Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_86/2018 KI-generiert

Appeal Against Manifestly Abusive Debt Enforcement Dismissed

Geschäftsnummer 5A_86/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought execution against a doctor for a non-existent claim of CHF 200,000. A prior decision had confirmed the non-existence of this claim and prohibited further collection attempts. Despite this, the individual submitted a new application for execution, which was deemed inadmissible by the local execution office. An appeal against this decision was rejected by the supervisory authority, which classified the action as abusive and illegal. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was found to be manifestly inadmissible due to late submissions and insufficient motivation of the arguments presented.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 43 LTF, Art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 75 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF; Appeal Against Manifestly Abusive Debt Enforcement Dismissed: A prior decision had confirmed the non-existence of this claim and prohibited further collection attempts. Despite this, the individual submitted a new application for execution, which was deemed inadmissible by the local execution office. An appeal against this decision was rejected by the supervisory authority, which classified the action as abusive and illegal. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, but the appeal was found to be manifestly inadmissible due to late submissions and insufficient motivation of the arguments presented.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Teilentscheid ungenügende Gefährdung begründeter Entscheid Widerruf der Konkurseröffnung Versuch im Strafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 292 CP
B.________, ha annullato i 16 precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l'incasso dell'inesistente credito e le ha fatto divieto di reiterare esecuzioni relative alla medesima pretesa con la comminatoria della pena prevista dall' art. 292 CP .
Art. 42 cpv. 1 LTF
L'atto ricorsuale al Tribunale federale, contenente le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ), deve essere introdotto entro il termine di ricorso.
Art. 43 LTF
art. 43 LTF ), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v.
Art. 100 cpv. 2 lett. a LTF
Nel caso concreto il termine di ricorso dell' art. 100 cpv. 2 lett. a LTF per impugna re la sentenza dell'autorità di vigilanza è scaduto lunedì 29 gennaio 2018, come ammette la ricorrente stessa.
Art. 75 cpv. 1 LTF
In virtù dell' art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile nella misura in cui è diretto contro l'agire dell'UE e contro la decisione pretorile 21 aprile 2017.
Art. 42 cpv. 2 LTF
Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid.
Art. 106 cpv. 2 LTF
L'argomentazione a fondamento di asserite violazioni di garanzie procedurali, e segnatamente del diritto di essere sentita, risulta confusa e di difficile comprensione, e non è pertanto conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF .
Art. 66 cpv. 1 LTF
Costs were assessed against the appellant (ricorrente) following her defeat (soccombenza).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

The appeal was decided under the simplified procedure due to being manifestly inadmissible and insufficiently reasoned.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs were assessed against the appellant (ricorrente) following her defeat (soccombenza).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_86/2018

Sentenza dell'8 febbraio 2018

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

opponente,

Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano.

Oggetto

domanda d'esecuzione,

ricorso contro la sentenza emanata il 15 gennaio 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2018.4).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Con decisione 21 aprile 2017, cresciuta in giudicato, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accertato l'inesistenza della pretesa di fr. 200'000.-- vantata da A.________ contro l'oftalmologo dott. B.________, ha annullato i 16 precetti esecutivi fatti emettere dalla stessa per l'incasso dell'inesistente credito e le ha fatto divieto di reiterare esecuzioni relative alla medesima pretesa con la comminatoria della pena prevista dall' art. 292 CP .

Il 19 dicembre 2017 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha dichiarato inammissibile la domanda d'esecuzione con la quale A.________ ha chiesto l'emissione di un precetto esecutivo nei confronti di B.________ per l'incasso di un preteso risarcimento danni di fr. 200'000.-- oltre interessi.

Con sentenza 15 gennaio 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso presentato da A.________ contro tale provvedimento dell'UE. L'autorità di vigilanza ha ritenuto l'esecuzione manifestamente abusiva, dato che il credito per il quale A.________ chiede l'emissione di un (ulteriore) precetto esecutivo è identico a quello di cui il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha già accertato l'inesistenza, ed anche illecita, poiché contravviene al divieto fissato nella decisione 21 aprile 2017.

2. Con ricorso 29 gennaio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, scusandosi per aver potuto stampare solo la prima parte del suo allegato (pagg. 1-10). Con scritto 3 febbraio 2018 la ricorrente ha poi trasmesso il suo ricorso per intero (pagg. 1-18).

Non sono state chieste determinazioni.

3.

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale, contenente le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ), deve essere introdotto entro il termine di ricorso. Fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF ), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. anche DTF 134 II 244 consid. 2.4).

Nel caso concreto il termine di ricorso dell' art. 100 cpv. 2 lett. a LTF per impugna re la sentenza dell'autorità di vigilanza è scaduto lunedì 29 gennaio 2018, come ammette la ricorrente stessa. Il complemento della motivazione ricorsuale inoltrato in data 3 febbraio 2018 (pagg. 11-18) risulta pertanto tardivo e non può essere tenuto in considerazione.

3.2. In virtù dell' art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, ragione per cui il gravame si rivela manifestamente inammissibile nella misura in cui è diretto contro l'agire dell'UE e contro la decisione pretorile 21 aprile 2017.

3.3. Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF , nei motivi del ricorso il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto. Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 134 II 244 consid. 2.2).

Le critiche rivolte contro la sentenza dell'autorità di vigilanza non adempiono i requisiti di motivazione appena illustrati. L'argomentazione a fondamento di asserite violazioni di garanzie procedurali, e segnatamente del diritto di essere sentita, risulta confusa e di difficile comprensione, e non è pertanto conforme all' art. 106 cpv. 2 LTF . Quanto al merito della vertenza, poi, basti costatare che la ricorrente non si confronta per nulla con il dettagliato ragionamento sviluppato nell'impugnato giudizio.

4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 febbraio 2018

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini