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5C.224/2000 KI-generiert

Stepchild Adoption: Five-Year Marriage Requirement for Step-Parent Adoption

Geschäftsnummer 5C.224/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute regarding the adoption of a child by a step-parent. The child, born in 1982, is the son of parents who divorced in 1990, and his mother passed away in 1999. The father remarried in September 1999 to the step-parent, who had been living with him since 1994. The step-parent applied to adopt the child in June 2000, but the application was denied by the relevant authorities and this denial was upheld by the appellate court in September 2000. The appellate court cited a legal requirement that the couple must be married for five years for an adoption to proceed, noting that while they had cohabited for six years, they did not meet the marriage duration requirement. The step-parent subsequently appealed the decision to the federal tribunal, arguing that the factors considered by the law were satisfied based on their long-term relationship and the child’s acknowledgment of the step-parent as a parental figure.

Legislator-Regeste

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Art. 264a CC, Art. 44 cpv. 1 lett. c OG, Art. 264a cpv. 3 CC, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Stepchild Adoption: Five-Year Marriage Requirement for Step-Parent Adoption: The child, born in 1982, is the son of parents who divorced in 1990, and his mother passed away in 1999. The father remarried in September 1999 to the step-parent, who had been living with him since 1994. The step-parent applied to adopt the child in June 2000, but the application was denied by the relevant authorities and this denial was upheld by the appellate court in September 2000. The appellate court cited a legal requirement that the couple must be married for five years for an adoption to proceed, noting that while they had cohabited for six years, they did not meet the marriage duration requirement. The step-parent subsequently appealed the decision to the federal tribunal, arguing that the factors considered by the law were satisfied based on their long-term relationship and the child’s acknowledgment of the step-parent as a parental figure.

Schlagwörter

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Adoptivkind Ehedauer Stiefeltern Tod des Ehegatten Feststellung des Kindesverhältnisses Recht auf Familiengründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 264a CC
Secondo i giudici cantonali, in concreto, non sono dati i requisiti per pronunciare l'adozione, i coniugi non essendo sposati da 5 anni, come richiede l' art. 264a CC .
Art. 44 cpv. 1 lett. c OG
1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'autorità superiore cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile (art. 44 cpv. 1 lett. c OG).
Art. 264a cpv. 3 CC
The main legal provision governing the possibility of adoption by a spouse, which the Court determined was not met based on its literal interpretation.
Art. 156 cpv. 1 OG
La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 264a cpv. 3 CC

The main legal provision governing the possibility of adoption by a spouse, which the Court determined was not met based on its literal interpretation.

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Volltext

[AZA 0/2]

5C.224/2000

II CORTE CIVILE

*

9 novembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,

Bianchi e Raselli.

Cancelliere: Piatti.

_______

Visto il ricorso per riforma dell'11 ottobre 2000 presentato da A.________, Vico Morcote, patrocinata dall'avv. Francesco Jelmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 6 settembre 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia di adozione;

Ritenuto in fatto :

A.- B.________ è nato nel 1982 dal matrimonio tra C.________ e D.________, cittadini germanici. I genitori si sono separati nel 1990 e la madre è morta il 1° luglio 1999. Nel settembre 1999 il padre si è risposato con A.________, con la quale viveva fin dal 1994. Il 6 giugno 2000 quest'ultima ha chiesto di adottare B.________, figlio del coniuge. Domanda respinta dalla competente autorità, la cui decisione è stata confermata il 6 settembre 2000 in via di ricorso dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Secondo i giudici cantonali, in concreto, non sono dati i requisiti per pronunciare l'adozione, i coniugi non essendo sposati da 5 anni, come richiede l' art. 264a CC . Il fatto che i coniugi convivano da sei anni non basta, sia perché la legge chiaramente prevede la condizione di 5 anni di matrimonio, sia perché non risulta che l'adottando sia vissuto in comunione domestica con il padre e la convivente.

B.- Avverso il giudizio d'appello, A.________ ha presentato l'11 ottobre 2000 un ricorso per riforma, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di riformarlo nel senso che è pronunciata la chiesta adozione. Narrati i fatti, ribadisce che l'adottando non ha mai avuto contatti (che rifiutava) con la madre naturale e ha sempre considerato la ricorrente quale genitrice. Anche se ha passato i suoi anni in istituti scolastici tedeschi, egli ha sempre dichiarato di considerare la ricorrente quale sua persona di fiducia che ha preso il posto di sua mamma. In queste condizioni, il rifiuto dell'adozione costituisce arbitraria applicazione del diritto federale: la convivenza di sei anni era di fatto una convivenza familiare a ogni effetto ed era dovuta solo al fatto che la madre naturale non aveva concesso il divorzio prima della sua morte. D'altra parte, i 5 anni di matrimonio sono stati voluti per impedire una modifica troppo rapida della situazione giuridica del genitore naturale, nonché per garantire stabilità e sicurezza all'adottando, atteso altresì che esiste pur sempre un rischio di divorzio superiore nei secondi matrimoni. Tutte queste preoccupazioni, che il legislatore ha tutelato mediante la condizione del matrimonio quinquennale sono in concreto superate, perché i coniugi vivono da sei anni in perfetta comunione, identica a quella di una famiglia, che hanno poi costituito anche formalmente appena ciò è stato possibile. Non è stata chiesta una risposta.

Considerando in diritto :

1.- Interposto in tempo utile contro una decisione finale dell'autorità superiore cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile (art. 44 cpv. 1 lett. c OG).

2.- La decisione impugnata è completa e sufficientemente diffusa e offre una risposta puntuale e corredata da pertinenti citazioni della dottrina e giurisprudenza applicabili al caso concreto. Nulla di nuovo adduce la ricorrente che necessiti ulteriori e più complete argomentazioni rispetto a quelle contenute nell'impugnato giudizio. Ragione per la quale il Tribunale federale rinuncia a ribadire quelle motivazioni, rinviando direttamente e semplicemente alle stesse (36a cpv. 3 OG).

Anche se la ricorrente non lo dice, potrebbe però darsi che essa ritenga di adire il Tribunale federale, ond'esso applichi il chiaro testo dell' art. 264a cpv. 3 CC in senso diverso e contrario a quello letterale. Ciò può avvenire, come correttamente rilevato dai giudici cantonali, solo se il testo - chiaro e non equivoco - della norma porti a risultati estranei alla volontà del legislatore ( DTF 125 III 57 e consid. 2b e rinvio). Ora, in concreto, la legge prevede che un coniuge può adottare il figlio dell'altro se i coniugi sono sposati da cinque anni: il testo è chiarissimo e corrisponde esattamente alla volontà del legislatore, il quale con questa condizione voleva - tra altro - istituire un criterio per valutare la solidità dell'unione coniugale, che in larga misura si sfalda entro questo lasso di tempo (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale) del 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, pag. 172 e il rinvio a pag. 21 seg.) e non di una qualsivoglia unione di fatto. Anche il diverso atteggiamento verso l'unione di coppie non sposate che si verifica negli ultimi anni non permette ancora di scostarsi dal testo di legge in narrativa, specie se si considera che esso è appena stato introdotto ed è entrato in vigore solo il 1° gennaio di quest'anno. Ne segue, in definitiva, che il gravame, manifestamente infondato, va respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi

visto l' art. 36a OG

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 9 novembre 2000 VIZ

In nome della II Corte civile

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,