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5A_836/2017 KI-generiert

Foundation v. Clinic: Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs

Geschäftsnummer 5A_836/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foundation seeking to collect a debt of 62,000 CHF from a clinic, which led to legal proceedings regarding the provisional rejection of an opposition filed by the clinic against an enforcement order. A lower court dismissed the foundation's appeal due to a failure to pay the required advance costs. The foundation later requested an extension to settle the matter amicably between the parties but did not fulfill the financial requirement. Consequently, the federal court declared the appeal inadmissible due to non-payment of the advance costs and imposed judicial expenses on the foundation.

Legislator-Regeste

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Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Foundation v. Clinic: Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: A lower court dismissed the foundation's appeal due to a failure to pay the required advance costs. The foundation later requested an extension to settle the matter amicably between the parties but did not fulfill the financial requirement. Consequently, the federal court declared the appeal inadmissible due to non-payment of the advance costs and imposed judicial expenses on the foundation.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Stiftung Zahlungseinstellung Inkasso Vorschuss Vergleichsverhandlungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 cpv. 1 lett. a LTF

The appeal was declared inadmissible and decided under this simplified procedure.

art. 66 cpv. 1 LTF

The court costs were imposed on the appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_836/2017

Sentenza del 6 dicembre 2017

II Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Escher, Giudice presidente,

Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento

Fondazione A.________,

ricorrente,

contro

Clinica B.________SA,

opponente.

Oggetto

rigetto provvisorio dell'opposizione,

ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.141).

Considerando:

che la Fondazione A.________ ha escusso la Clinica B.________SA per l'incasso di fr. 62'000.-- oltre interessi;

che con sentenza 4 ottobre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli, per mancato versamento dell'anticipo spese, il reclamo presentato dalla Fondazione A.________ avverso la decisione 8 agosto 2017 con la quale il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha respinto la sua istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo;

che con ricorso in materia civile datato 18 ottobre 2016 [recte: 2017] la Fondazione A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;

che con decreto 23 ottobre 2017 la ricorrente è stata invitata a versare un anticipo spese di fr. 1'000.-- entro il 7 novembre 2017;

che con scritto 8 novembre 2017 la ricorrente ha comunicato che tra le parti erano in corso delle trattative per un componimento bonale della lite e ha chiesto di concederle una " decina di giorni " per poterle ultimare;

che con decreto 14 novembre 2017 alla Fondazione A.________ è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile scadente il 27 novembre 2017 per provvedere al versamento del predetto anticipo spese, nel quale si precisava che una sospensione della procedura dinanzi al Tribunale federale per trattative tra le parti avrebbe potuto avvenire soltanto dopo il pagamento di tale anticipo;

che quest'ultimo decreto è stato notificato alla ricorrente in data 17 novembre 2017;

che il 5 dicembre 2017 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;

che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);

che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 6 dicembre 2017

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Escher

La Cancelliera: Antonini