Debtor Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute in which a company filed an opposition against an enforcement order issued for the collection of a debt. Initially, a district court provisionally rejected this opposition. Subsequently, the appellate court found a subsequent complaint inadmissible. The company then brought the matter to the federal court but failed to pay the required court fees despite being given multiple notices. As a result, the federal court deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 48 cpv. 4 LTF, art. 62 cpv. 3 LTF; Debtor Appeal Dismissed for Failure to Pay Security Deposit: Initially, a district court provisionally rejected this opposition. Subsequently, the appellate court found a subsequent complaint inadmissible. The company then brought the matter to the federal court but failed to pay the required court fees despite being given multiple notices. As a result, the federal court deemed the appeal inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible and decided in the simplified procedure under this article.
Mentioned implicitly as a ground for not entering the merits alongside Art. 62 cpv. 3 LTF, leading to inadmissibility.
Mentioned implicitly as a ground for not entering the merits due to non-payment of the required advance costs, leading to inadmissibility.
Used to order the appellant to pay the judicial costs based on the outcome of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_121/2011
Sentenza del 12 settembre 2011
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Hohl, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata l'8 giugno 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 13 maggio 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA a un precetto esecutivo fattole notificare da B.________ per l'incasso di fr. 13'820.--;
che con sentenza 8 giugno 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato dall'escussa;
che contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale A.________ SA con ricorso dell'8 luglio 2011;
che con decreto 11 luglio 2011 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'500.--;
che con decreto 23 agosto 2011 alla ricorrente è stato fissato un termine suppletorio di 5 giorni dalla ricezione del decreto per provvedere al versamento del predetto anticipo, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarà dichiarato inammissibile;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto in cui veniva ribadito che il mancato pagamento dell'anticipo spese non vale quale ritiro del rimedio è stato notificato alla ricorrente il 24 agosto 2011;
che l'8 settembre 2011 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 settembre 2011
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Hohl
Il Cancelliere: Piatti