Father challenges curator's moral reports and remuneration.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a parent who challenged the approval of a guardian's moral reports and compensation payments for their child, for which a guardian had been appointed in 2011. In four decisions made in June 2017, a regional authority approved the guardian’s reports from 2013 to 2016 and awarded a total compensation linking it to the child's parents. The parent later appealed to the Cantonal Court against these decisions, but the court deemed the appeals inadmissible due to lack of sufficient motivation. Following this, the parent filed a further challenge with the federal tribunal, seeking to annul the previous decisions and replace the guardian, but the tribunal concluded that the appeal was clearly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Father challenges curator's moral reports and remuneration: In four decisions made in June 2017, a regional authority approved the guardian’s reports from 2013 to 2016 and awarded a total compensation linking it to the child's parents. The parent later appealed to the Cantonal Court against these decisions, but the court deemed the appeals inadmissible due to lack of sufficient motivation. Following this, the parent filed a further challenge with the federal tribunal, seeking to annul the previous decisions and replace the guardian, but the tribunal concluded that the appeal was clearly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was decided using the simplified procedure based on this provision because the motivation requirements were not met.
Used to order the appellant to pay the court costs because of his losing appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_928/2017
Sentenza del 22 novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano, via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona.
Oggetto
approvazione dei rapporti morali e delle indennità del curatore,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2017
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.168-171).
Considerando:
che A.________ è il padre di B.________;
che nel 2011 in favore del figlio è stata istituita una curatela educativa e C.________ è stato nominato quale curatore;
che mediante quattro decisioni 27 giugno 2017 l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha approvato i rapporti morali del curatore dal 2013 al 2016 e gli ha riconosciuto un'indennità complessiva di fr. 6'389.85 (a carico dei genitori di B.________) per mercedi e rimborsi spese dal 2013 al 2016;
che con sentenza 19 ottobre 2017 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili, per carenza di motivazione, i reclami presentati da A.________ avverso le quattro decisioni dell'autorità di protezione;
che il predetto Presidente ha osservato che A.________ si è limitato a formulare generiche critiche all'operato del curatore, dell'autorità di protezione e delle varie autorità e specialisti che si sono occupati della problematica relativa alla protezione del figlio, senza però prendere realmente posizione in merito ai rapporti morali e alle indennità riconosciute al curatore e senza quindi spiegare perché non dovrebbero essere approvati;
che con ricorso 20 novembre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare le decisioni 27 giugno 2017 dell'autorità di protezione e di sostituire il curatore (ordinando pure l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti per le sue asserite mancanze);
che quest'ultima conclusione tendente alla sostituzione del curatore esula dall'oggetto del presente litigio e va quindi ritenuta di primo acchito inammissibile;
che giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF in un ricorso al Tribunale federale il ricorrente deve spiegare nei motivi, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che in concreto l'impugnativa manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente, a parte reiterare accuse alle varie parti coinvolte nella procedura, si limita infatti a rimproverare all'autorità inferiore di aver "volutamente interpretato in modo erroneo le [sue] richieste" e di non essersi accorta che egli aveva formalmente contestato l'approvazione dei rapporti morali e delle indennità del curatore;
che tale laconica affermazione, priva di ulteriori spiegazioni, chiaramente non basta a dimostrare che egli abbia in realtà sufficientemente motivato i suoi reclami;
che pertanto il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 22 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini