Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_954/2020 KI-generiert

Seizure of Disability Pension Jurisdiction Dispute

Geschäftsnummer 5A_954/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested the seizure of their LAINF disability pension which was ordered by the Justice of Peace in Bellinzona on June 2, 2020, at the request of another party seeking to secure a debt of CHF 4,992.35 plus interest. The Bellinzona debt enforcement office notified the seizure to the insurance company responsible for the pension, directing them to withhold amounts exceeding the debtor's subsistence level of CHF 960 per month. The debtor appealed this seizure, claiming a lack of jurisdiction by the Bellinzona enforcement office, but the Cantonal Court's execution and bankruptcy chamber partially upheld the appeal on October 19, 2020, determining the major connection for jurisdiction was the insurance company's customer service managing the pension in Bellinzona. The debtor further appealed to the Swiss Federal Tribunal, maintaining that the seizure should have occurred at the insurance company's actual headquarters in another canton, but the appeal was dismissed on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 272 cpv. 1 LEF, Art. 12 CPC, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF; Seizure of Disability Pension Jurisdiction Dispute: The Bellinzona debt enforcement office notified the seizure to the insurance company responsible for the pension, directing them to withhold amounts exceeding the debtor's subsistence level of CHF 960 per month. The debtor appealed this seizure, claiming a lack of jurisdiction by the Bellinzona enforcement office, but the Cantonal Court's execution and bankruptcy chamber partially upheld the appeal on October 19, 2020, determining the major connection for jurisdiction was the insurance company's customer service managing the pension in Bellinzona. The debtor further appealed to the Swiss Federal Tribunal, maintaining that the seizure should have occurred at the insurance company's actual headquarters in another canton, but the appeal was dismissed on procedural grounds.

Schlagwörter

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Rentenpfändung Invalidenrente örtliche Unzuständigkeit Sozialversicherungsstreitigkeit Vollstreckungsentscheid vormundschaftliche Angelegenheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF

Used to decide the appeal in the simplified procedure because it was manifestly inadmissible and insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Applied to determine that court costs follow the outcome of the case (the appellant's defeat).

Art. 68 cpv. 1 LTF

Applied to determine that the appellant must pay the respondent's costs for the opposition to the request for suspensive effect.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_954/2020

Sentenza del 27 gennaio 2021

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,

B.________,

patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,

opponente.

Oggetto

notifica del sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2020.63).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Adita da B.________ in garanzia di un credito di fr. 4'992.35

oltre interessi, il 2 giugno 2020 la Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di A.________ il sequestro della sua rendita d'invalidità LAINF erogata dall'assicurazione C.________ SA (recte: D.________ SA). Il 3 giugno 2020, l'Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha notificato il sequestro alla società assicurativa, diffidandola di trattenere dalla rendita l'importo eccedente il minimo d'esistenza della debitrice, stabilito in fr. 960.-- mensili.

2. Con ricorso 16 giugno 2020 A.________ ha chiesto di accertare la nullità del sequestro previo appuramento del difetto di giurisdizione dell'UE di Bellinzona.

3. Mediante sentenza 19 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto tale ricorso.

L'autorità di vigilanza ha in sostanza osservato che, se il debitore è domiciliato all'estero, in linea di principio i crediti non incorporati in cartevalori sono reputati localizzati, e quindi sequestrati (v. art. 272 cpv. 1 LEF ), al domicilio o alla sede del terzo debitore in Svizzera o eventualmente al luogo di sede della succursale del terzo debitore che costituisce il punto di collegamento preponderante con la Svizzera, che nel ricercare il punto di collegamento preponderante tra il credito (ovvero la relazione d'affari tra il debitore sequestrato e il terzo debitore) e il luogo di esecuzione del sequestro si può tenere conto di esigenze di prossimità geografica e linguistica del terzo debitore con l'ufficio di esecuzione, il debitore sequestrato e eventuali cessionari, che la nozione di sede di un'assicurazione o delle sue "succursali" va interpretata alla luce del diritto pubblico (e non alla luce dell' art. 12 CPC [RS 272]), che la LPGA [RS 830.1] conferisce una certa autonomia alle singole unità di un'assicurazione e che in concreto pare così coerente ritenere come punto di collegamento preponderante - e quindi come luogo di situazione del credito da sequestrare - il servizio clienti della D.________ SA a Bellinzona che gestisce la rendita LAINF di A.________.

L'autorità di vigilanza ha pertanto respinto l'eccezione di incompetenza territoriale dell'UE di Bellinzona, ma ha però tenuto conto della decisione emessa nel frattempo dalla Giudice di pace del circolo di Bellinzona (la quale in data 17 agosto 2020 ha accolto parzialmente l'opposizione al sequestro introdotta da A.________ nel senso di escludere la pretesa per interessi di mora) e ha quindi fatto ordine all'UE di Bellinzona di limitare il sequestro a fr. 4'992.35

senza interessi.

4. In data 9 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 19 ottobre 2020 mediante ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di dichiarare nullo il sequestro dopo appuramento del difetto di giurisdizione dell'UE di Bellinzona.

Con osservazioni 26 novembre 2020 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

Non sono state chieste determinazioni sul merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

5. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

5.1. Nel suo prolisso rimedio, la ricorrente lamenta innanzitutto la violazione degli art. 272 cpv. 1, 276 cpv. 2 e 278 cpv. 3 LEF e degli art. 12, 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC. In particolare, ella ribadisce che la rendita potrebbe essere sequestrata solo alla sede della D.________ SA a X.________ (Cantone Zurigo) e non a Bellinzona, dove l'assicurazione non ha nemmeno una succursale, ma un mero ufficio amministrativo.

Nella misura in cui non è rivolta contro la sentenza 19 ottobre 2020, bensì contro l'operato dell'UE, l'argomentazione si appalesa di primo acchito inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF ). Laddove è invece rivolta contro la sentenza di ultima istanza cantonale, essa si esaurisce in una generica e apodittica contestazione di quanto stabilito dall'autorità di vigilanza, senza alcun serio confronto con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio (v. supra consid. 3), e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF .

5.2. La ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale la lesione dell' art. 9 Cost. in relazione "alla sua analisi inerente alla sollevata eccezione di difetto di giurisdizione (...) dell'UE" e anche dell' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. per avere, asseritamente, "ignorato la censura della ricorrente relativa alla violazione degli artt. 59 cpv. 2 lett. (b) CPC e 272 cpv. 1 LEF".

Tali critiche, altrettanto superficiali, non adempiono le severe esigenze di motivazione dell' art. 106 cpv. 2 LTF .

6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la presa di posizione dell'opponente sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 27 gennaio 2021

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini