Withdrawal of Civil Appeal Regarding Asset Ownership Dispute and Seizure Order Costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and a limited company over the contestation of a claim linked to certain assets subject to seizure in connection with the individual's husband. The Court of Execution and Bankruptcy of the Appellate Court of the Canton of Ticino had partially upheld the company's contestation against the individual's claim regarding these assets, modifying a previous decision by the Magistrate of the District of Lugano. The individual appealed this cantonal decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspensive effect for her appeal. However, she later decided to withdraw her civil appeal. Consequently, the Federal Tribunal acknowledged the withdrawal and dismissed the case from its docket. The procedural costs and compensation were ordered to be borne by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 73 PC, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; Withdrawal of Civil Appeal Regarding Asset Ownership Dispute and Seizure Order Costs: The Court of Execution and Bankruptcy of the Appellate Court of the Canton of Ticino had partially upheld the company's contestation against the individual's claim regarding these assets, modifying a previous decision by the Magistrate of the District of Lugano. The individual appealed this cantonal decision to the Swiss Federal Tribunal, requesting a suspensive effect for her appeal. However, she later decided to withdraw her civil appeal. Consequently, the Federal Tribunal acknowledged the withdrawal and dismissed the case from its docket. The procedural costs and compensation were ordered to be borne by the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to order the appealing party to bear the judicial costs.
Applied to reduce the judicial costs.
Applied to order the appellant to pay taxable costs (spese ripetibili) to the respondent.
Applied in conjunction with Art. 73 PC to order the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_825/2023
Decreto del 28 novembre 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. dott. Matteo Galante,
ricorrente,
contro
B.________ Limited,
patrocinata dall'avv. Franco Villa,
opponente.
Oggetto
azione di contestazione della rivendicazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 settembre 2023 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2023.20).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Mediante sentenza 25 settembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha riformato una decisione 30 gennaio 2023 del Pretore del Distretto di Lugano, accogliendo solo parzialmente un'azione della B.________ Limited di contestazione di una rivendicazione fatta valere da A.________ di alcuni beni oggetto di un sequestro diretto contro il marito C.________.
A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 30 ottobre 2023, chiedendo anche di concedere effetto sospensivo al suo gravame.
L'opponente ha preso posizione su quest'ultima istanza con osservazioni 16 novembre 2023.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
2. Con scritto 24 novembre 2023 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso in materia civile.
La Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell' art. 32 cpv. 1 e 2 LTF , non può pertanto far altro che prendere atto del ritiro del ricorso e disporre, quale giudice unico, lo stralcio della causa dai ruoli ( art. 71 LTF in relazione con l' art. 73 PC ).
In seguito al ritiro del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso è divenuta priva di oggetto (v. decreto 5A_134/2019 del 18 marzo 2019 consid. 3).
Le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF , vanno poste a carico della parte che ritira il ricorso ( art. 66 cpv. 1 LTF ; decreto 5A_518/2021 del 12 luglio 2021 consid. 2). La ricorrente è inoltre tenuta a versare spese ripetibili all'opponente per la sua presa di posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 novembre 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini