Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_962/2022 KI-generiert

Execution Proceedings Against Inheritance Share Upheld.

Geschäftsnummer 5A_962/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Office of Debt Enforcement in Locarno conducted a seizure of a 1/6 inheritance share owed to an individual as part of enforcement actions by multiple claimants, including a Cantonal Compensation Office and a local municipality. The seized estate's assets included a specific property and were valued at CHF 102,906, with no other assets to seize, notified to the debtor on 23 August 2022. The debtor filed an appeal with the Appellate Court of the Canton of Ticino, which was rejected, leading them to further appeal to the Federal Tribunal. The appellant contested the validity of the seizure record and claimed a need for the seized assets for sustenance while alleging a lack of access to complete procedural records.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 29 cpv. 2 Cost, Art. 29 cpv. 1 Cost, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Execution Proceedings Against Inheritance Share Upheld: The seized estate's assets included a specific property and were valued at CHF 102,906, with no other assets to seize, notified to the debtor on 23 August 2022. The debtor filed an appeal with the Appellate Court of the Canton of Ticino, which was rejected, leading them to further appeal to the Federal Tribunal. The appellant contested the validity of the seizure record and claimed a need for the seized assets for sustenance while alleging a lack of access to complete procedural records.

Schlagwörter

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Erbenrechte Pfändung von Guthaben Grundrechte Gläubigerversammlung Pfändungsvollzug konnexe Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the inadmissibility of the appeal through the simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the court costs due to his defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_962/2022

Sentenza del 19 dicembre 2022

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.

Oggetto

pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 21 novembre 2022 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.105).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Nel quadro delle esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dal Comune di X.________ e dalla B.________ SA (facenti parte del gruppo 4) nei confronti di A.A.________, in data 13 luglio 2022 l'Ufficio di esecuzione di Locarno (UE) ha proceduto al pignoramento della quota ereditaria di 1/6 dell'escusso nella comunione fu C.A.________ (i cui attivi comprendono in particolare il fondo xxx RFD di X.________), stimandone il valore in fr. 102'906.--, e ha accertato che l'escusso non possiede altri beni da pignorare. Il pignoramento è stato verbalizzato il 12 agosto 2022 e notificato all'escusso il 23 agosto 2022.

Con sentenza 21 novembre 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ammissibilità) il ricorso presentato in data 2 settembre 2022 dall'escusso. La Corte cantonale ha in particolare osservato che il ricorrente non poteva più rimettere in discussione le pretese dei creditori pignoranti (che egli avrebbe potuto contestare nelle procedure di rigetto dell'opposizione, ormai terminate con sentenze definitive), che le critiche relative al reddito e al conto presso la banca D.________ erano senza oggetto (dato che l'UE non li aveva pignorati), che le decisioni sui ricorsi interposti dall'escusso in merito ai gruppi 1, 2 e 3 erano già state emesse ed erano definitive, e che per il resto il gravame non conteneva una sufficiente motivazione.

2. Con ricorso 12 dicembre 2022 A.A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale decisione, di " ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 12.08.2022, anche le operazioni fatte all'Ufficio dei registri di Locarno, al creditore ipotecario e alla Banca D.________ e ai coeredi " e di dispensarlo dal pagamento di spese per il suo rimedio. Il ricorrente ha anche chiesto di conferire " l'effetto sospensivo delle procedure: gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3 e la presente gruppo 4".

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente contesta il verbale di pignoramento 12 agosto 2022 e "il verbale interno delle operazioni di pignoramento 12.05.2021", a suo dire fondati su elementi errati, ciò che "vale anche per [...] le decisioni dei gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3". Ribadisce "il contenuto del [suo] ricorso 02.09.2022 inoltrato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello", affermando in particolare di non aver "mai avuto libera disposizione sui diritti ereditari" e di necessitare dei beni pignorati (ossia del "denaro o altro della Banca D.________" e del "reddito e quote ereditarie") per il suo sostentamento. Sostiene infine di non aver potuto visionare l'incarto completo del procedimento e chiede di " ponderare nel limite del possibile l'eccessivo formalismo".

3.3. Tali argomenti ricorsuali si esauriscono però in un'apodittica e generica contestazione di quanto stabilito dai Giudici cantonali. Privo di un serio confronto con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza impugnata, il ricorso disattende l' art. 42 cpv. 2 LTF .

Il semplice accenno alla violazione del diritto di essere sentito (v. art. 29 cpv. 2 Cost. ) e del divieto del formalismo eccessivo (v. art. 29 cpv. 1 Cost. ) non può peraltro soddisfare le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . La richiesta di conferire l'effetto sospensivo e quella di richiamare l'incarto cantonale diventano pertanto prive di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura federale va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 19 dicembre 2022

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini