Debt enforcement opposition rejected provisionally; appeal inadmissible for failure to pay advance on costs under Article 62(3) LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant's appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs of CHF 500. The lower court's decision—which had provisionally rejected the appellant's opposition to a debt enforcement summons for CHF 44,897.18 plus interest and costs—remains in force. The dispute arose from an objection to a debt collection order, which the first-instance court rejected and the Cantonal Appeals Chamber upheld. The appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted an extended deadline, so the Tribunal invoked Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF) and dismissed the appeal under Article 108(1)(a) LTF for non-payment, making the appeal manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Debt enforcement opposition rejected provisionally; appeal inadmissible for failure to pay advance on costs under Article 62(3) LTF: The lower court's decision—which had provisionally rejected the appellant's opposition to a debt enforcement summons for CHF 44,897.18 plus interest and costs—remains in force. The dispute arose from an objection to a debt collection order, which the first-instance court rejected and the Cantonal Appeals Chamber upheld. The appellant failed to pay the required advance on costs despite being granted an extended deadline, so the Tribunal invoked Article 62(3) of the Federal Supreme Court Act (LTF) and dismissed the appeal under Article 108(1)(a) LTF for non-payment, making the appeal manifestly inadmissible.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible because the required advance on costs was not paid.
Used to decide the inadmissible appeal in simplified procedure.
Imposed court costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 5A_920/2013
Sentenza del 10 febbraio 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
*contro*
B.________,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 novembre 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza 5 novembre 2013 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un reclamo presentato da A.________ avverso la decisione 2 settembre 2013 del Pretore del Distretto di Lugano che ha rigettato in via provvisoria la sua opposizione al precetto esecutivo fattogli notificare dall'avv. B.________ per il pagamento di fr. 44'897.18 oltre interessi e spese;
che con " istanza di ricorso " 5 dicembre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 5 novembre 2013 al Tribunale federale;
che con decreto 6 dicembre 2013 il ricorrente è stato invano invitato a versare un anticipo spese di fr. 2'500.--;
che con decreto 15 gennaio 2014 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio di dieci giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
che l'atto giudiziario contenente l'appena menzionato decreto è stato notificato al ricorrente il 17 gennaio 2014;
che il 6 febbraio 2014 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (
art. 62 cpv. 3 LTF
);
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'
art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (
art. 66 cpv. 1 LTF
);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 10 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini