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell' art. 115 lett. b LTF ad impugnare la sentenza cantonale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere lasciata aperta (v. sentenza 4D_70/2014 dell'8 ottobre 2014);
che infatti il ricorso si appalesa in ogni caso inammissibile in ragione della sua motivazione manifestamente insufficiente, la ricorrente non censurando alcuna violazione di garanzie costituzionali;
che il gravame può pertanto essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che in concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alla ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 agosto 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini