Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_85/2011 KI-generiert

Parents Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Cantonal Court Ruling

Geschäftsnummer 5A_85/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves two non-marital parents who were subject to a review by a regional guardianship commission regarding their suitability to jointly exercise parental authority over their child. In a prior decision, a guardianship authority deemed their appeal against the commission's decision inadmissible, asserting it was non-final and did not cause irreparable harm. Subsequently, their appeal was also rejected by the Cantonal Court of Appeals due to insufficient justification. The parents then brought their case to the Federal Tribunal, contesting the findings and claiming violations of various legal principles, but the tribunal ultimately ruled the appeal inadmissible, citing non-compliance with procedural requirements and the lack of a viable legal argument against the reasons for dismissal presented by the lower court.

Legislator-Regeste

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Art. 298a cpv. 1 CC, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 8 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Parents Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation of Cantonal Court Ruling: In a prior decision, a guardianship authority deemed their appeal against the commission's decision inadmissible, asserting it was non-final and did not cause irreparable harm. Subsequently, their appeal was also rejected by the Cantonal Court of Appeals due to insufficient justification. The parents then brought their case to the Federal Tribunal, contesting the findings and claiming violations of various legal principles, but the tribunal ultimately ruled the appeal inadmissible, citing non-compliance with procedural requirements and the lack of a viable legal argument against the reasons for dismissal presented by the lower court.

Schlagwörter

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elterliche Gewalt Vormundschaft Erziehungsunfähigkeit elterlicher Konflikt familienrechtliche Verhältnisse Einspruch gegen die Eheschliessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible and decided by the President in a simplified procedure based on this article.

art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid was rejected due to the lack of prospect of success of the appeal, based on this article.

art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellants due to their losing the case, based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_85/2011

Sentenza del 7 febbraio 2011

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hohl, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

ricorrenti,

contro

I Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino, via Bossi 3,

casella postale 45853, 6901 Lugano.

Oggetto

mezzo di prova (autorità parentale),

ricorso contro la sentenza del 9 dicembre 2010

emanata dalla I Camera civile del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità dei genitori non coniugati A.________ e B.________ all'esercizio congiunto dell'autorità parentale ai sensi dell' art. 298a cpv. 1 CC sul figlio C.________ (nato nel 2007);

che con sentenza 15 ottobre 2008 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dichiarato irricevibile il gravame di A.________ e B.________ contro la predetta decisione ritenendola meramente incidentale, in quanto dispone unicamente l'assunzione di un mezzo di prova, ed inidonea a causare un danno irreparabile;

che con sentenza 9 dicembre 2010 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile per insufficienza di motivazione l'appello di A.________ e B.________ contro la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;

che giusta la Corte cantonale A.________ e B.________ non hanno infatti speso una parola per contestare il carattere incidentale della decisione intesa a verificare la loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale e non hanno nemmeno dimostrato che tale decisione arreca un danno non altrimenti riparabile;

che inoltre a mente della Corte cantonale la verifica ordinata dalla Commissione tutoria regionale 2 non provoca in ogni modo un pregiudizio irreparabile e non configura una disparità di trattamento nei confronti dei genitori non coniugati;

che con ricorso in materia civile del 31 gennaio 2011 A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale contro la sentenza d'appello, chiedendo altresì di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del gravame occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e che giusta l' art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;

che, quando come in concreto la decisione impugnata si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti a definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità del rimedio, a censurare ognuna di esse ( DTF 133 IV 119 consid. 6);

che nel gravame all'esame i ricorrenti si limitano a sostenere che la verifica della loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale sarebbe arbitraria, sproporzionata, contraddittoria, contraria all' art. 8 CC , discriminatoria nei confronti dei genitori non coniugati, contraria al diritto della personalità, al diritto costituzionale ed al diritto internazionale, nonché invasiva della sfera privata e familiare;

che i ricorrenti non formulano tuttavia alcuna censura attinente al considerando principale della decisione cantonale concernente l'inammissibilità per insufficienza di motivazione;

che pertanto il presente gravame con cui viene contestata soltanto una delle due motivazioni indipendenti della decisione impugnata non rispetta i requisiti posti dall'art. 42 cpv. 2 e dall' art. 106 cpv. 2 LTF ad un rimedio al Tribunale federale;

che di conseguenza il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF );

che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza dei ricorrenti ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );

che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà.

4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 7 febbraio 2011

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: La Cancelliera:

Hohl Antonini