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5A_899/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal regarding judge recusal in marital protection due to insufficient constitutional motivation.

Geschäftsnummer 5A_899/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible, leaving the lower instance judgment upholding the denial of the judge recusal request fully in force. The appellant had challenged a cantonal court decision that rejected his appeal against a first-instance refusal to recuse a district judge in marital protection proceedings, while also raising various extraneous grievances against diverse authorities. The Supreme Court applied arts. 98, 106 cpv. 2, and 108 cpv. 1 let. b of the Federal Supreme Court Act (LTF), ruling that because the underlying matter concerned provisional measures in family law, the review was strictly limited to constitutional rights violations, and the appellant failed to meet the rigorous substantiation requirements by neglecting to address the cantonal court's legal reasoning or properly raise constitutional claims.

Legislator-Regeste

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Art. 92 cpv. 1 LTF, Art. 72 cpv. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal regarding judge recusal in marital protection due to insufficient constitutional motivation: Il rimedio all'esame, diretto conto una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale (DTF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1) riguarda una causa di protezione dell'unione coniugale (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura complessivamente non pecuniaria.

Schlagwörter

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Art. 92 cpv. 1 LTF Art. 72 cpv. 1 LTF Art. 98 LTF Art. 106 cpv. 2 LTF Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF Art. 66 cpv. 1 LTF

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_899/2025

Sentenza del 4 novembre 2025

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Bovey, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, piazza Grande 16b, 6600 Locarno,

B.________,

patrocinata dall'avv. Nuria Regazzi.

Oggetto

ricusa (misure a protezione dell'unione coniugale),

ricorso contro la sentenza emanata il 22 settembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (11.2025.82).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 11 luglio 2025 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione presentata contro di lui da A.________ in data 26 giugno 2025 in un procedimento di adozione di misure cautelari (nell'ambito di una causa di protezione dell'unione coniugale) promosso da quest'ultimo nei confronti della moglie B.________.

Tale magistrato è pure stato chiamato a trattare le domande di ricusazione del Pretore e del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città presentate dallo stesso A.________ il 24 marzo e il 16 aprile 2025.

2. Mediante sentenza 22 settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da A.________ avverso la decisione pretorile 11 luglio 2025.

La Corte cantonale ha in sostanza confermato che A.________ non aveva addotto circostanze concrete suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del magistrato. La Corte cantonale ha inoltre precisato che le altre censure proposte nel reclamo erano estranee alla procedura in esame (come le asserite manchevolezze della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città), rispettivamente esulavano dalla cognizione delle autorità proposte a decidere la ricusazione di un magistrato.

3. Con ricorso 20 ottobre 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo ottenimento dell'effetto sospensivo " delle procedure in corso ad eccezione di quella penale " - di verificare la prassi della Posta relativa ai termini di ritiro delle raccomandate, di ordinare " al Ministero pubblico di intervenire per quanto concerne lo schern[o] da parte degli agenti di polizia al sottoscritto", di verificare se i Pretori e la moglie " hanno commesso violenza psicologica nei [suoi] confronti " e di confermare la ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna e quella del Pretore e del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno-Città.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

4. Il rimedio all'esame, diretto conto una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF), può essere esaminato quale ricorso in materia civile siccome la procedura principale (DTF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1) riguarda una causa di protezione dell'unione coniugale (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura complessivamente non pecuniaria.

4.1. Nella causa principale, di natura cautelare, i motivi di ricorso sono limitati ai sensi dell'art. 98 LTF; tale limitazione vale pertanto anche nella procedura di ricorso contro le decisioni incidentali concernenti domande di ricusazione (sentenza 5A_31/2024 dell'11 giugno 2024 consid. 2.1). La parte ricorrente può quindi soltanto prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. Nel rimedio qui all'esame, redatto in termini polemici, il ricorrente si limita a evocare varie vicissitudini e, riferendosi anche a procedure che esulano dall'oggetto del presente litigio, a formulare diversi rimproveri nei confronti della moglie e di varie autorità o organi (Preture, Ministero Pubblico, polizia, legislatore federale, Consiglio federale, FINMA). Egli omette del tutto di prevalersi della lesione di diritti costituzionali e di confrontarsi con le dettagliate ragioni per le quali la Corte cantonale ha ritenuto che non vi fossero motivi di ricusazione del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna. Il gravame disattende pertanto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.

5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

Con l'emanazione della presente sentenza, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (comunque del tutto carente di motivazione) diventa priva di oggetto.

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 novembre 2025

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini