Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5C.113/2000 KI-generiert

Creditor Challenge to Third-Party Ownership of Artworks Based on Alleged Simulated Sale and Loan Security

Geschäftsnummer 5C.113/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual had purchased twenty-one artworks under an agreement that included a right of recovery, allowing the seller to reclaim the items under certain financial conditions. After modifying the contract, the seller repurchased some of the artworks but failed to meet the financial obligations, leading to a dispute over the ownership of six specific pieces that were seized during enforcement proceedings initiated by creditors. The buyer claimed ownership, asserting they had financed the purchase through a bank loan. However, the creditors contested this, arguing the sale was a facade to conceal a loan agreement. Initially, a lower court sided with the buyer, but the appellate court reversed the decision, declaring the buyer did not own the artworks as the transaction was deemed simulated. The buyer subsequently appealed to the Federal Tribunal seeking to overturn the appellate decision.

Legislator-Regeste

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Art. 108 LEF, Art. 109 LEF, Art. 51 cpv. 1 lett. a OG, Art. 46 OG, Art. 63 cpv. 2 OG, Art. 64 cpv. 2 OG; Creditor Challenge to Third-Party Ownership of Artworks Based on Alleged Simulated Sale and Loan Security: b) Giusta la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell' art. 18 CO vi è simulazione quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro ( DTF 112 II 337 consid. 4a e riferimenti; 97 II 201 consid. 5 e rinvii).

Schlagwörter

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Eigentumsnachweis Drittansprache Rückkaufsrecht Verkäufer als Vertragspartei pfandversicherte Forderung Garantievertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 LEF
Art. 109 LEF
Art. 51 cpv. 1 lett. a OG
Nella fattispecie la sentenza impugnata non accerta - contrariamente a quanto prescritto dall' art. 51 cpv. 1 lett. a OG - se il valore litigioso di fr.
Art. 46 OG
8'000.-- previsto dall' art. 46 OG è raggiunto.
Art. 63 cpv. 2 OG
La volontà interna delle parti al momento in cui venne concluso il contratto e gli atti, le parole e gli atteggiamenti con cui esse si sono espresse concernono l'accertamento dei fatti, che vincola il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma in virtù dell' art. 63 cpv. 2 OG .
Art. 64 cpv. 2 OG
Il Tribunale federale può completare gli accertamenti di fatto su punti meramente accessori ( art. 64 cpv. 2 OG ).
Art. 55 cpv. 1 lett. c OG
L'atto di ricorso deve contenere la motivazione delle conclusioni e non deve criticare accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) né includere censure contro l'apprezzamento delle prove, che compete ai Giudici cantonali ( DTF 122 III 61 consid.
Art. 18 CO
In queste circostanze si può affermare che gli effetti giuridici che caratterizzano un contratto di compravendita ( art. 184 CO ) sono realmente voluti, anche se i motivi che hanno portato alla stipulazione risiedono nel procurare all'acquirente una garanzia per il denaro messo a disposizione del venditore.

Zitierte Rechtsprechung

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DTF 56 III 37
1.- In materia di rivendicazione della proprietà il valore litigioso dell'azione corrisponde al minore degli importi seguenti: il valore dei beni rivendicati o l'importo del credito non ancora coperto ( DTF 56 III 37 , 81 II 309, 89 II 192 consid.
DTF 122 III 61
Architect Liability for Construction Cost Overruns and Subjective Client Loss
DTF 112 II 337
Consignor's Bid Validity in Auction Sale
DTF 97 II 201
Heir Succession Challenge to Reciprocal Inheritance Contract Validity and Simulation of Sale
DTF 86 II 221
Seller's Attempt to Void 1938 Property Transfer on Grounds of Fiduciary Sale Rejected as Abuse of Law
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12.2020.130 (2021-03-10) · ti
Simulation of Employment Contract and Partnership Agreement
«…’apparenza di un negozio giuridico inesistente, sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 5C.113/2000 del 9 novembre 2000 consid. 4b, 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5). In tal caso l’atto simulato è nullo siccom…»
12.2008.248 (2010-09-29) · ti
Debt Enforcement Challenge Based on Alleged Simulation and Fraud in Underlying Loan Agreement
«…n negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33c…»
12.2009.222 (2010-05-12) · ti
Employee Wage Claim Against Employer for Unpaid Compensation and Invalid Contract Counterclaim
«…evale e deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9 novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002] consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). Ora, nel caso concreto, a s…»
12.2008.37 (2009-04-22) · ti
Appeal on Property Transfer Obligation Arising from Oral Trust Agreement
«…hé hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5, 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33 c 775). In tal caso l’atto simulato…»
14.2007.21 (2007-09-20) · ti
Creditor v. Debtor: Provisional Lifting of Opposition to Enforcement on Debt Acknowledgment
«…ipula di una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti (TF 9 novembre 2000, 5C.113/2000 cons. 3b/aa; 28 novembre 2003, 4C.279/2002 cons. 5; DTF 112 II 337 cons. 4a e b).…»
12.2005.128 (2006-08-17) · ti
Sale Contract Validity and Simulated Transaction Dispute
«…ne prevale, deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (TF 9 novembre 2000, 5C.113/2000 consid. 3b/aa; 28 novembre 2003, inc. 4C.279/2002 consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). **4.1.** L’appellante…»
12.2005.128 · ti
Revendication of Household Goods: Simulation and Proof of Ownership Transfer
«…ne prevale, deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (TF 9 novembre 2000, 5C.113/2000 consid. 3b/aa; 28 novembre 2003, inc. 4C.279/2002 consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). **4.1.** L’appellante rim…»
12.2008.248 · ti
Debtor's Opposition to Debt Acknowledgment with Partial Reduction Based on Asset Auction Proceeds
«…n negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33c…»
12.2008.37 · ti
Seller Seeks Repurchase Based on Oral Fiduciary Agreement Against Buyer's Heirs
«…hé hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5, 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33 c 775). In tal caso l’atto simulato…»
12.2009.222 · ti
Hotel Manager Wages and Valid Employment Contract Upholding
«…evale e deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9 novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002] consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b). Ora, nel caso concreto, a s…»
12.2020.130 · ti
Italian Citizen v. Swiss Company (Simulation of Employment Contract)
«…’apparenza di un negozio giuridico inesistente, sia perché hanno inteso celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 5C.113/2000 del 9 novembre 2000 consid. 4b, 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5). In tal caso l’atto simulato è nullo siccom…»
14.2007.21 · ti
Creditor v. Debtor (Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement based on Acknowledgment of Debt)
«…ipula di una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti (TF 9 novembre 2000, 5C.113/2000 cons. 3b/aa; 28 novembre 2003, 4C.279/2002 cons. 5; DTF 112 II 337 cons. 4a e b). f) In prima sede la convenuta ha p…»

Volltext

[AZA 0/2]

5C.113/2000

II CORTE CIVILE

*

9 novembre 2000

Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,

Bianchi e Raselli.

Cancelliere: Piatti.

______________

Visto il ricorso per riforma del 22 maggio 2000 presentato da A.________, Manno, convenuto, patrocinato dall'avv. Venerio Quadri, Lugano, contro la sentenza emanata il 13 aprile 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente agli avv. B.________, e C.________, Lugano, attori, patrocinati dall'avv. Davide Jermini, Lugano, in materia di rivendicazione;

Ritenuto in fatto :

A.- Con contratto 7 ottobre 1994 D.________ ha venduto ad A.________ ventuno opere d'arte per un prezzo globale di fr. 800'000.--. Il venditore si era nel contempo garantito un diritto di ricupera sulle stesse con scadenza 15 ottobre 1995 per l'importo complessivo di fr.

850'000.--. Il 15 ottobre 1995 le parti hanno modificato il loro precedente accordo. Il medesimo giorno D.________ ha riacquistato quindici opere d'arte per un prezzo complessivo di fr. 450'000.--, si è impegnato a versare ad A.________ entro il 29 dicembre 1995 fr. 100'000.-- ed entro il 15 febbraio 1996 i rimanenti fr. 300'000.-- per l'acquisto delle sei restanti opere, oltre alla rifusione degli interessi e spese di un finanziamento bancario di fr.

800'000.--. In base al nuovo contratto, qualora i predetti importi non fossero tempestivamente stati versati, il diritto di ricupera sarebbe divenuto perento e le rimanenti opere d'arte degli artisti Severini, Chagall, Ernst, Herbin, Music e Rosso restate di proprietà di A.________.

Quest'ultimo aveva finanziato l'acquisto accendendo un mutuo presso una banca.

B.- Nell'ambito delle esecuzioni n. 605'454 e n. 607'221 promosse dall'avv. B.________, risp. dall'avv.

C.________ nei confronti di D.________, l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato le summenzionate sei opere d'arte. Poiché A.________ ne ha, quale possessore, rivendicato la proprietà, l'Ufficio ha assegnato ai creditori un termine per contestare la rivendicazione ( art.

108 LEF ).

Con tempestiva petizione del 17 novembre 1998 B.________ e C.________ hanno convenuto in giudizio A.________ innanzi al Pretore di Lugano, chiedendo che quest'ultimo accerti che il convenuto non è il proprietario delle opere in questione. Secondo gli attori la compravendita delle opere d'arte è stata simulata per nascondere la vera natura dell'operazione consistente nella stipulazione di un mutuo. Il Pretore ha respinto l'azione con giudizio 22 dicembre 1999.

C.- Il 13 aprile 2000 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto un rimedio inoltrato dalla parte soccombente e ha modificato la sentenza di primo grado nel senso che la petizione è accolta ed è accertato che il convenuto non è proprietario delle sei opere d'arte pignorate. Secondo i giudici cantonali il contratto di compravendita con il relativo diritto di ricupera era simulato, le parti avendo in realtà concluso un contratto di mutuo garantito da pegno manuale. Ne segue che D.________ è rimasto proprietario delle opere d'arte.

D.- Il 22 maggio 2000 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso per riforma con cui postula, in via principale, la modifica del giudizio cantonale nel senso che la petizione è respinta e le sei opere d'arte non sono soggette a pignoramento poiché non di proprietà dell' escusso. In via subordinata domanda che la petizione sia respinta perché le opere in questione sono oggetto di un pegno manuale a suo favore e, a titolo ancora più subordinato, chiede il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

Con risposta 20 ottobre 2000 gli attori propongono la reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando in diritto :

1.- In materia di rivendicazione della proprietà il valore litigioso dell'azione corrisponde al minore degli importi seguenti: il valore dei beni rivendicati o l'importo del credito non ancora coperto ( DTF 56 III 37 , 81 II 309, 89 II 192 consid. 1b; Adrian Staehelin, Commento basilese, n. 24 all' art. 109 LEF ). Nella fattispecie la sentenza impugnata non accerta - contrariamente a quanto prescritto dall' art. 51 cpv. 1 lett. a OG - se il valore litigioso di fr. 8'000.-- previsto dall' art. 46 OG è raggiunto.

In concreto risulta tuttavia dall'incarto che sia l'importo del credito ancora scoperto che il valore dei beni rivendicati superano fr. 8'000.--. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile dal profilo dell' art. 46 OG .

2.- Secondo la sentenza impugnata, dall'istruttoria emerge che la volontà delle parti non era quella di concludere un contratto di compravendita di opere d'arte, ma di concedere, utilizzando formalmente tale istituto combinato con un diritto di ricupera, un mutuo che D.________ non voleva o non poteva ottenere direttamente da un istituto bancario. Infatti dalla deposizione del notaio E.________, redattore dei contestati contratti, risulta che il convenuto non ha voluto acquistare le opere d'arte per se stesse; il teste lascia intendere che la soluzione adottata - contratto di compravendita con diritto di ricupera - era condizionata da problemi di ordine finanziario. Il legale ha pure indicato che il convenuto non era particolarmente interessato dal profilo culturale alle opere d'arte, ma che con il contratto si era voluto trasferire la proprietà dei quadri al convenuto anche se solo per un certo tempo, visto il diritto di ricupera. Anche il gallerista F.________ ha dichiarato di ricordare un'offerta di acquisto di opere da parte di D.________ che apparentemente aveva bisogno di un finanziamento e che fissato il prezzo, l'avv. E.________ aveva preparato un contratto che prevedeva la possibilità per D.________ di riacquistare le opere oggetto della compravendita, pagando un utile e interessi.

Ciò era avvenuto due volte. Una volta il diritto di ricupera era stato prorogato di sei mesi su richiesta dell'alienante, che teneva in modo particolare alle opere in oggetto e non se ne voleva separare. Sempre secondo il gallerista, il venditore aveva bisogno di liquidità. Infine la teste G.________, impiegata di una società di D.________, ha indicato che quest'ultimo, dopo alcuni vani tentativi di ottenere prestiti da banche offrendo in garanzia opere d'arte, si era rivolto al convenuto affinché trovasse una soluzione al problema.

I Giudici cantonali indicano poi che la tesi della simulazione viene anche confermata dal tenore del contratto di proroga del diritto di ricupera, in cui D.________ si obbliga non solo di riversare l'importo complessivo pattuito in tre diverse quote e in tempi diversi, ma di risarcire al convenuto gli interessi e le spese da lui dovuti alla banca in relazione all'ottenuto finanziamento di fr.

800'000.--; ciò che rappresenta un'obbligazione estranea a un contratto di vendita. In realtà, il convenuto era, da una parte in posizione di mutuante nei confronti di D.________, e dall'altra mutuatario nei confronti della banca, che gli ha concesso una linea di credito di fr.

800'000.--, sfruttata con una quindicina di prelevamenti.

3.- Giusta l' art. 63 cpv. 2 OG il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove e riservata la rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente a una svista. Il Tribunale federale può completare gli accertamenti di fatto su punti meramente accessori ( art. 64 cpv. 2 OG ). L'atto di ricorso deve contenere la motivazione delle conclusioni e non deve criticare accertamenti di fatto (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) né includere censure contro l'apprezzamento delle prove, che compete ai Giudici cantonali ( DTF 122 III 61 consid. 2c/bb; 119 II 84 consid. 3 con rinvii).

Nella prima parte del proprio rimedio, il convenuto espone una propria versione dei fatti. Nella misura in cui egli si scosta dalla fattispecie riportata nella sentenza impugnata e censura gli accertamenti dell'autorità cantonale, la critica si rivela irricevibile. Infatti anche laddove egli invoca una svista manifesta e un accertamento dei fatti incompleto, egli critica in realtà l'apprezzamento delle prove effettuato dall'autorità cantonale, censura inammissibile in un ricorso per riforma che dev'essere proposta in un ricorso di diritto pubblico.

4.- a) Il convenuto contesta poi che il contratto di compravendita con diritto di ricupera delle opere d'arte fosse simulato. È esatto che egli ha stipulato il negozio giuridico con D.________ con l'intenzione di aiutarlo nel suo bisogno di liquidità e che per tale motivo ha contratto in proprio un prestito con una banca. Egli ha però voluto limitare il rischio e per questo motivo ha esatto che D.________ gli alienasse effettivamente i beni da lui posseduti, conferendogli tuttavia un diritto di ricupera, per dargli modo di riacquistare le opere d'arte vendute qualora ne avesse avuto la possibilità. Un siffatto patto di ricupera è una pattuizione del tutto lecita, che può essere utilizzata per ottenere una garanzia reale e la stipulazione è efficace quando il prezzo convenuto è stato effettivamente pagato. Inoltre, il fatto che la maggior parte delle opere vendute sono state recuperate dal venditore dimostra che sia la vendita sia il patto di ricupera erano seriamente voluti dalle parti. Infatti, nell'ipotesi di un mutuo garantito da pegno, non vi sarebbe stata una restituzione parziale degli oggetti.

b) Giusta la giurisprudenza sviluppata in applicazione dell' art. 18 CO vi è simulazione quando le parti concordano che le loro reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio giuridico sia perché intendono celarne un altro ( DTF 112 II 337 consid. 4a e riferimenti; 97 II 201 consid. 5 e rinvii).

aa) La stipula di una simulazione non è sottoposta ad alcuna forma e può essere dedotta da atti concludenti ( DTF 112 II 337 consid. 4b). La prova di una simulazione, che incombe a chi se ne prevale, deve essere rigorosa: affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti ( DTF 112 II 337 consid. 4a). La volontà interna delle parti al momento in cui venne concluso il contratto e gli atti, le parole e gli atteggiamenti con cui esse si sono espresse concernono l'accertamento dei fatti, che vincola il Tribunale federale nella giurisdizione per riforma in virtù dell' art. 63 cpv. 2 OG . Per contro, la qualifica giuridica di tali fatti accertati nella sentenza impugnata, segnatamente lo stabilire - in base ai principi dell' art. 1 CO - se le parti hanno sufficientemente manifestato la loro intenzione di simulare, e la verifica della nozione di simulazione utilizzata dall'autorità cantonale concernono l'applicazione del diritto ( DTF 97 II 201 consid. 5 e rinvii).

Qualora la concorde volontà delle parti di simulare non abbia potuto essere accertata in quanto tale, ma solamente dedotta dai fatti della causa, si è in presenza di un'interpretazione giuridica che può essere rivista dal Tribunale federale quale giurisdizione per riforma (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.4.5. all' art. 63 OG ).

bb) In virtù della giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 86 II 221 consid. 4 con rinvii), dalla conclusione di un contratto il cui testo prevede un trasferimento della proprietà per garantire una pretesa dell'acquirente, non può essere dedotto che le parti, in base alla loro reale volontà, intendevano unicamente costituire un pegno. Infatti lo scopo economico consistente nell'utilizzare cose mobili o immobili per garantire la pretesa di un finanziatore non può unicamente essere raggiunto con la costituzione di un pegno, ma anche con un trasferimento fiduciario o una vendita combinata con un diritto di ricupera (cosiddetto contratto di compravendita a scopo di garanzia).

Un negozio giuridico denominato contratto di compravendita concluso a titolo di garanzia è da considerare una vendita seriamente pattuita se la volontà concorde delle parti non è solo volta a procurare la proprietà delle cose vendute al finanziatore, ma pure al pagamento del prezzo di acquisto e che la situazione così creata rimanga, riservato l'esercizio del diritto di ricupera, immutata. In queste circostanze si può affermare che gli effetti giuridici che caratterizzano un contratto di compravendita ( art. 184 CO ) sono realmente voluti, anche se i motivi che hanno portato alla stipulazione risiedono nel procurare all'acquirente una garanzia per il denaro messo a disposizione del venditore.

Come rileva Cavin, il fatto che la compravendita con diritto di ricupera abbia perduto l'importanza che aveva in passato non la fa diventare illecita (Traité de droit privé suisse, vol. VII/1, pag. 150).

c) In concreto, la Corte cantonale non ha accertato la volontà, in quanto tale, delle parti di simulare un contratto di compravendita combinato con un diritto di ricupera per in realtà nascondere la conclusione di un mutuo garantito da pegno. I Giudici cantonali hanno dedotto tale volontà dal fatto - incontestato - che il motivo per cui è stato stipulato il contratto consisteva nel procurare una garanzia al convenuto per il denaro che questi ha messo a disposizione di D.________. Ora, come sopra osservato, ciò non basta per concludere nella qui pacifica circostanza di un effettivo pagamento del prezzo di vendita che si è in presenza di un contratto di compravendita e di un trapasso di proprietà simulati. Nella fattispecie in esame non vi sono elementi che permettono di ritenere che gli stipulanti non abbiano voluto trasferire la proprietà delle opere d'arte litigiose, anche se ciò è unicamente avvenuto a scopo di garanzia.

5.- Da quanto precede segue che il ricorso si avvera fondato e va accolto. La sentenza impugnata viene pertanto annullata e riformata nel senso che l'azione di contestazione della rivendicazione del convenuto è respinta e di conseguenza il pignoramento delle opere in questione è revocato. Per quanto concerne le spese processuali e le ripetibili delle precedenti istanze, la causa è rinviata all' autorità cantonale per nuova decisione. La tassa di giustizia e le ripetibili della sede federale sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata e riformata nel senso che la petizione è respinta e che pertanto è revocato il pignoramento, effettuato dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'ambito delle esecuzioni n. 605'454 e 607'221 promosse nei confronti di D.________, delle seguenti opere d'arte:

n. 62 I Pulcinella di G. Severini

n. 63 My love and I di M. Chagall

n. 64 Mon ami Pierrot di M. Ernst

n. 65 Composizione astratta di A. Herbin

n. 66 Paesaggio dalmata di Z. Music

n. 67 Bambino Malato di M. Rosso

2. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili di prima e seconda istanza.

3. La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta in solido a carico degli attori, che rifonderanno al ricorrente, pure con vincolo di solidarietà, fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale.

4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per informazione all'Ufficio di esecuzione di Lugano.

Losanna, 9 novembre 2000 VIZ

In nome della II Corte civile

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,