Municipal Tax Collection vs. Set-Off Claim Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that was pursued by a local municipality for the collection of a debt amounting to CHF 2,410.55, related to a waste disposal tax for the year 2011. The initial decision by a local judge to reject the company's objection against this debt was later upheld by the appellate court, which deemed the claim valid and the company's arguments insufficient. The company subsequently brought its case to the Federal Tribunal, challenging the appellate court's ruling. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal grounds and dissatisfaction with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cpv. 1 LEF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Municipal Tax Collection vs. Set-Off Claim Appeal: The initial decision by a local judge to reject the company's objection against this debt was later upheld by the appellate court, which deemed the claim valid and the company's arguments insufficient. The company subsequently brought its case to the Federal Tribunal, challenging the appellate court's ruling. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient legal grounds and dissatisfaction with procedural requirements.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning to establish the rule for reviewing constitutional violations in the subsidiary appeal, which leads to the procedural disposition.
Cited for the simplified procedure leading to the inadmissibility ruling in Order 1.
Cited in conjunction with Art. 117 LTF for the simplified procedure used to declare the appeal inadmissible.
Cited as the basis for imposing court costs on the appellant in Order 2.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_139/2013
Sentenza del 24 giugno 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
Comune di X.________ ,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 15 maggio 2013 dal Presidente
della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Comune di X.________ ha escusso A.________SA per l'incasso della somma di fr. 2'410.55 (riferita alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 emessa a carico del ristorante gestito dall'escussa) oltre interessi e spese;
che con decisione 27 marzo 2013 il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l'istanza del creditore procedente di rigetto definitivo dell'opposizione interposta dall'escussa;
che con sentenza 15 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________SA avverso la decisione del Giudice di pace;
che, secondo l'appena menzionato Presidente, la decisione relativa alla tassa comunale sui rifiuti per l'anno 2011 - munita dell'attestazione del suo passaggio in giudicato - costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ( art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF ) e l'escussa non ha proposto alcun valido motivo liberatorio ai sensi dell' art. 81 cpv. 1 LEF , la sua richiesta di rifusione di un asserito danno patito a causa del comportamento del creditore procedente essendo improponibile nel contesto di una procedura di rigetto dell'opposizione e comunque insufficientemente motivata, per tacere del fatto che giusta l' art. 125 n. 3 CO non possono estinguersi per compensazione, contro la volontà del creditore, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici;
che A.________SA si è aggravata al Tribunale federale contro la sentenza 15 maggio 2013;
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- ( art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, disciplinato dall'art. 113 segg. LTF;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF );
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l' art. 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali ( DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nella misura in cui la ricorrente censura la sentenza di prima istanza il gravame si appalesa di primo acchito inammissibile ( art. 113 LTF );
che inoltre il ricorso, alquanto confuso, non soddisfa i predetti requisiti di motivazione;
che infatti la ricorrente si limita ad esporre la sua versione dei fatti e a spiegare per quale motivo non è stata in grado di pagare il credito posto in esecuzione, ma non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta minimamente con gli argomenti addotti nel giudizio impugnato a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo;
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 24 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini