Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_840/2019 KI-generiert

Appeal Against Cantonal Decision on Denial/Delay of Justice by Protection Authorities Dismissed for Inadmissibility and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5A_840/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A couple, identified only as A.A. and B.A., filed a complaint regarding alleged administrative inaction on the part of the Regional Protection Authority in Massagno and Agno concerning reports against two cantonal judges. The complaint was declared inadmissible by the President of the Protection Chamber of the Court of Appeal of Ticino, who stated that the intervention requests against the judges were beyond the protection authorities' jurisdiction. Subsequently, the couple filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking a review of this decision, among other requests including for legal aid and prior notification of court personnel involved in their case. Additionally, concerns were raised regarding whether A.A. had the legal capacity to file the appeal due to a prior restriction on his civil rights imposed by another authority. The couple’s appeal was considered inadmissible for not adequately engaging with the legal reasoning of the prior decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 LTF, Art. 34 cpv. 2 LTF, Art. 37 LTF, Art. 36 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 5 LTF; Appeal Against Cantonal Decision on Denial/Delay of Justice by Protection Authorities Dismissed for Inadmissibility and Insufficient Substantiation: and B.A., filed a complaint regarding alleged administrative inaction on the part of the Regional Protection Authority in Massagno and Agno concerning reports against two cantonal judges. The complaint was declared inadmissible by the President of the Protection Chamber of the Court of Appeal of Ticino, who stated that the intervention requests against the judges were beyond the protection authorities' jurisdiction. Subsequently, the couple filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal seeking a review of this decision, among other requests including for legal aid and prior notification of court personnel involved in their case. Additionally, concerns were raised regarding whether A.A. had the legal capacity to file the appeal due to a prior restriction on his civil rights imposed by another authority. The couple’s appeal was considered inadmissible for not adequately engaging with the legal reasoning of the prior decisions.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Gesetzlicher Schutz Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage Auslegungsurteile Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure based on this article due to inadmissibility and insufficient reasoning.

Art. 64 cpv. 1 e 3 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellants due to the rejection of their appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_840/2019

Sentenza dell'11 dicembre 2019

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Herrmann, Presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

1. A.A.________,

2. B.A.________,

ricorrenti,

contro

Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, 6900 Massagno,

Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, 6982 Agno.

Oggetto

denegata/ritardata giustizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2019 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2019.151).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1. Mediante sentenza 18 settembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.A.________ e B.A.________ per denegata/ritardata giustizia da parte dell'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno e dell'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno nella trattazione delle segnalazioni a carico dei giudici cantonali Werner Walser e Mauro Mini. Il Presidente, dopo aver scartato l'invito rivoltogli dai coniugi A.________ ad astenersi dalla causa, ha segnatamente spiegato che le richieste di intervento nei confronti dei predetti giudici non rientrano nelle competenze delle autorità di protezione.

2. Con ricorso 21 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 18 settembre 2019 dinanzi al Tribunale federale. Mediante lettere 9 novembre 2019 e 6 dicembre 2019 i ricorrenti hanno nuovamente scritto al Tribunale federale. Essi hanno chiesto di richiamare l'incarto cantonale, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di conoscere la composizione della Corte giudicante e l'ammontare delle spese giudiziarie in via anticipata. Essi hanno inoltre invitato i Giudici federali della II Corte di diritto civile Herrmann (Presidente), Escher e von Werdt nonché la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.

Non sono state chieste determinazioni.

3. Con lo scritto 21 ottobre 2019 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato anche due altre sentenze emanate il 18 settembre 2019 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5A_839/2019 e 5A_841/2019 pronunciate in data odierna).

4. Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii), come d'altronde già noto ai ricorrenti (v. sentenza 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2).

La domanda di astensione dei già menzionati Giudici federali e della sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura ricorsuale è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF . Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione ( art. 34 cpv. 2 LTF ). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista dall' art. 37 LTF (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 17 ad art. 36 LTF e n. 13 ad art. 37 LTF ). I Giudici federali Escher e von Werdt non sono invece, in ogni modo, chiamati a statuire sul rimedio all'esame.

5. Il rimedio non è firmato in originale dai ricorrenti, in violazione delle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . Non occorre tuttavia assegnare loro un termine per sanare il vizio constatato ( art. 42 cpv. 5 LTF ), dato che il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

6. Dagli allegati prodotti dai ricorrenti emerge che con decisione cautelare 30 settembre/1° ottobre 2019 l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.A.________ una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC e lo ha limitato nell'esercizio dei suoi diritti civili nel senso che "non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali ambiti". Emerge anche che con decreto 6 novembre 2019 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha revocato in via supercautelare l'effetto sospensivo al reclamo interposto dall'interessato avverso tale decisione cautelare ( art. 450c CC ).

Si pone pertanto la questione a sapere se, al momento dell'introduzione del ricorso qui all'esame, ossia il 21 ottobre 2019, A.A.________ avesse (ancora) la capacità processuale. La questione può tuttavia essere lasciata aperta, dato che il gravame si rivela in ogni modo inammissibile per i motivi esposti di seguito.

7.

7.1. Il ricorso va dichiarato di primo acchito irricevibile nella misura in cui non censura la sentenza dell'autorità cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF ), bensì discute questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come la richiesta di annullamento della predetta curatela, della nomina del curatore e della perizia alla base di tale misura oppure la richiesta di assegnazione di un risarcimento danni per lesione della personalità e torto morale).

7.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

Nel prolisso e confuso rimedio all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente rimproverare all'autorità cantonale svariate inadeguatezze procedurali ed omettono di confrontarsi in modo serio con la dettagliata argomentazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza di irricevibilità. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

8. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF . La richiesta di richiamare l'incarto cantonale diviene quindi priva di oggetto.

La domanda di assistenza giudiziaria introdotta dai ricorrenti, che non hanno comunque dimostrato una loro eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a loro carico ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

La richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dai ricorrenti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 dicembre 2019

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Herrmann

La Cancelliera: Antonini