Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_925/2023 KI-generiert

Creditor's Claim for Restitution of Appeal Deadline and Substance of Appeal Inadmissible due to Procedural Deficiencies and Abuse of Enforcement Proceedings

Geschäftsnummer 5A_925/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual, A.________, who sought to challenge the decisions of the Ufficio di esecuzione in Faido that had declared A.________'s execution request against B.________, regarding a claim of 300,000 Swiss francs plus interest, as inadmissible. This determination was based on previous instances where A.________ had initiated but never pursued similar execution proceedings deemed abusive. When A.________ appealed this decision on November 16, 2023, it was dismissed by the Cantonal Court of Appeal's Execution and Bankruptcy Division of Ticino, as the appeal lacked substantive claims and reasoning. Subsequently, A.________ requested the restitution of the appeal deadline with the Swiss Federal Tribunal, citing health reasons, but failed to provide adequate evidence or reasoning of the impediment, nor did A.________ submit a subsequent formal appeal within the required timeline.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 50 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; Creditor's Claim for Restitution of Appeal Deadline and Substance of Appeal Inadmissible due to Procedural Deficiencies and Abuse of Enforcement Proceedings: This determination was based on previous instances where A.________ had initiated but never pursued similar execution proceedings deemed abusive. When A.________ appealed this decision on November 16, 2023, it was dismissed by the Cantonal Court of Appeal's Execution and Bankruptcy Division of Ticino, as the appeal lacked substantive claims and reasoning. Subsequently, A.________ requested the restitution of the appeal deadline with the Swiss Federal Tribunal, citing health reasons, but failed to provide adequate evidence or reasoning of the impediment, nor did A.________ submit a subsequent formal appeal within the required timeline.

Schlagwörter

KI-generiert
gesetzliche Verfahrensfrist Betreibungsforderung Gläubigerversammlung Vollstreckungsentscheid verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch vereinfachtes Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 cpv. 2 LTF

The standard for stating grounds regarding the violation of fundamental rights and cantonal/intercantonal law was not met by the insufficiently reasoned appeal.

Art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF

The inadmissibility of the request for extension of the deadline (deadline restitution) was decided using the simplified procedure.

Art. 42 cpv. 1 LTF

The appeal (letter of December 7, 2023) was deemed inadmissible because it did not meet the formal requirements regarding conclusions and grounds.

Art. 42 cpv. 2 LTF

The appeal (letter of December 7, 2023) was deemed inadmissible because it did not sufficiently explain how the challenged decision violated the law.

Art. 50 cpv. 1 LTF

The request for restitution of the deadline was declared inadmissible.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant following the outcome.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_925/2023

Sentenza del 26 gennaio 2024

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

istante,

contro

Ufficio di esecuzione, Centro di competenza

cantonale per l'emissione dei precetti esecutivi, 6760 Faido,

B.________.

Oggetto

domanda di esecuzione,

domanda di restituzione del termine di ricorso contro

la sentenza emanata il 16 novembre 2023 dalla

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2023.75).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Il 27 giugno 2023 l'Ufficio di esecuzione, Centro di competenza dei precetti esecutivi, ha dichiarato irricevibile una domanda di esecuzione presentata da A.________ nei confronti di B.________ per l'incasso di fr. 300'000.-- oltre interessi " considerato che verte sulla stessa pretesa di altre precedenti esecuzioni mai proseguite e di fatto ritenute manifestamente abusive ".

Mediante sentenza 16 novembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato il 10 luglio 2023 da A.________ avverso l'operato dell'Ufficio di esecuzione. L'autorità di vigilanza ha in particolare osservato che il ricorso conteneva domande di risarcimento danni che esulavano dalla sua competenza e che era privo di conclusioni e di motivazioni contro la decisione di irricevibilità impugnata (la ricorrente peraltro nemmeno contestava di aver già promosso 21 esecuzioni contro B.________ senza mai proseguirle).

2. Con scritto 7 dicembre 2023 A.________ ha chiesto al Tribunale federale la restituzione del termine ai sensi dell' art. 50 cpv. 1 LTF " per poter presentare ricorso a questo Tribunale federale svizzero " contro la decisione dell'autorità di vigilanza. A suo dire, tale sentenza "è manifestamente viziata, viola ogni e qualsiasi norma di diritto di legge fondamentale applicabile alla procedura, e l'accertamento dei fatti è inesatto e incompleto ".

Mediante lettera datata 19 dicembre 2023 (spedita il 21 dicembre 2023) A.________ ha chiesto se il suo precedente scritto era " valevole come ricorso ". Con scritto 28 dicembre 2023 il Tribunale federale le ha indicato che esso non pareva soddisfare le esigenze degli art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e che, come la domanda di restituzione del termine, anche l'atto omesso doveva essere presentato nel termine di 30 giorni dalla cessazione dell'asserito impedimento.

A.________ non ha trasmesso ulteriori scritti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. In virtù dell' art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso.

A.________ chiede la restituzione del termine di ricorso " per motivi di salute, come da certificato medico ", ma né il suo rimedio né tale certificato medico contengono una spiegazione del preteso impedimento non colpevole di agire in tempo utile (v. sentenza 4A_226/2015 del 29 maggio 2015).

L'istante inoltre nemmeno precisa quando l'impedimento sarebbe cessato. Ammettendo che esso sia terminato al più tardi il giorno dell'inoltro della richiesta di restituzione del termine il 7 dicembre 2023, A.________ avrebbe dovuto compiere l'atto omesso, ossia introdurre il ricorso, nei 30 giorni seguenti, ciò che non è avvenuto.

La domanda di restituzione del termine risulta pertanto inammissibile. La non entrata nel merito può essere decisa nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF (v. sentenze 6B_1224/2020 del 1° febbraio 2021; 5D_288/2020 del 21 dicembre 2020 consid. 2 con rinvio).

4. Resta ancora da verificare se lo scritto 7 dicembre 2023, comunque introdotto nel termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza impugnata (avvenuta il 27 novembre 2023) conformemente all' art. 100 cpv. 2 lett. a LTF , possa essere esaminato quale ricorso in materia civile (v. sentenze 5A_656/2020 dell'8 ottobre 2020 consid. 3; 5A_493/2020 del 20 agosto 2020 consid. 3).

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

A.________ pare sostenere che il suo ricorso 10 luglio 2023 sarebbe stato "integralmente ricevibile in ogni senso ed effetto di legge". Ella non si misura però con i dettagliati argomenti posti a fondamento della sentenza cantonale di inammissibilità, ma si limita a genericamente affermare che quest'ultima "è di assoluto favoreggiamento, privilegio e parzialità assoluta nei confronti dell'Ufficio di esecuzione di Faido e del debitore" senza minimamente sostanziare la sua affermazione. Lo scritto 7 dicembre 2023, trattato quale ricorso in materia civile, risulta quindi manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. La domanda di restituzione del termine è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 26 gennaio 2024

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini